IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
AUTORIZZA
Il
Signor:
A gestire il Recapito di materiale seminale,
ubicato in Comune di Città Sant’Angelo (PE) viale Matrino,
n. 84, recapito telefonico 085959420, per la specie: bovina e suina;
DISPONE
1.
al suddetto Recapito è
attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:
la
presente autorizzazione è valida fino al 12 GENNAIO 2019 e deve essere esposta
presso il Recapito di materiale seminale in
modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai
sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M.
decreto 19 luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8
gennaio 2001, n. 5 );
2.
di fare obbligo al sig. AQUILA
RAFFAELE:
2.1.
di detenere e
distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di
produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio
di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi
i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di
produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
2.2.
di tenere un
registro cronologico di carico per il
materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di
scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli
operatori che l’hanno acquistato
o ricevuto in deposito per
l’impiego esclusivo in azienda;
2.3.
di comunicare
trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed
embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli
operatori identificati dal relativo codice;
2.4.
di rendere
pubblico il prezzo a dose di materiale seminale
per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Direzione Politiche Dello
Sviluppo Rurale e Della Pesca, Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo
Est;
2.5.
di distribuire
il materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio,
operatori di cui agli articoli 21 e 31,
del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso
centro secondo quanto previsto all’ articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso
decreto ;
2.6.
di rilasciare,
per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un
documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e
matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il
documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella
fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni
avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del
D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri
all’ articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso decreto;
2.7.
di divulgare e
mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali
aggiornate delle associazioni
nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei
riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per
l’uso in Italia;
2.8.
di consentire il libero accesso nei locali del
recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le
verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;
2.9.
di sottoscrivere con gli operatori pratici le
convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M.- 403/2000;
3.
di autorizzare il Servizio
assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione Abruzzo a
pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme
vigenti in materia di trasparenza;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio