“Teoria del gender”.

 

LA QUINTA COMMISSIONE

 

VISTA la risoluzione n. 5 del 16.12.2015, a firma dei Consiglieri Gatti, Mariani, Iampieri, Monaco, Olivieri, Di Dalmazio, Sospiri, Berardinetti, Di Nicola, Monticelli e D’Ignazio  recante: “Teoria del gender”;

 

UDITA l’illustrazione del Consigliere Gatti;

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Ranieri, Smargiassi e Monticelli;

 

VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

 

A maggioranza dei Consiglieri presenti

 

L’APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive

 

PREMESSO che:

-            la “Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione italiana, art. 29);

-            con l’espressione “società naturale”, i Padri costituenti, mediante la Carta fondamentale, hanno voluto chiaramente affermare che la famiglia è una realtà che preesiste al diritto, una oggettiva realtà che il diritto non crea;

-            la famiglia è inequivocabilmente una realtà, un “elemento fondamentale” dell’organizzazione sociale e dell’esperienza umana;

-            la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l’unica istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita;

-            la “famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società” e, in quanto tale, “ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”, come stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10.12.1948, art. 16, § 3);

-            è compito della famiglia, “società naturale fondata sul matrimonio” fra un uomo ed un donna, trasmettere la vita, i valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo ed il benessere dei propri componenti;

-            le Istituzioni devono, perciò, provvedere allo stanziamento di fondi pubblici per garantire quanto finora premesso e non, al contrario, per finanziare programmi di indottrinamento che vanno contro il diritto stesso e la realtà naturale.

 

CONSIDERATO altresì che:

-            è dovere del Consiglio Regionale tutelare società, famiglie e bambini, rispetto  all’esistenza della “teoria del gender” che afferma che le differenze biologiche fra maschio e femmina hanno poca importanza e ciò che conta sarebbe il proprio “genere”, ossia la percezione che una persona avrebbe di sé e che tale teoria porterebbe alla imposizione di una impostazione culturale lontana dalla realtà;

-            tale dottrina non soltanto è contraria al diritto naturale (tutelato dalla Carta fondamentale secondo le intenzioni esplicite dei Padri costituenti) ma contrasta con il fatto che l’umanità è sempre stata caratterizzata da un chiaro dimorfismo sessuale (differenza morfologica fra individui appartenenti alla medesima specie ma di sesso differente), maschio/femmina, il cui determinante biologico è rappresentato dal cromosoma Y: la sua presenza costruisce il maschio, la sua assenza realizza la femmina;

-            le famiglie spesso ignorano  la “teoria del gender” e cosa essa pretenda di  insegnare ai propri bambini, così sottoponendo, di fatto, genitori e figli ad una disinformazione sull’argomento;

-            in alcune scuole potrebbero essere proposte fiabe come “Perché hai due papà” o altre che promuovono apertamente la transessualità come “Nei panni di Zaff” o “Il bell’anatroccolo” che indirettamente inviterebbero i bambini e gli studenti a “scegliere il proprio genere”, ignorando le proprie origini biologiche;

-            questo tipo di insegnamento oggettivamente potrebbe confondere e ferire la crescita e l’innocenza dei bambini;

-            la libertà educativa non comprende l’imposizione o la previsione di attività del genere di cui sopra ma che venga rispettato il ruolo della famiglia nell’educazione all’affettività e alla sessualità, riconoscendo il suo ruolo prioritario ai sensi dell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dei decreti che riconoscono le scelte educative dei genitori (artt. 1.2, 3.3 e 4.1 del DPR 275/99, art. 3 del DPR 235/97, artt. 2.3, 2.6 e 3 del DPR235/2007 e il Prot. AOODGOS n. 3214 del 22.11.2012).

 

Tutto ciò premesso

 

IMPEGNA

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E/O L’ASSESSORE DELEGATO A:

 

-            stipulare apposita intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale finalizzata a prendere atto di tutto quanto sopra ricordato. Tale intesa tutelerà la libertà educativa nelle scuole abruzzesi affinché non vengano poste in essere attività divulgative  sulla “teoria gender”  intese come bisogno educativo.

 

L’intesa sarà inoltre utile a definire l’opportunità di una educazione fondata sull’acquisizione  del valore e della bellezza della differenza sessuale, della complementarietà biologica, funzionale, psicologica e sociale che ne conseguono. In questo modo gli studenti impareranno anche che la madre e il padre, nella famiglia, ancor più che nel mondo del lavoro o in altri contesti, apportano la loro propria ed insostituibile ricchezza specifica; oltre che si educhi al rispetto del corpo altrui ed al rispetto dei tempi della propria maturazione sessuale ed affettiva.

 

Questo implica che si tenga conto delle specificità neurofisiologiche e psicologiche dei ragazzi e delle ragazze in modo da accompagnarli nella loro crescita in maniera sana e responsabile, prevedendo corsi di educazione all’affettività e alla sessualità concordati con i genitori e non imposti senza alcuna informazione al riguardo e senza il consenso esplicito e consapevole.