L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione  pro Città Sant’Angelo” di Città Sant’Angelo (PE) -  Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione  Prima – Articolazione c).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-            che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-            che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-            che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-            che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.           socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.           solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.           ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-            che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-            che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-            che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-            che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

DATO ATTO

-            che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e  ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

-            che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA

-            l’istanza, acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,Politiche Sociali al protocollo n. RA/99714/DL33  del  15/05/2015, presentata  dall’Associazione denominata “pro Città Sant’Angelo” di Città Sant’Angelo (PE)”, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

-            la documentazione integrativa all’istanza succitata del 21/11/2015  acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario”  con prot. n. RA/307267/DPF014 del 04.12.2015;

 

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione “pro Città Sant’Angelo” di Città Sant’Angelo (PE),  alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

 

DETERMINA

 

Per le  motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

a.      di prendere atto che, con nota acquisita dalla  ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/99714/DL33  del  15/05/2015, integrata con nota acquisita dal Servizio” per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo  n. RA/307267/DPF014 del 04.12.2015,  l’Associazione denominata “pro Città Sant’Angelo” con sede legale nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) Via Matrino, n. 218, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione  Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

b.     di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua  alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo e sociale;

c.      di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “pro Città Sant’Angelo” con sede legale nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) Via Matrino, n. 218  alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo e sociale;

d.     di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

e.      di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;

f.      di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

g.     di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;  

h.     di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.    

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini