IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge regionale 21 giugno
1996, n. 38 “Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per
l’Appennino parco d’Europa”, che all’art. 25 prevede che esemplari vetusti di
piante possano essere classificati “monumenti naturali” e sottoposti a vincolo
per la loro tutela e conservazione;
VISTO che lo stesso articolo,
al comma 2, stabilisce che il vincolo sia apposto con decreto del Presidente
della Giunta Regionale;
PRESO ATTO della
deliberazione della giunta comunale di Penne n. 27 del 2 aprile 2015 con la
quale si chiede al Presidente della Giunta Regionale l’istituzione di due
“monumenti naturali”: la “lecceta di Colleromano”,
avente la superficie di 2 ettari e il “bosco Caracciolo”, avente superficie di
2 ettari, entrambi di grande valore ambientale;
VISTA la relazione
tecnica che evidenzia sia la natura di “aree boschive relittuali”
testimoni di boschi misti caducifoglie tipici della fascia per-adriatica che
l’importanza che dette aree boschive hanno sotto il profilo sociale-ricreativo
ed estetico-archittetonico per il Comune di Penne;
VISTO che sempre nella
stessa relazione viene indicata la presenza di un esemplare di Roverella
censito tra gli alberi secolari della Regione Abruzzo oltre ad altre specie
arboree ed arbustive che completano le fitocenosi
caratteristiche dei boschi delle colline plio-pleistoceniche
peri-adriatiche;
RITENUTO opportuno
provvedere alla tutela e alla conservazione dei boschi sopra indicati meglio
definiti dalla cartografia allegata;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e
Paesaggio, del Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico amministrativa e alla legittimità del presente
provvedimento;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:
ART. 1
La
“Lecceta di Colleromano” ubicata in prossimità di
Santa Maria in Colle Romano (all. cartografia) e il
“bosco Caracciolo” ubicato in prossimità di Colle Sacro (all.
cartografia) entrambi nel Comune di Penne (PE) sono considerati “monumenti
naturali protetti ai sensi della L.R. 21 giugno 1996, n. 38”.
ART. 2
Il
Comune di Penne stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali
gestire i due boschi e promuove iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione
per divulgarne la conoscenza, la necessità di tutela e il miglioramento del
contesto ambientale.
Il
Comune di Penne si avvale per la gestione dei due Monumenti Naturali della
competenze scientifiche e naturalistiche della Riserva Naturale Regionale “ Lago di Penne”
ART. 3
E’
fatto divieto a chiunque di danneggiare piante, ceppaie e manufatti edilizi
preesistenti.
Con
speciale autorizzazione del Sindaco potranno essere consentiti interventi di
manutenzione straordinaria compresa l’eventuale rimozione di alberi sradicati
per cause naturali.
Le
autorizzazioni al taglio potranno essere concesse solo per motivi di pubblica incolumità o di
ordine sanitario.
Le
violazioni a quanto stabilito dal presente decreto sono soggette alla sanzione
amministrativa prevista dalla normativa vigente.
L’area
di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione o comunque
danneggiata non può essere utilizzata con diversa destinazione.
ART. 4
Nel
pieno rispetto del precedente art.3, sono consentiti interventi e attività di manutenzione ordinaria
finalizzata al ripristino dei sentieri preesistenti ed a migliorare la
sicurezza e la fruizione dell’area dal punto di vista educativo, didattico,
sociale, culturale, scientifico, naturalistico e ricreativo ( per il Bosco
Caracciolo, previa autorizzazione degli enti competenti è consentita la
realizzazione di un accesso pedonale all’area sovrastante, ex episcopio, sede
dei Musei).
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso