Recepimento, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 , delle Intese ed Accordi raggiunti in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome e/o in sede di Conferenza Unificata. Recepimento Accordo sul documento recante “Linea Guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che a seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 – titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, “la tutela della salute e l’alimentazione”;

 

VISTO il D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che garantisce la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, attraverso la Conferenza Stato-regioni;

 

RILEVATO che, giusta art. 4, comma 2°, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, gli accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO il Regolamento n. 2004/726/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia Europea per i Medicinali;

 

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 concernente l’attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;

 

VISTO l’accordo per la definizione dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni (Rep. 1868/CSR del 26 novembre 2003);

VISTO l’accordo concernente “linea guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario” sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2007;

 

VISTO anche il documento sulla proposta di accordo diramato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20.10.2015 con richiesta di assenso tecnico;

 

PRESO ATTO che il Coordinamento interregionale in Sanità ha espresso in data 2.12.2015 il proprio assenso tecnico favorevole sulla proposta di che trattasi;

 

VISTO il sotto indicato  Accordo, sancito in Sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il giorno 17 dicembre 2015, Rep Atti n. 226/CSR e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 25 del 1° febbraio 2016:

-            ACCORDO, ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lett. b) e 4, comma 1° del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Linea Guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario”;

 

VISTI gli artt. 4 e 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

 

TENUTO CONTO che è necessario recepire nell’ordinamento regionale le intese e gli accordi raggiunti a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello sanitario regionale e, nel caso di specie, nell’ottica di tutelare il benessere e la salute sia del donatore che del ricevente per rispondere ai principi del Codice Deontologico e allo spirito delle Buone Pratiche Veterinarie e per poter disporre di una regolamentazione che definisce i requisiti minimi igienico sanitari dei donatori, delle strutture, del trasporto e della preparazione e conservazione del sangue animale, in relazione alle trasfusioni per cani, gatti e cavalli;

 

RITENUTO che, in ordine agli adempimenti previsti dall’art. 7, punti 2, 3 e 4, possano essere individuati i Servizi Veterinari delle ASL e della Giunta Regionale, quali Strutture della Regione che rilasceranno le autorizzazioni previste;

 

RITENUTO che, in ordine al rilascio dell’autorizzazione in favore delle Strutture Veterinarie di cui all’art. 1, lett. f) dell’Accordo e che effettueranno il prelievo, conservazione, analisi e commercializzazione di sangue (Banca Veterinaria del sangue), la tariffa da porre a carico dei richiedenti possa essere indicata  in € 1.032,91 in analogia a quanto già stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 950/2006 per prodotti tecnici simili;

 

RITENUTO di dover istituire l’Albo delle Strutture della “Banca del Sangue della Regione Abruzzo” e di dover pubblicare lo stesso sul sito web della Regione Abruzzo;

 

DATO ATTO che la presente linea guida non si applica ai prodotti derivati dal sangue, regolati dal decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193.

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità riportate in premessa

 

1.      di recepire l’ ACCORDO, ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lett. b) e 4, comma 1° del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Linea Guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario”;”, sancito in Sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il giorno 17 dicembre 2015, Rep Atti n. 226/CSR e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 25 del 1° febbraio 2016, , allegato “A”  al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.      di stabilire, in ordine agli adempimenti previsti dall’art. 7, punti 2, 3 e 4, quanto segue:

2.1    Le strutture veterinarie trasfusionali che svolgono attività trasfusionale di pronto impiego o per emergenza esclusivamente al loro interno, come individuate dall’art. 1 lett. g) dell’Accordo, sono autorizzate dai Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e P.Z. delle AASSLL regionali, su richiesta in carta semplice del titolare/legale rappresentante da trasmettere al SUAP competente;

2.2    la richiesta dovrà essere corredata dalla autodichiarazione dell’interessato del possesso di tutti i requisiti tecnici, strutturali e organizzativi di cui all’accordo n. 226/CSR del 17.12.2015;

2.3     il Servizio Veterinario ASL, entro 30 gg. dalla data di acquisizione dell’istanza, rilascerà l’autorizzazione, procedendo, ogni due anni, alla verifica del mantenimento dei requisiti stessi;

2.4    le strutture di prelievo, conservazione, analisi e commercializzazione di sangue (Banca Veterinaria del sangue), su richiesta in carta semplice del legale rappresentante da trasmettere al SUAP competente,  sono autorizzate dal Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo;

2.5     la richiesta dovrà essere corredata dalla autodichiarazione dell’interessato del possesso di tutti i requisiti tecnici, strutturali e organizzativi di cui all’accordo n. 226/CSR del 17.12.2015, dal parere della ASL territorialmente competente, dalla planimetria della struttura con indicazione delle attrezzature  dedicate all’attività in parola e dalla ricevuta del versamento di € 1.032,91 da effettuarsi sul c/c postale n. 208678 intestato a “Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria - L’Aquila” con la causale “Autorizzazione Banca Veterinaria del Sangue della Regione Abruzzo”;

2.6    il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo, con proprio provvedimento da adottarsi entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza, procederà ad iscrivere la Struttura nell’Albo della “Banca Veterinaria del Sangue della Regione Abruzzo”, con l’assegnazione del codice “B.VET.SANGUE XXX”;

2.7    entro il 28 febbraio di ogni anno l’elenco verrà trasmesso al Ministero della Salute.

2.8    ogni cinque anni le Strutture saranno sottoposte ad un audit.

3.      di istituire l’Albo regionale denominato “Banca del Sangue della Regione Abruzzo”, pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo;

4.      il presente Provvedimento sostituisce tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;

5.      di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali ed ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali, al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, agli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Abruzzo ed al Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo;

6.      di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

7.      di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

 

 

Segue Allegato