IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre 2000, n.
383, “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c.
ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione
Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente
servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione
prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il
mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la
cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A),
ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA
-
l’istanza,
acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,Politiche Sociali al protocollo n.
RA/99714/DL33 del 15/05/2015, presentata dall’Associazione denominata “pro Città
Sant’Angelo” di Città Sant’Angelo (PE)”, alla Sezione prima, Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
-
la
documentazione integrativa all’istanza succitata del 21/11/2015 acquisita agli atti del Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” con prot. n.
RA/307267/DPF014 del 04.12.2015;
DATO ATTO
che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale,
dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dall’Associazione “pro Città Sant’Angelo” di Città
Sant’Angelo (PE), alla
Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico
artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di
prendere atto che, con nota acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/99714/DL33 del
15/05/2015, integrata con nota acquisita dal Servizio” per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
protocollo n. RA/307267/DPF014 del
04.12.2015, l’Associazione denominata
“pro Città Sant’Angelo” con sede legale nel Comune di Città Sant’Angelo (PE)
Via Matrino, n. 218, ha presentato istanza di
iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b.
di dare atto che il
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata
istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de
qua alla Sezione Prima,
nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e
tempo libero, turismo e sociale;
c.
di iscrivere, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “pro Città
Sant’Angelo” con sede legale nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) Via Matrino, n. 218 alla
Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo e sociale;
d.
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi
all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di utilizzare ai fini
dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
f.
di disporre la notifica del
presente provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini