IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che a seguito
delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del
18.10.2001 – titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la cui
potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste,
“la tutela della salute e l’alimentazione”;
VISTO il D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che garantisce la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a
tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, attraverso la Conferenza Stato-regioni;
RILEVATO che, giusta art.
4, comma 2°, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, gli
accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il Regolamento n.
2004/726/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che
istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei
medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia Europea per i
Medicinali;
VISTO il decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 concernente l’attuazione della direttiva
2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;
VISTO l’accordo per la
definizione dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi minimi
richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle
strutture pubbliche e private, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni
(Rep. 1868/CSR del 26 novembre 2003);
VISTO l’accordo
concernente “linea guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti
la medicina trasfusionale in campo veterinario” sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2007;
VISTO anche il
documento sulla proposta di accordo diramato alle Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano in data 20.10.2015 con richiesta di assenso tecnico;
PRESO ATTO che il
Coordinamento interregionale in Sanità ha espresso in data 2.12.2015 il proprio
assenso tecnico favorevole sulla proposta di che trattasi;
VISTO il sotto indicato Accordo,
sancito in Sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il giorno 17
dicembre 2015, Rep Atti n. 226/CSR e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale n. 25 del 1° febbraio 2016:
-
ACCORDO,
ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lett. b) e 4, comma
1° del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sul documento
recante “Linea Guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la
medicina trasfusionale in campo veterinario”;
VISTI gli artt. 4 e 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs.
28 agosto 1997, n. 281;
TENUTO CONTO che è necessario
recepire nell’ordinamento regionale le intese e gli accordi raggiunti a livello
nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello sanitario regionale e,
nel caso di specie, nell’ottica di tutelare il benessere e la salute sia del
donatore che del ricevente per rispondere ai principi del Codice Deontologico e
allo spirito delle Buone Pratiche Veterinarie e per poter disporre di una
regolamentazione che definisce i requisiti minimi igienico sanitari dei
donatori, delle strutture, del trasporto e della preparazione e conservazione
del sangue animale, in relazione alle trasfusioni per cani, gatti e cavalli;
RITENUTO che, in ordine
agli adempimenti previsti dall’art. 7, punti 2, 3 e 4, possano essere
individuati i Servizi Veterinari delle ASL e della Giunta Regionale, quali
Strutture della Regione che rilasceranno le autorizzazioni previste;
RITENUTO che, in ordine al
rilascio dell’autorizzazione in favore delle Strutture Veterinarie di cui
all’art. 1, lett. f) dell’Accordo e che effettueranno
il prelievo, conservazione, analisi e commercializzazione di sangue (Banca
Veterinaria del sangue), la tariffa da porre a carico dei richiedenti possa
essere indicata in
€ 1.032,91 in analogia a quanto già stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R.
n. 950/2006 per prodotti tecnici simili;
RITENUTO di dover
istituire l’Albo delle Strutture della “Banca del Sangue della Regione Abruzzo”
e di dover pubblicare lo stesso sul sito web della Regione Abruzzo;
DATO ATTO che la presente
linea guida non si applica ai prodotti derivati dal sangue, regolati dal
decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193.
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità riportate in premessa
1. di
recepire l’ ACCORDO, ai sensi dell’art. 2, comma
1°, lett. b) e 4, comma 1° del D. Lgs.
28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Linea Guida per l’esercizio
delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo
veterinario”;”, sancito in Sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome
il giorno 17 dicembre 2015, Rep Atti n. 226/CSR e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 25 del 1° febbraio 2016, , allegato “A” al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di
stabilire, in ordine agli adempimenti previsti dall’art. 7, punti 2, 3 e 4,
quanto segue:
2.1 Le strutture veterinarie trasfusionali che
svolgono attività trasfusionale di pronto impiego o per emergenza esclusivamente
al loro interno, come individuate dall’art. 1 lett.
g) dell’Accordo, sono autorizzate dai Servizi Veterinari di Igiene degli
Allevamenti e P.Z. delle AASSLL regionali, su richiesta in carta semplice del
titolare/legale rappresentante da trasmettere al SUAP competente;
2.2 la richiesta dovrà essere corredata dalla
autodichiarazione dell’interessato del possesso di tutti i requisiti tecnici,
strutturali e organizzativi di cui all’accordo n. 226/CSR del 17.12.2015;
2.3 il Servizio Veterinario ASL, entro 30 gg.
dalla data di acquisizione dell’istanza, rilascerà l’autorizzazione,
procedendo, ogni due anni, alla verifica del mantenimento dei requisiti stessi;
2.4 le strutture di prelievo, conservazione,
analisi e commercializzazione di sangue (Banca Veterinaria del sangue), su
richiesta in carta semplice del legale rappresentante da trasmettere al SUAP competente, sono
autorizzate dal Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti
della Regione Abruzzo;
2.5 la richiesta dovrà essere corredata dalla
autodichiarazione dell’interessato del possesso di tutti i requisiti tecnici,
strutturali e organizzativi di cui all’accordo n. 226/CSR del 17.12.2015, dal
parere della ASL territorialmente competente, dalla planimetria della struttura
con indicazione delle attrezzature
dedicate all’attività in parola e dalla ricevuta del versamento di €
1.032,91 da effettuarsi sul c/c postale n. 208678 intestato a “Regione Abruzzo
– Servizio Tesoreria - L’Aquila” con la causale “Autorizzazione Banca Veterinaria
del Sangue della Regione Abruzzo”;
2.6 il Dirigente del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo, con
proprio provvedimento da adottarsi entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza, procederà
ad iscrivere la Struttura nell’Albo della “Banca Veterinaria del Sangue della
Regione Abruzzo”, con l’assegnazione del codice “B.VET.SANGUE XXX”;
2.7 entro il 28 febbraio di ogni anno l’elenco
verrà trasmesso al Ministero della Salute.
2.8 ogni cinque anni le Strutture saranno
sottoposte ad un audit.
3. di
istituire l’Albo regionale denominato “Banca del Sangue della Regione
Abruzzo”, pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo;
4. il
presente Provvedimento sostituisce tutti i precedenti provvedimenti
regionali in contrasto con il presente;
5. di
trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente
Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali ed ai
Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali, al
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise “G. Caporale” di Teramo, agli Ordini dei Medici Veterinari della
Regione Abruzzo ed al Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Teramo;
6. di
trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale
DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
7. di
disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe
Bucciarelli