LA
GIUNTA REGIONALE
DATO ATTO che:
- il D.Lgs. 27/05/1999 n.
165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Soppressione dell'AIMA
e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)”, a
norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.,
all'art. 3-bis, prevede la possibilità
di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- il D.Lgs. 29/03/2004,
n. 99 e successive modifiche ed
integrazioni recante
"Disposizioni
in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.m.i., all'art. 14,
comma 6, disciplina le modalità di istruttoria per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola da parte dei CAA ;
VISTA la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
(legge finanziaria 2011),ed in
particolare l'articolo 43
"Semplificazione amministrativa in agricoltura ";
VISTA la D.G.R. n. 463
del 6 luglio 2011, recante “Individuazione dei procedimenti di competenza
dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione e degli
Enti Locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite
dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, c.6, ed individuazione, per i
singoli procedimenti, degli adempimenti istruttori cui CAA sono tenuti”;
VISTO il Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 avente
ad oggetto "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;
RILEVATO che, al fine di
supportare la compatibilità del presente atto rispetto al quadro normativo
statale e regionale di riferimento, sono stati acquisiti il parere
dell’Avvocatura regionale, richiesto con nota n° RA/105909 del 21/04/15 e
quello dell’Agenzia regionale delle Entrate, richiesto con nota n° RA/105914
del 21/04/15;
CONSIDERATO che, il riscontro
alle predette richieste, sono stati forniti pareri rispettivamente con nota n°
4096 del 15/05/2015 e con nota n° 8738 del 5/06/2015;
RILEVATO che, sulla base
dei pareri acquisiti non risultano ragioni ostative all’adozione della presenza
delibera;
RAVVISATA l'opportunità che
i Centri di Assistenza in Agricoltura (di seguito CAA) in possesso del
riconoscimento regionale di cui all’articolo 9 del citato DM 27 marzo 2008 e
dei requisiti indicati nell’allegato B)
possano assumere, nell’ottica della semplificazione e dell’accelerazione delle
procedure, significative funzioni
sussidiarie in fase di istruttoria documentale dei procedimenti amministrativi
specificati nell’allegato A), di interesse dei soggetti che esercitano attività
agricole;
VALUTATA conseguentemente
l’opportunità di emanare una nuova deliberazione attuativa dell’articolo 43
della L.R. n. 1 del 2011, revocando nel contempo la D.G.R. n. 463 del 6 luglio
2011;
DATO ATTO che,
nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza spettanti alla Regione a
norma dell'articolo 11 del richiamato DM 27 marzo 2008, nell’allegato B) sono
indicati gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai CAA già in
possesso del riconoscimento di cui innanzi, per l’esercizio delle attività
indicate nell’allegato A), la cui sussistenza e persistenza nel tempo è
verificata dal Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca;
RAVVISATA l’opportunità di
definire la casistica dei procedimenti per i quali il decorso del termine stabilito per
l’adozione del provvedimento finale integra fattispecie di silenzio-assenso, ai
sensi del citato articolo 43 della L.R. n.1 del 2011, fissando a tal fine i
corrispondenti termini di adozione, come da Allegato C), distinto nelle sezioni
c1) Atti regionali, c2) Atti a
competenza mista;
DATO ATTO che i termini
procedimentali di cui alla sezione c1) ed endoprocedimentali
a competenza regionale di cui alla sezione c2) dell’All.
c si intendono cogenti per gli Uffici regionali interessati alla loro adozione
a decorrere dall’1/01/2016;
DATO ATTO che i CAA che
assumano di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato B della
presente deliberazione e che intendono svolgere le attività di cui all’allegato
A devono presentare al Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca apposita Segnalazione certificata
di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 e s.m.i.;
PRECISATO che il controllo
sull’effettiva sussistenza dei requisiti necessari è effettuato, nei 60 giorni
successivi alla Segnalazione, dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura
competenti;
DATO ATTO che con Determina
del Dirigente competente, previo contraddittorio, si disporrà il divieto di
prosecuzione delle attività oggetto di Segnalazione certificata nei confronti
dei CAA che risultino privi dei requisiti all’uopo necessari, fino ad
integrazione di essi;
CONSIDERATO che la presente
Deliberazione fa comunque salve le competenze attribuite ai professionisti
iscritti agli ordini e ai collegi professionali;
DATO ATTO, altresì, che,
laddove sia operativo lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il CAA inoltra
le istanze relative all’emanazione dei provvedimenti di cui alla presente
deliberazione tramite il suddetto SUAP;
DATO ATTO che la presente
delibera non genera oneri a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca, apponendo la
propria firma in calce alla presente deliberazione, ha attestato la regolarità
tecnico-amministrativa e la legittimità della stessa deliberazione;
VISTA la Legge
Regionale del 4 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
di revocare la D.G.R. 6 luglio 2011, n. 463;
2.
di approvare l’Allegato A) recante l’elenco dei
procedimenti amministrativi, la cui istruttoria documentale può essere effettuata
dai CAA in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 del DM 27 marzo
2008 e dei requisiti specificati nell’allegato B), nei termini e con le
modalità ivi indicati, previa presentazione di apposita Segnalazione
certificata di inizio attività al Servizio Affari Dipartimentali del Servizio
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
3.
di dare atto che sono fatte salve le specifiche
competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi
professionali;
4.
di approvare l’allegato B) , recante la specifica
degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai CAA in possesso
dell’autorizzazione di cui al punto 2, per lo svolgimento delle attività
indicate in allegato A);
5.
di stabilire che la sussistenza e la permanenza nel
tempo dei suddetti requisiti siano
oggetto di apposita attività di verifica e controllo come da premesse;
6.
di approvare l’allegato C), recante “Termini di
conclusione dei procedimenti” e relativi effetti ai fini del silenzio-assenso;
7.
di demandare al Servizio Affari Dipartimentali del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca l’adozione degli
atti conseguenti al presente Deliberato;
8.
di dare atto che laddove sia operativo lo Sportello
unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 160 del 2010, il CAA inoltra le istanze relative all’emanazione
dei provvedimenti di cui alla presente Deliberazione tramite il suddetto SUAP,
ferma restando l’applicabilità di quanto previsto dalla presente deliberazione
sui termini procedimentali e l’attività di istruttoria documentale svolta ai
sensi e per gli effetti della citata L.R. n.17/2011;
9.
di fare salva la
possibilità per le imprese agricole di esperire autonomamente le procedure
racchiuse nei procedimenti elencati in allegato A), stabilendo peraltro che la
tempistica all’uopo fissata non è, in tal caso, assistita da silenzio-assenso
di cui all’art.43 della legge regionale n. 1 del 2011;
10.
di dare atto che gli allegati A), B), C) formano parte
integrante e sostanziale del presente Deliberato;
11.
di dare atto che l’elenco dei procedimenti recati
nell’allegato A è soggetto a periodica revisione;
12.
di pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella specifica sezione “amministrazione
trasparente” del sito della Regione Abruzzo;
13.
di pubblicare integralmente il presente Deliberato sul
BURAT.
Avverso
il presente Deliberato è ammesso ricorso:
-
giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm., entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
-
straordinario al Presidente
della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 1199 del
24/01/1971.
Allegati:
A.
Procedimenti
nei quali è ammessa la partecipazione dei CAA;
B.
Requisiti
per lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato A;
C.
Termini
di conclusione dei procedimenti
Segue
Allegato