IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la legge regionale
25 ottobre 1994, n° 72, recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”,
paragrafo 3.1, che stabilisce di concedere l’autorizzazione all’esercizio delle
attività di trasporto infermi e feriti ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed
Associazioni di Volontariato;
VISTE le circolari n.
5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1° ottobre 2002, che definiscono le
modalità e le procedure per il rilascio della autorizzazione al trasporto
infermi sia in attività di emergenza che al di fuori della medesima;
CONSIDERATO il dettato del
Decreto 5 novembre 1996 del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e
dei Trasporti in Concessione ad oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa
relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico
a bordo”;
VISTA la Determinazione
Dirigenziale n. DG13/17 del 24 aprile 2009 con cui l’Associazione in oggetto è
stata autorizzata al trasporto di infermi e feriti al di fuori del sistema di
emergenza ‘118’;
VISTA l’istanza del
13.04.2014 (All. 1), con la quale l’associazione di
volontariato FARNESE SOCCORSO Onlus, con sede legale
in Teramo c/o Centro Servizi Volontariato, Via Salvo D’Acquisto 9, Fraz. Piano d’Accio e unità locale/sede operativa in Campli
(TE), c/o Palasport Fraz. Piane Nocella, nella
persona del suo legale rappresentante Sig. Iachetti
Vincenzo, chiedeva – ai sensi della normativa vigente – il rilascio
dell’autorizzazione sanitaria al servizio di soccorso avanzato e trasporto di
plasma e organi con automedica;
VISTE le risultanze
istruttorie trasmesse dalla Commissione di Valutazione del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda USL di Teramo (All. 1), a
firma del Presidente Dr. Pasquale Striglioni,
contenute nella nota prot. 55126 del 13/08/2015,
acquisita al protocollo regionale con prot. RA/220769
del 01/09/2015, con la quale è stata rimessa la documentazione necessaria
all’attestazione del possesso dei requisiti per il rilascio del provvedimento
di autorizzazione regionale in argomento;
PRESO ATTO degli esiti dei
sopralluoghi e delle verifiche documentali e sanitarie effettuate con esito
positivo dalla competente commissione della ASL;
PRESO ATTO dell’Allegato 2
al DCA 8/2011 recante “Requisiti dei mezzi per il servizio di emergenza urgenza
territoriale e trasporto infermi e caratteristiche e competenze del personale
degli enti convenzionati in relazione alla tipologia di trasporto prestato”,
ove al punto 1.4 si definisce l’auto medicalizzata - autoveicolo di soccorso
avanzato come un automezzo con caratteristiche strutturali definite dal citato
Decreto del Direttore Generale della Motorizzazione Civile del 5 novembre 1996;
VISTO il Decreto 19
novembre 2015 “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340,
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione
2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure
informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai
trapianti” che stabilisce che le specifiche procedure volte a garantire
l’integrità dell’organo durante il trasporto saranno stabilite con successivo
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
PRESO ATTO che il citato
Allegato 2 al DCA 8/2011 non contempla la regolamentazione delle specifiche
tecniche degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi di cui al
Decreto 9 settembre 2008 né di automedica adibita ad uso promiscuo (soccorso
avanzato e trasporto plasma e organi) e ritenuto pertanto che il citato
servizio non debba formare oggetto di specifica autorizzazione regionale;
VISTA la nota prot. 25885 del 13.3.2009 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che chiarisce con interpretazione autentica che
l’ambito di applicazione del successivo Decreto del Ministero Infrastrutture e
Trasporti 9 settembre 2008 ad oggetto “Regolamentazione degli autoveicoli
destinati al trasporto di plasma ed organi”, è limitato ai veicoli destinati
esclusivamente al trasporto di plasma e organi e che utilizzano i dispositivi
supplementari di cui all’art. 177 del Codice della Strada e che “ciò non esclude
la possibilità di trasportare plasma e organi, nel rispetto delle vigenti
normative sanitarie, con altri idonei autoveicoli, ancorché non classificati ad
uso speciale”;
RICHIAMATO inoltre il parere
espresso a margine del DCA 95/12015 (“Approvazione del Programma di
Qualificazione della Rete Emergenza-Urgenza Territoriale”) dal CREA – Comitato
Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo – nella riunione del 2/11/2015, secondo cui
l’organizzazione del servizio di emergenza con automedica rientra comunque nell’autonomia
gestionale delle singole Aziende USL finalizzata all’implementazione del
sistema di emergenza-urgenza;
VISTA la legge regionale
n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modifiche;
RITENUTO, sulla base della
regolarità formale della documentazione pervenuta dalla ASL ed in forza del
principio di certezza dei rapporti giuridici, che sussistano, in base alla normativa
vigente in materia, le condizioni per procedere al rilascio dell’autorizzazione
sanitaria al servizio di soccorso avanzato con automedica;
Tutto
ciò premesso,
DETERMINA
Per
le motivazioni e le finalità di cui in narrativa
1. di
rilasciare all’associazione di volontariato Onlus
“FARNESE SOCCORSO”, con sede legale in Teramo, Via Salvo D’Acquisto 9, Fraz. Piano d’Accio e unità locale/sede operativa in Campli
(TE), c/o Palasport Fraz. Piane Nocella
l’autorizzazione sanitaria allo svolgimento del servizio di soccorso avanzato
con automedica;
2. di
dare atto che:
a.
il titolare dell’autorizzazione è tenuto
a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL di Teramo, competente per
territorio, ed al competente Servizio del Dipartimento per la Salute e il
Welfare della Regione Abruzzo che ha predisposto il presente provvedimento,
tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenuta;
b.
l’associazione si avvale
dell’automezzo/automedica targato EX620SV (cat. M1, mod. Peugeot Partner) immatricolato come “veicolo ad uso
speciale automedica di soccorso avanzato” ai sensi della normativa vigente;
c.
l’automezzo dovrà essere
contrassegnato con gli estremi della presente autorizzazione;
3. di
trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione “FARNESE
SOCCORSO” Via Salvo D’Acquisto 9, Fraz. Piano d’Accio
e unità locale/sede operativa in Campli (TE), c/o Palasport Fraz.
Piane Nocella, ai Responsabili delle Centrali Operative 118 e al Direttore
Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare;
4. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul
sito Web della Regione Abruzzo nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Giuseppina Colaiuda