LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
- gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118
della Costituzione;
- il D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero
sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle
istituzioni scolastiche;
- il D.Lgs. 1
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la
programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei
piani provinciali;
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
- il D.Lgs. 14
febbraio 2004, n. 59 “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.Lgs. 17
ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. “Definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53”;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)”, art. 1, commi 622, 624, 632;
- il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, (convertito,
con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40), art. 13;
- il D.M. 25 ottobre 2007 che, in
attuazione dell’art. 1, co. 632, della 27 dicembre 2006, n. 296 ha definito i
criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti, da svolgersi nell’ambito della competenza regionale
di programmazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della rete
scolastica;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), art.
64;
- il D.L. 1° settembre 2008, n. 137,
recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”
(convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169), art. 4;
- il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, recante
“Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali”, (convertito, con modificazioni,
in L. 4 dicembre 2008, n. 189 ), art. 3;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119
“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei
parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e)
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
- il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011
“Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di
organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale”;
- il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (convertito, con modificazioni, in
L. 15 luglio 2011, n. 111), art. 19, commi 4, 5 e 5-bis;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263
“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;
il D.P.R. 5
marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad
indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- il D.L. 12 settembre 2013, n. 104
recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”,
convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
che, al comma 85, art. 1, conferma in capo alle province la funzione di
programmazione provinciale della rete scolastica;
- il Decreto Interministeriale MIUR-MEF in
data 12 marzo 2015 recante “Linee guida, di cui all’art. 11, co. 10, del D.P.R.
n. 263/2012 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia
organizzativa e didattica dei CPIA”;
- la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
DATO ATTO che la Corte
Costituzionale:
-
con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis) ed f-ter) del c.
4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con
modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni
invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla
competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento
della rete scolastica sul territorio;
-
con
sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4,
del D.L. n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per
violazione dell’art. 117, c. 3 della Costituzione, rilevando che tale
disposizione incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento
degli istituti, materia che non può ricondursi nell’ambito delle norme generali
sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa
all’istruzione, per cui allo Stato spetta soltanto di determinare i principi
fondamentali e la disposizione in questione non può esserne espressione,
essendo una norma di dettaglio;
-
con la medesima sentenza 147/2012 ha
dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dell’art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando
che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici
al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell’ambito
della competenza statale;
VISTI
-
la L.R. 3 marzo 1999, n. 11
“Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle
funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale
e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle
autonomie funzionali”;
-
la L.R. 27 giugno 2008, n. 10
“Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”;
-
i Decreti 16.4.2009, n. 3 e
17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario
Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 6
Aprile 2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che
hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009”;
-
D.C.R.
n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle
Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20
e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti
territoriali delle Comunità Montane”;
TENUTO CONTO che non è stato
perfezionato l’accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’art 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione
del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alle Regioni;
CONSIDERATO
- che compete alla Regione la definizione
degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei Piani Regionali della
rete scolastica;
- che la Giunta Regionale approva il Piano
Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali;
RICHIAMATE
-
la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998
- Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n.
118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - Variazioni - anno scolastico 2009/2010”;
-
la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 “Piano
regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno
scolastico 2011-2012”;
-
la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 “Piano
regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno
scolastico 2012-2013”;
-
la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 “Piano
regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno
scolastico 2013-2014 – Province di Chieti, Pescara e Teramo;
-
la D.G.R. 22.1.2013, n. 37 “Piano
regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno
scolastico 2013-2014 – Provincia dell’Aquila;
-
la D.G.R. 30.12.2013, n. 999 “Piano
regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno
scolastico 2014-2015 – Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
-
la D.G.R. 23.12.2014, n. 874 “Piano
regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno
scolastico 2015-2016”;
-
la D.G.R. 9.02.2015, n. 79 “Piano
regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno
scolastico 2015-2016- Integrazioni”;
-
la
D.G.R. n. 803 del 29 settembre 2015 “Rete scolastica regionale - Disposizioni per
le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica
per l’a.s. 2016/2017” con cui, sulla base dei
suddetti “Indirizzi”, sono state approvate le indicazioni operative, rivolte
alle Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la
razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il
potenziamento dell’offerta d’istruzione, per l’anno scolastico 2016/2017;
-
la D.G.R. n. 902 del 10 novembre 2015
“Corsi di istruzione degli adulti: individuazione delle reti territoriali di
servizio dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e delle
Istituzioni scolastiche presso le quali realizzare i percorsi di istruzione di
secondo livello. Approvazione schema di accordo tra Regione Abruzzo e Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo concernente l’iscrizione ai Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di ragazzi che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età”;
RICHIAMATA la D.G.R.
15.02.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico
Interistituzionale”, come modificata e integrata
dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 “D.G.R. 15.2.2011, n. 97 Rete scolastica
regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale
– Modifiche e
integrazioni”;
VISTA la D.C.R. n. 97/3
del 15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica
regionale” con cui - in esito a un processo di concertazione condotto
nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale
istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite linee-guida per la
predisposizione dei piani regionali della rete scolastica, nel rispetto delle
competenze delle Autonomie Locali, con l’obiettivo di coniugare una
strutturazione territoriale dei percorsi d’istruzione - che assicuri un’offerta
adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali -
con i principi dell’efficacia e dell’efficienza nella distribuzione
dell’offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa;
CONSIDERATO che il Consiglio
di Stato, Sez. VI, con sent. n. 5427/2015, depositata
in Segreteria il 1° dicembre 2015, ha annullato la DGR n. 954/2011, nella parte
recante l’unificazione tra gli Istituti “De Sterlich”
e “Galiani” di Chieti, affermando, in diritto,
l’illegittimità della deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti “non
essendosi pronunciata sul Piano di dimensionamento la Conferenza provinciale di
organizzazione della rete scolastica di cui all’articolo. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 233 del 1988 [rectius
1998], norma vigente la cui abrogazione è subordinata, ex articolo 24, comma 1,
lettera d), d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola), all’entrata in vigore del Regolamento
previsto dall’art. 1, comma 1, del medesimo d.P.R. n.
