Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

AUTORIZZA

 

Il Signor:

 

 

A gestire  il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Città Sant’Angelo (PE) viale Matrino, n. 84, recapito telefonico 085959420, per la specie: bovina e suina;

 

DISPONE

 

1.           al suddetto Recapito è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

 

la presente autorizzazione è valida fino al 12 GENNAIO 2019 e deve essere esposta presso il  Recapito di materiale  seminale in  modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta  degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M.  decreto 19 luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );

2.           di fare obbligo al sig. AQUILA RAFFAELE:

2.1.   di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti  esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

2.2.   di tenere un registro cronologico di carico  per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti  acquirenti o i nominativi degli operatori  che l’hanno  acquistato  o ricevuto in deposito  per l’impiego  esclusivo in azienda;

2.3.   di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

2.4.    di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale  per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Direzione Politiche Dello Sviluppo Rurale e Della Pesca, Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Est;

2.5.   di distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori  o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31,  del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’ articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto ;

2.6.   di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’ articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso decreto; 

2.7.  di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici  e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni  nazionali  allevatori  di specie e razza,  relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

2.8. di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

2.9. di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M.- 403/2000;

3.           di autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio