Associazione di volontariato FARNESE SOCCORSO Onlus con sede legale in Teramo – Autorizzazione sanitaria al servizio di soccorso avanzato con automedica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge regionale 25 ottobre 1994, n° 72, recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”, paragrafo 3.1, che stabilisce di concedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato;

 

VISTE le circolari n. 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1° ottobre 2002, che definiscono le modalità e le procedure per il rilascio della autorizzazione al trasporto infermi sia in attività di emergenza che al di fuori della medesima;

 

CONSIDERATO il dettato del Decreto 5 novembre 1996 del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ad oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”;

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DG13/17 del 24 aprile 2009 con cui l’Associazione in oggetto è stata autorizzata al trasporto di infermi e feriti al di fuori del sistema di emergenza ‘118’;

 

VISTA l’istanza del 13.04.2014 (All. 1), con la quale l’associazione di volontariato FARNESE SOCCORSO Onlus, con sede legale in Teramo c/o Centro Servizi Volontariato, Via Salvo D’Acquisto 9, Fraz. Piano d’Accio e unità locale/sede operativa in Campli (TE), c/o Palasport Fraz. Piane Nocella, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Iachetti Vincenzo, chiedeva – ai sensi della normativa vigente – il rilascio dell’autorizzazione sanitaria al servizio di soccorso avanzato e trasporto di plasma e organi con automedica;

 

VISTE le risultanze istruttorie trasmesse dalla Commissione di Valutazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL di Teramo (All. 1), a firma del Presidente Dr. Pasquale Striglioni, contenute nella nota prot. 55126 del 13/08/2015, acquisita al protocollo regionale con prot. RA/220769 del 01/09/2015, con la quale è stata rimessa la documentazione necessaria all’attestazione del possesso dei requisiti per il rilascio del provvedimento di autorizzazione regionale in argomento;

 

PRESO ATTO degli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche documentali e sanitarie effettuate con esito positivo dalla competente commissione della ASL;

 

PRESO ATTO dell’Allegato 2 al DCA 8/2011 recante “Requisiti dei mezzi per il servizio di emergenza urgenza territoriale e trasporto infermi e caratteristiche e competenze del personale degli enti convenzionati in relazione alla tipologia di trasporto prestato”, ove al punto 1.4 si definisce l’auto medicalizzata - autoveicolo di soccorso avanzato come un automezzo con caratteristiche strutturali definite dal citato Decreto del Direttore Generale della Motorizzazione Civile del 5 novembre 1996;

 

VISTO il Decreto 19 novembre 2015 “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti” che stabilisce che le specifiche procedure volte a garantire l’integrità dell’organo durante il trasporto saranno stabilite con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 

PRESO ATTO che il citato Allegato 2 al DCA 8/2011 non contempla la regolamentazione delle specifiche tecniche degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi di cui al Decreto 9 settembre 2008 né di automedica adibita ad uso promiscuo (soccorso avanzato e trasporto plasma e organi) e ritenuto pertanto che il citato servizio non debba formare oggetto di specifica autorizzazione regionale;

 

VISTA la nota prot. 25885 del 13.3.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che chiarisce con interpretazione autentica che l’ambito di applicazione del successivo Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 settembre 2008 ad oggetto “Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi”, è limitato ai veicoli destinati esclusivamente al trasporto di plasma e organi e che utilizzano i dispositivi supplementari di cui all’art. 177 del Codice della Strada e che “ciò non esclude la possibilità di trasportare plasma e organi, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, con altri idonei autoveicoli, ancorché non classificati ad uso speciale”;

 

RICHIAMATO inoltre il parere espresso a margine del DCA 95/12015 (“Approvazione del Programma di Qualificazione della Rete Emergenza-Urgenza Territoriale”) dal CREA – Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo – nella riunione del 2/11/2015, secondo cui l’organizzazione del servizio di emergenza con automedica rientra comunque nell’autonomia gestionale delle singole Aziende USL finalizzata all’implementazione del sistema di emergenza-urgenza;

 

VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modifiche;

 

RITENUTO, sulla base della regolarità formale della documentazione pervenuta dalla ASL ed in forza del principio di certezza dei rapporti giuridici,  che sussistano, in base alla normativa vigente in materia, le condizioni per procedere al rilascio dell’autorizzazione sanitaria al servizio di soccorso avanzato con automedica;

 

Tutto ciò premesso,

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

 

1.      di rilasciare all’associazione di volontariato Onlus “FARNESE SOCCORSO”, con sede legale in Teramo, Via Salvo D’Acquisto 9, Fraz. Piano d’Accio e unità locale/sede operativa in Campli (TE), c/o Palasport Fraz. Piane Nocella l’autorizzazione sanitaria allo svolgimento del servizio di soccorso avanzato con automedica;

2.      di dare atto che:

a.           il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL di Teramo, competente per territorio, ed al competente Servizio del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo che ha predisposto il presente provvedimento, tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenuta;

b.           l’associazione si avvale dell’automezzo/automedica targato EX620SV (cat. M1, mod. Peugeot Partner) immatricolato come “veicolo ad uso speciale automedica di soccorso avanzato” ai sensi della normativa vigente;

c.           l’automezzo dovrà essere contrassegnato con gli estremi della presente autorizzazione;

3.      di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione “FARNESE SOCCORSO” Via Salvo D’Acquisto 9, Fraz. Piano d’Accio e unità locale/sede operativa in Campli (TE), c/o Palasport Fraz. Piane Nocella, ai Responsabili delle Centrali Operative 118 e al Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare;

4.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul sito Web della Regione Abruzzo nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giuseppina Colaiuda

 

 

Segue Allegato