IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI i Regolamenti
(CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 852,
853, 854 e 882 del 29.04.2004;
VISTO L’art. 24 del
Reg. (CE) del parlamento europeo e del consiglio n. 1069 del 21.10. 2009
recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE)
1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”;
VISTO L’Allegato V –
Capo I -Sezione I, comma 2, lettera F, punto i del Regolamento (CE) n. 142 del
25.02.2011 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;
VISTO Il Reg. CE del
28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i
principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo
della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione,
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per
gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
VISTO il Reg. (CE) del
5.12.2005 n. 2076 “Regolamento della Commissione che fissa disposizioni
transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica
i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;
VISTO il D.Lgs. n. 193 del 06/11/2007 “Attuazione della Direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
VISTO il Reg. (CE) del
30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni
transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
VISTO il D.P.R. del 7
settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.”;
PRESO ATTO dell’Accordo n.
253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le
linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR
del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee
guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
VISTA la propria
precedente Determinazione - DG21/174 del 30.12.2010 - di recepimento delle
intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;
VISTO il D.Lgs. n.194 del 19.11.2008 recante “Disciplina delle
modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del
regolamento (CE) n. 882/2004”;
VISTA la Legge 8
novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in
particolare l’art. 8 “Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”;
VISTA la deliberazione
di G.R. del 07.03.1996 n.757 concernente “Istituzione Commissione Permanente
per l’attuazione del D. L.vo n.131 del 27.01.1992 in
attuazione della Direttiva 79/923/CE relativa ai requisiti di qualità delle
acque destinate alla molluschicoltura, nonché dell’applicazione del D. Lgs n.530 del 30.12.92, in attuazione della Direttiva
91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi”;
VISTA la deliberazione
di giunta Regionale n. 1389 del 23.06.1999 recante “Approvazione della
classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi, D.G.R.
01.07.1998 n. 1713. Integrazione per classificazione specchio di mare in
concessione per allevamento mitili, Soc. Acquachiara
S.r.l. Porto Punta Penna di Vasto”;
VISTA la deliberazione
di Giunta Regionale n.146 del 28.02.2001 recante “mappa delle acque marine
costiere della regione Abruzzo, sedi di banchi naturali di Mytilus
spp. Aggiornamento ed integrazione della Mappa delle
Acque Marine di cui alla D.G.R. n.1713/98;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 807 del 05 dicembre 2014 “Approvazione Nuova Mappa delle
Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus
gallina”. Piano di Sorveglianza
Sanitaria dei Molluschi Bivalvi e dei Gasteropodi Marini della Regione Abruzzo;
VISTO il D. Lgs 31.03.1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del
Capo I della Legge 15.03.1997, n.59;
VISTI i Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24
luglio 2003 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità
veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112”;
VISTO il Reg. (CE)
n.2073 del 15.11.2005 “Regolamento della Commissione sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari”;
PRESO ATTO dell’Intesa della
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano n. 79/CSR del 08.07.2010, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per
l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004
nel settore dei molluschi bivalvi;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n.950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione
dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e
882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;
VISTO il precedente
provvedimento regionale DG11/128 del 09.08.2005 recante “approvazione della
classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi, D.G.R.
01/07/1998, n. 1713. Integrazione per classificazione specchio di mare in
concessione per attività di mitilicoltura. Ditta: Abruzzo Pesca Turismo di
Romagnoli Nadia & C., via G. Pepe, n. 175, 64019 Tortoreto Lido;
ACQUISITO il fascicolo
allegato alla nota prot. 47072 del 04.12.2015 inviata
dal SUAP di Giulianova ed acquisita con prot.
RA/309052 del 09.12.2015, con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza
avanzata dal Sig. Vincenzo D’Angelo – legale rappresentante della Ditta “Nova Mitil S.r.l.” – relativa alla richiesta di voltura
dell’impianto di mitilicoltura dalla ditta “Abruzzo Pesca Turismo di Romagnoli
Nadia & C.” in favore della ditta “Nova Mitil
S.r.l.” sede legale in via Aldo Moro 3, comune di Martinsicuro (TE);
ACCERTATA infine, la
regolarità e la congruità della documentazione a corredo della istanza in
parola, delle attestazioni di pagamento delle tariffe previste e la sua
conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate;
VISTO l’art.5 della
L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed
integrazioni;
Tutto
ciò premesso:
DETERMINA
Per
le motivazioni e le finalità di cui in narrativa
1.
di prendere atto della voltura della concessione dello
specchio di mare per la gestione di un impianto di mitilicoltura dalla ditta
“Abruzzo Pesca Turismo di Romagnoli Nadia & C.” in favore della ditta “Nova
Mitil S.r.l.”, sede legale in via Aldo Moro 3, comune
di Martinsicuro (TE;
2.
di confermare la classificazione “Zona di Tipo A” dello
specchio acqueo sede dello stesso impianto di mitilicoltura, delimitato dalle
seguenti coordinate:
Vertice A – 42°47’42’’N, 14°00’06’’E;
Vertice B – 42°47’51’’N 14°00’24’’E;
Vertice C - 42°46’42’’N, 14°00’36’’E
Vertice D – 42°46’51’’N, 14°01’06’’E.
(circa 2,20
miglia dalla costa tra Giulianova e Tortoreto)
3.
il Sig. D’Angelo
Vincenzo (C.F. DNGVCN59C09C901P), legale rappresentante della Ditta in parola -
che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del
provvedimento autorizzativo – è tenuto a comunicare a questo Servizio
Regionale, per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di
Teramo, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività
e di ogni altro requisito di legge;
4.
di comunicare l’adozione della presente determina al
Servizio Veterinario dell’Azienda ASL di Teramo, competente sull’impianto a
mare che effettuerà i controlli e gli accertamenti previsti dalle norme,
all’interno dell’allevamento ubicato nella zona di mare di cui al precedente
punto 2);
5.
di informare del presente provvedimento, il Sindaco
del Comune ove ha sede l’impianto di mitilicoltura in oggetto;
6.
di trasmettere il lo stesso provvedimento all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Giulianova;
7.
di trasmettere copia del presente provvedimento al
Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare ai sensi
dell’art.16 comma 10 della L.R. n.7 del
10 maggio 2002;
8.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli