Deliberazione di G.R. n. 807 del 05.12.2014 “Approvazione Nuova Mappa delle Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus gallina”. Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della Regione Abruzzo.” Variazione ragione sociale impianto di mitilicoltura sito nella zona di mare antistante il comune di Giulianova (TE) dalla ditta “Abruzzo Pesca Turismo di Romagnoli Nadia & C.” in favore della ditta “Nova Mitil S.r.l.” sede legale in via Aldo Moro 3, comune di Martinsicuro (TE) ed ubicazione invariata dell’impianto a mare.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTI i Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 852, 853, 854 e 882 del 29.04.2004;

 

VISTO L’art. 24 del Reg. (CE) del parlamento europeo e del consiglio n. 1069 del 21.10. 2009 recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”;

 

VISTO L’Allegato V – Capo I -Sezione I, comma 2, lettera F, punto i del Regolamento (CE) n. 142 del 25.02.2011 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;

 

VISTO Il Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

 

VISTO il Reg. (CE) del 5.12.2005 n. 2076 “Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;

 

VISTO il D.Lgs. n. 193 del 06/11/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

 

VISTO il Reg. (CE) del 30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;

 

VISTO il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

 

PRESO ATTO dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

 

VISTA la propria precedente Determinazione - DG21/174 del 30.12.2010 - di recepimento delle intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;

 

VISTO il D.Lgs. n.194 del 19.11.2008 recante “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”;

 

VISTA la Legge 8 novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art. 8 “Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. del 07.03.1996 n.757 concernente “Istituzione Commissione Permanente per l’attuazione del D. L.vo n.131 del 27.01.1992 in attuazione della Direttiva 79/923/CE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, nonché dell’applicazione del D. Lgs n.530 del 30.12.92, in attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi”;

 

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 1389 del 23.06.1999 recante “Approvazione della classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi, D.G.R. 01.07.1998 n. 1713. Integrazione per classificazione specchio di mare in concessione per allevamento mitili, Soc. Acquachiara S.r.l. Porto Punta Penna di Vasto”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.146 del 28.02.2001 recante “mappa delle acque marine costiere della regione Abruzzo, sedi di banchi naturali di Mytilus spp. Aggiornamento ed integrazione della Mappa delle Acque Marine di cui alla D.G.R. n.1713/98;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 05 dicembre 2014 “Approvazione Nuova Mappa delle Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus gallina”.  Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della Regione Abruzzo;

 

VISTO il D. Lgs 31.03.1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n.59;

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

 

VISTO il Reg. (CE) n.2073 del 15.11.2005 “Regolamento della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”;

 

PRESO ATTO dell’Intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 79/CSR del 08.07.2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;

 

VISTO il precedente provvedimento regionale DG11/128 del 09.08.2005 recante “approvazione della classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi, D.G.R. 01/07/1998, n. 1713. Integrazione per classificazione specchio di mare in concessione per attività di mitilicoltura. Ditta: Abruzzo Pesca Turismo di Romagnoli Nadia & C., via G. Pepe, n. 175, 64019 Tortoreto Lido;

 

ACQUISITO il fascicolo allegato alla nota prot. 47072 del 04.12.2015 inviata dal SUAP di Giulianova ed acquisita con prot. RA/309052 del 09.12.2015, con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza avanzata dal Sig. Vincenzo D’Angelo – legale rappresentante della Ditta “Nova Mitil S.r.l.” – relativa alla richiesta di voltura dell’impianto di mitilicoltura dalla ditta “Abruzzo Pesca Turismo di Romagnoli Nadia & C.” in favore della ditta “Nova Mitil S.r.l.” sede legale in via Aldo Moro 3, comune di Martinsicuro (TE);

 

ACCERTATA infine, la regolarità e la congruità della documentazione a corredo della istanza in parola, delle attestazioni di pagamento delle tariffe previste e la sua conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate;

 

VISTO l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

 

Tutto ciò premesso:

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

 

1.           di prendere atto della voltura della concessione dello specchio di mare per la gestione di un impianto di mitilicoltura dalla ditta “Abruzzo Pesca Turismo di Romagnoli Nadia & C.” in favore della ditta “Nova Mitil S.r.l.”, sede legale in via Aldo Moro 3, comune di Martinsicuro (TE;

2.           di confermare la classificazione “Zona di Tipo A” dello specchio acqueo sede dello stesso impianto di mitilicoltura, delimitato dalle seguenti coordinate:

 

­        Vertice A – 42°47’42’’N, 14°00’06’’E;

­        Vertice B – 42°47’51’’N 14°00’24’’E;

­        Vertice C -  42°46’42’’N, 14°00’36’’E

­        Vertice D – 42°46’51’’N, 14°01’06’’E.

(circa 2,20 miglia dalla costa tra Giulianova e Tortoreto)

3.           il Sig. D’Angelo Vincenzo (C.F. DNGVCN59C09C901P), legale rappresentante della Ditta in parola - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del provvedimento autorizzativo – è tenuto a comunicare a questo Servizio Regionale, per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Teramo, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività e di ogni altro requisito di legge;

4.           di comunicare l’adozione della presente determina al Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Teramo, competente sull’impianto a mare che effettuerà i controlli e gli accertamenti previsti dalle norme, all’interno dell’allevamento ubicato nella zona di mare di cui al precedente punto 2);

5.           di informare del presente provvedimento, il Sindaco del Comune ove ha sede l’impianto di mitilicoltura in oggetto;

6.           di trasmettere il lo stesso provvedimento all’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova;

7.           di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002;

8.           di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli