LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 18.05.89 n. 183 recante “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive
modificazioni, ed in particolare:
-
l’art. 17, comma 1, che definisce
il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
-
l’art. 17, comma 6 ter, che prevede
la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di bacino
anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
VISTA
la Legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni
ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi;
VISTO
il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma
2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che proroga, nelle more
della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte
terza del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di
Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore” dalle medesime Autorità;
VISTO
il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale
del 01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al
territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo
regionale dell’Abruzzo;
VISTO
il verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41
Speciale del 23.06.2010)
con il quale sono state approvate talune modifiche ed
integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai
Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n.
94/7 del 29.01.2008 sopra citato;
VISTO
il verbale consiliare n. 49/2 del 24.11.2015 (pubblicato sul BURAT Ordinario n.
02 del 20.01.2016) con
il quale sono state, da ultimo, approvate talune ulteriori modifiche ed
integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai
Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n.
94/7 del 29.01.2008 sopra citato;
VISTA
la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di
rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle
leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni
urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul
BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:
1.
l’art. 1, comma 1, in base a cui la
Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi
su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro
quindici giorni dall’entrata in vigore
della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale
16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione
dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2.
l’art. 2, al comma 1, che così
recita “Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui
all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle
attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i
compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso
superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;
3.
l’art. 5, comma 3, secondo cui i
riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei
regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento
regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi
Istituzionali della Regione Abruzzo;
VISTO
il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 37 del 14 aprile 2015 con
cui, in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono
state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore,
designato nell’Ing. Luciano Di Biase;
EVIDENZIATO
che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto
presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla
valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti
che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n.
37/2015);
VISTA
la L.R. 16 Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del
21.10.2015) che stabilisce, all’art. 1 recante “Modifiche alla L.R.
5/2015", la possibilità di prorogare la durata dell’incarico di
Commissario Liquidatore, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90
giorni in presenza di motivate e documentate ragioni;
VISTA
la L.R. 03 Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del
06.11.2015) che, all’art. 9 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica
il termine originario di durata dell’incarico commissariale di cui all’art. 2,
comma 1, della L.R. n. 5/2015 sopra vista, sostituendo la parola
“duecentosettanta” alla previsione iniziale di “centottanta”;
VISTO
il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 8 del 15 gennaio 2016 con il
quale, in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 30/2015, è stato prorogato,
senza soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino
interregionale del Fiume Sangro fino alla data del 15 aprile 2016, in ragione
della necessità di assicurare la completa definizione dei rapporti successori
tra le soppresse Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro e il Dipartimento competente in materia di
Difesa del Suolo, nonché ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei
compiti connessi con la soppressione dell’Autorità di Bacino;
VISTA
la nota Prot. RA/11978 del 19.01.2016 (ALL. 1)
attraverso cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 2 del
19.01.2016 del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, completo di Allegato A,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(ALL. 2), con il quale sono approvate e proposte alla valutazione del
Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo le modifiche delle
perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di
San Pio delle Camere (AQ), Campli (TE), Civitella del Tronto (TE), Teramo (TE),
Torano Nuovo (TE), Castiglione Messer Raimondo (TE), ricadenti all’interno del
territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale,
siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui
all’ALL. 2 della presente deliberazione, predisposto dall’Autorità dei Bacini
di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito
di verifica e modifica delle perimetrazioni ex art. 24 commi 3 e 4, lettere a) e b, delle vigenti Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto
idrogeologico, approvato con verbale
consiliare n. 94/7 del 29.01.2008, che così dispongono:
-
comma
3 art. 24: “Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche delle
cartografie di Piano non costituiscono varianti del Piano e sono approvate con
delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino”;
-
comma
4 art. 24: “Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di
programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure
di Variante di Piano nei seguenti casi:
a. nuove emergenze ambientali;
b. proposte di nuove perimetrazioni di aree
pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su
studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri
" Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all’albo professionale,
con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi,
trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione
tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza eccezione, essere
predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra
cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
RITENUTO
di dover procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
art. 24, commi 3 e 4, lettere a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e
Processi Erosivi e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, alla presa
d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro, n. 2/2016 ed all’approvazione, da parte della Giunta Regionale,
delle modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana
localizzate nei Comuni di San Pio delle Camere (AQ), Campli (TE), Civitella del
Tronto (TE), Teramo (TE), Torano Nuovo (TE), Castiglione Messer Raimondo (TE),
ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei
Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico
Elaborato cartografico (ALL. A), che, allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 2);
DATO
ATTO della coerenza del presente provvedimento
con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo
stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO
ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed
amministrativa del presente provvedimento attestata dal Direttore Regionale del
Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali e dal
Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte in calce allo
stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da
parte della Struttura proponente;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme
di legge
DELIBERA
Per le finalità di cui alle premesse,
quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di;
1. approvare,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 24, commi 3 e
4, lettere a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi”, di cui al verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.01.2008, e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015,
citati in premessa, le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a
pericolosità da frana localizzate nei Comuni di San Pio delle Camere (AQ),
Campli (TE), Civitella del Tronto (TE), Teramo (TE), Torano Nuovo (TE),
Castiglione Messer Raimondo (TE), ricadenti all’interno del territorio della
Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo,
siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL. 2)
citato in premessa, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale
dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, costituente parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione;
2. dare
mandato al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo del Territorio, Politiche
Ambientali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul
BURA della Regione Abruzzo;
3. dare
atto che nelle aree, siccome modificate ai sensi del punto 1) del
dispositivo della presente deliberazione, si applicano, a far data dalla
pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, le relative Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” di cui al Verbale Consiliare n. 94/7
del 29.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni approvate con verbale
consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 e con verbale consiliare n. 49/2 del
24.11.2015.