81 del 2009, non ancora emanato all’epoca dell’adozione del Piano
provinciale.”;
CONSIDERATO altresì che, con
riferimento alle competenze della Conferenza provinciale di organizzazione della
rete scolastica di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 233/1998, già in precedente
sentenza il Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sent.
n. 6179/2011, richiamata nella ripetuta sentenza n. 5427/2015) ha precisato che
nell’iter approvativo del Piano della rete scolastica “l’intervento degli
organi provinciali (…) non si caratterizza per l’espressione di una volontà di
carattere lato sensu programmatico, ma si traduce in
concreto nella mera recezione del contenuto – pressoché vincolato – di
valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla conferenza provinciale di cui
all’articolo 3 del d.P.R. 233 del 1988 [rectius 1998] in relazione a dati fattuali sulla cui
obiettiva consistenza gli organi provinciali non dispongono di effettivi poteri
di interventi o di modifica.”;
DATO ATTO che, su
iniziativa del Componente la G.R. con delega all’Istruzione, le proposte
concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento dell’attuale
dimensionamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento
dell’offerta d’istruzione sono state esaminate nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, riunitosi nei gg. 23
novembre 2015, 16 dicembre 2015 e 12 gennaio 2016;
DATO ATTO altresì che in
data 23 gennaio 2016 è stata trasmessa via email ai componenti del T.T.I.
richiesta di parere con riferimento a quanto deliberato dai Consigli
Provinciali di Teramo e Pescara in sede di approvazione dei rispettivi Piani di
dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e ampliamento dell’offerta
formativa e non oggetto di esame da parte del T.T. I. nella seduta del 12
gennaio 2016;
DATO ATTO che le
Amministrazioni Provinciali dell’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, hanno
adottato i Piani Provinciali di cui ai seguenti atti:
-
Provincia
di L’Aquila: Verbale della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete
scolastica in data 28.01.2016 e Decreto presidenziale n. 10 del 28.01.2016;
-
Provincia
di Chieti: Verbale Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete
scolastica n. 2 in data 28.01.2016 e Decreto presidenziale n. 29 del
28.01.2016;
-
Provincia
di Pescara: Verbale Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete
scolastica in data 25.01.2016 e Decreto presidenziale n. 5 del 28.1.2016;
-
Provincia
di Teramo: Deliberazione Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete
scolastica n. 1 del 21.01.2016 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7
del 22.01.2016;
CONSIDERATO che in sede di
Tavolo Tecnico Interistituzionale nella seduta del 12
gennaio 2016, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
hanno evidenziato che per l’attivazione di nuove articolazioni e opzioni
nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti le Istituzioni scolastiche
possono rivolgere diretta istanza al medesimo Ufficio che provvederà
consequenzialmente alle prescritte autorizzazioni;
RITENUTO per quanto sopra
esposto, di approvare:
-
con riferimento all’istruzione degli
adulti, le integrazioni alle reti territoriali di servizio e alle istituzioni
scolastiche sedi dei percorsi di istruzione di secondo livello, come
analiticamente descritte negli Allegati “1-AQ”, “1-CH/PE” e “1-TE”, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
-
le operazioni di razionalizzazione e
di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica regionale,
come analiticamente descritte negli Allegati “2-AQ”, “2-CH”, “2-PE” e “2-TE”,
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
-
gli interventi di adeguamento
dell’offerta d’istruzione, come analiticamente descritti negli Allegati “3-AQ”,
“3-PE” e “3-TE”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
PRECISATO altresì che, per
quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato,
per l’anno scolastico 2016-2017, il vigente assetto della rete scolastica
regionale nelle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo
economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente
del Servizio “Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
nonché alla legittimità del presente provvedimento;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
Udito
il Relatore;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente
trascritte e approvate
1. di
dare atto dei Piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s.
2016/2017, trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila, Chieti,
Pescara e Teramo;
2. di
approvare:
-
con riferimento all’istruzione degli
adulti, le integrazioni alle reti territoriali di servizio e alle istituzioni
scolastiche sedi dei percorsi di istruzione di secondo livello, come
analiticamente descritte negli Allegati “1-AQ”, “1-CH/PE” e “1-TE”, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
-
le operazioni di razionalizzazione e
di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica delle Province
di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, come analiticamente descritte negli
Allegati “2-AQ”, “2-CH”, “2-PE” e “2-TE”, parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione;
-
gli interventi di adeguamento
dell’offerta d’istruzione delle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo, come
analiticamente descritti negli Allegati “3-AQ”, “3-PE” e “3-TE”, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione.
3. di
dare atto che in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale
nella seduta del 12 gennaio 2016, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo hanno evidenziato che per l’attivazione di nuove
articolazioni e opzioni nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti le
Istituzioni scolastiche possono rivolgere diretta istanza al medesimo Ufficio
che provvederà consequenzialmente alle prescritte autorizzazioni.
4. di
precisare che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui
sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2016-2017, il vigente assetto della
rete scolastica nelle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.
5. di
prevedere che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti meri
errori materiali o, comunque, precisazioni non comportanti l’istituzione di
nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento del
competente Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione,
Ricerca e Università.
6. di
dare mandato al suddetto
Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del
presente provvedimento.
7. di
trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di
L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e all’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.
8. di
disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul
B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.