Disposizioni in materia di procedimenti avviati su istanza di imprese agricole.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

DATO ATTO che:

-        il D.Lgs.  27/05/1999 n.  165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura (AGEA)”, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., all'art.  3-bis, prevede la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

-        il D.Lgs.  29/03/2004,  n.  99 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni   in  materia  di  soggetti  e attività,  integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.m.i., all'art.  14, comma 6, disciplina le modalità di istruttoria per le istanze relative all'esercizio  dell'attività agricola da parte dei CAA ;

 

VISTA  la L.R. 10 gennaio  2011, n. 1 (legge finanziaria  2011),ed in particolare l'articolo  43 "Semplificazione amministrativa in agricoltura ";

 

VISTA la D.G.R. n. 463 del 6 luglio 2011, recante “Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti Locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, c.6, ed individuazione, per i singoli procedimenti, degli adempimenti istruttori cui CAA sono tenuti”;

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 avente ad oggetto "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

 

RILEVATO che, al fine di supportare la compatibilità del presente atto rispetto al quadro normativo statale e regionale di riferimento, sono stati acquisiti il parere dell’Avvocatura regionale, richiesto con nota n° RA/105909 del 21/04/15 e quello dell’Agenzia regionale delle Entrate, richiesto con nota n° RA/105914 del 21/04/15;

 

CONSIDERATO che, il riscontro alle predette richieste, sono stati forniti pareri rispettivamente con nota n° 4096 del 15/05/2015 e con nota n° 8738 del 5/06/2015;

 

RILEVATO che, sulla base dei pareri acquisiti non risultano ragioni ostative all’adozione della presenza delibera;

 

RAVVISATA l'opportunità che i Centri di Assistenza in Agricoltura (di seguito CAA) in possesso del riconoscimento regionale di cui all’articolo 9 del citato DM 27 marzo 2008 e dei  requisiti indicati nell’allegato B) possano assumere, nell’ottica della semplificazione e dell’accelerazione delle procedure,  significative funzioni sussidiarie in fase di istruttoria documentale dei procedimenti amministrativi specificati nell’allegato A), di interesse dei soggetti che esercitano attività agricole;

 

VALUTATA conseguentemente l’opportunità di emanare una nuova deliberazione attuativa dell’articolo 43 della L.R. n. 1 del 2011, revocando nel contempo la D.G.R. n. 463 del 6 luglio 2011;

 

DATO ATTO che, nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza spettanti alla Regione a norma dell'articolo 11 del richiamato DM 27 marzo 2008, nell’allegato B) sono indicati gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai CAA già in possesso del riconoscimento di cui innanzi, per l’esercizio delle attività indicate nell’allegato A), la cui sussistenza e persistenza nel tempo è verificata dal Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

 

RAVVISATA l’opportunità di definire la casistica dei procedimenti  per i quali  il decorso del termine stabilito per l’adozione del provvedimento finale integra fattispecie di silenzio-assenso, ai sensi del citato articolo 43 della L.R. n.1 del 2011, fissando a tal fine i corrispondenti termini di adozione, come da Allegato C), distinto nelle sezioni c1) Atti regionali,  c2) Atti a competenza mista;

 

DATO ATTO che i termini procedimentali di cui alla sezione c1) ed endoprocedimentali a competenza regionale di cui alla sezione c2) dell’All. c si intendono cogenti per gli Uffici regionali interessati alla loro adozione a decorrere dall’1/01/2016;

 

DATO ATTO che i CAA che assumano di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato B della presente deliberazione e che intendono svolgere le attività di cui all’allegato A devono presentare al Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca apposita Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 e s.m.i.;

 

PRECISATO che il controllo sull’effettiva sussistenza dei requisiti necessari è effettuato, nei 60 giorni successivi alla Segnalazione, dai  Servizi Territoriali per l’Agricoltura competenti;

 

DATO ATTO che con Determina del Dirigente competente, previo contraddittorio, si disporrà il divieto di prosecuzione delle attività oggetto di Segnalazione certificata nei confronti dei CAA che risultino privi dei requisiti all’uopo necessari, fino ad integrazione di essi;

 

CONSIDERATO che la presente Deliberazione fa comunque salve le competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali;

 

DATO ATTO, altresì, che, laddove sia operativo lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il CAA inoltra le istanze relative all’emanazione dei provvedimenti di cui alla presente deliberazione tramite il suddetto SUAP;

 

DATO ATTO che la presente delibera non genera oneri a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca, apponendo la propria firma in calce alla presente deliberazione, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della stessa deliberazione;

 

VISTA la Legge Regionale del 4 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.           di revocare la D.G.R. 6 luglio 2011, n. 463;

2.           di approvare l’Allegato A) recante l’elenco dei procedimenti amministrativi, la cui istruttoria documentale può essere effettuata dai CAA in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 del DM 27 marzo 2008 e dei requisiti specificati nell’allegato B), nei termini e con le modalità ivi indicati, previa presentazione di apposita Segnalazione certificata di inizio attività al Servizio Affari Dipartimentali del Servizio Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

3.           di dare atto che sono fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali;

4.           di approvare l’allegato B) , recante la specifica degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai CAA in possesso dell’autorizzazione di cui al punto 2, per lo svolgimento delle attività indicate in allegato A);

5.           di stabilire che la sussistenza e la permanenza nel tempo  dei suddetti requisiti siano oggetto di apposita attività di verifica e controllo come da premesse;

6.           di approvare l’allegato C), recante “Termini di conclusione dei procedimenti” e relativi effetti ai fini del silenzio-assenso;

7.           di demandare al Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca l’adozione degli atti conseguenti al presente Deliberato;

8.           di dare atto che laddove sia operativo lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il CAA inoltra le istanze relative all’emanazione dei provvedimenti di cui alla presente Deliberazione tramite il suddetto SUAP, ferma restando l’applicabilità di quanto previsto dalla presente deliberazione sui termini procedimentali e l’attività di istruttoria documentale svolta ai sensi e per gli effetti della citata L.R. n.17/2011;

9.           di fare salva  la possibilità per le imprese agricole di esperire autonomamente le procedure racchiuse nei procedimenti elencati in allegato A), stabilendo peraltro che la tempistica all’uopo fissata non è, in tal caso, assistita da silenzio-assenso di cui all’art.43 della legge regionale n. 1 del 2011;

10.        di dare atto che gli allegati A), B), C) formano parte integrante e sostanziale del presente Deliberato;

11.        di dare atto che l’elenco dei procedimenti recati nell’allegato A è soggetto a periodica revisione;

12.        di pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella specifica sezione “amministrazione trasparente” del sito della Regione Abruzzo;

13.        di pubblicare integralmente il presente Deliberato sul BURAT.

Avverso il presente Deliberato è ammesso ricorso:

-              giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm., entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-              straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 1199 del 24/01/1971.

 

Segue Allegato