LA
GIUNTA REGIONALE
DATO ATTO
che:
- il D.Lgs. 27/05/1999 n.
165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)”, a
norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.,
all'art. 3-bis, prevede la possibilità
di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- il D.Lgs. 29/03/2004,
n. 99 e successive modifiche ed
integrazioni recante "Disposizioni
in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.m.i., all'art. 14,
comma 6, disciplina le modalità di istruttoria per le istanze relative all'esercizio dell'attività
agricola da parte dei CAA ;
VISTA la L.R. 10
gennaio 2011, n. 1 (legge
finanziaria 2011),ed in particolare
l'articolo 43 "Semplificazione
amministrativa in agricoltura ";
VISTA
la D.G.R. n. 463 del 6 luglio 2011, recante “Individuazione dei procedimenti di
competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione
e degli Enti Locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il
tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, c.6, ed individuazione, per i
singoli procedimenti, degli adempimenti istruttori cui CAA sono tenuti”;
VISTO
il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27
marzo 2008 avente ad oggetto "Riforma dei centri autorizzati di assistenza
agricola”;
RILEVATO
che, al fine di supportare la compatibilità del presente atto rispetto al
quadro normativo statale e regionale di riferimento, sono stati acquisiti il
parere dell’Avvocatura regionale, richiesto con nota n° RA/105909 del 21/04/15
e quello dell’Agenzia regionale delle Entrate, richiesto con nota n° RA/105914
del 21/04/15;
CONSIDERATO
che, il riscontro alle predette richieste, sono stati forniti pareri
rispettivamente con nota n° 4096 del 15/05/2015 e con nota n° 8738 del
5/06/2015;
RILEVATO
che, sulla base dei pareri acquisiti non risultano ragioni ostative
all’adozione della presenza delibera;
RAVVISATA
l'opportunità che i Centri di Assistenza in Agricoltura (di seguito CAA) in
possesso del riconoscimento regionale di cui all’articolo 9 del citato DM 27
marzo 2008 e dei requisiti indicati
nell’allegato B) possano assumere, nell’ottica della semplificazione e dell’accelerazione
delle procedure, significative funzioni
sussidiarie in fase di istruttoria documentale dei procedimenti amministrativi
specificati nell’allegato A), di interesse dei soggetti che esercitano attività
agricole;
VALUTATA
conseguentemente l’opportunità di emanare una nuova deliberazione attuativa
dell’articolo 43 della L.R. n. 1 del 2011, revocando nel contempo la D.G.R. n.
463 del 6 luglio 2011;
DATO
ATTO che, nell’esercizio dei poteri di
controllo e vigilanza spettanti alla Regione a norma dell'articolo 11 del
richiamato DM 27 marzo 2008, nell’allegato B) sono indicati gli ulteriori
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai CAA già in possesso del
riconoscimento di cui innanzi, per l’esercizio delle attività indicate
nell’allegato A), la cui sussistenza e persistenza nel tempo è verificata dal
Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca;
RAVVISATA
l’opportunità di definire la casistica dei procedimenti per i quali il decorso del termine stabilito per
l’adozione del provvedimento finale integra fattispecie di silenzio-assenso, ai
sensi del citato articolo 43 della L.R. n.1 del 2011, fissando a tal fine i
corrispondenti termini di adozione, come da Allegato C), distinto nelle sezioni
c1) Atti regionali, c2) Atti a
competenza mista;
DATO
ATTO che i termini procedimentali di cui alla
sezione c1) ed endoprocedimentali a competenza
regionale di cui alla sezione c2) dell’All. c si
intendono cogenti per gli Uffici regionali interessati alla loro adozione a
decorrere dall’1/01/2016;
DATO
ATTO che i CAA che assumano di essere in
possesso dei requisiti di cui all’allegato B della presente deliberazione e che
intendono svolgere le attività di cui all’allegato A devono presentare al
Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca apposita Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi
dell’art. 19 della L.241/90 e s.m.i.;
PRECISATO
che il controllo sull’effettiva sussistenza dei requisiti necessari è
effettuato, nei 60 giorni successivi alla Segnalazione, dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura
competenti;
DATO
ATTO che con Determina del Dirigente
competente, previo contraddittorio, si disporrà il divieto di prosecuzione
delle attività oggetto di Segnalazione certificata nei confronti dei CAA che
risultino privi dei requisiti all’uopo necessari, fino ad integrazione di essi;
CONSIDERATO
che la presente Deliberazione fa comunque salve le competenze attribuite ai
professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali;
DATO
ATTO, altresì, che, laddove sia operativo lo
Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il CAA inoltra le istanze relative
all’emanazione dei provvedimenti di cui alla presente deliberazione tramite il
suddetto SUAP;
DATO
ATTO che la presente delibera non genera oneri
a carico del bilancio regionale;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca, apponendo la propria firma in
calce alla presente deliberazione, ha attestato la regolarità
tecnico-amministrativa e la legittimità della stessa deliberazione;
VISTA
la Legge Regionale del 4 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
di revocare la D.G.R. 6
luglio 2011, n. 463;
2.
di approvare l’Allegato A)
recante l’elenco dei procedimenti amministrativi, la cui istruttoria
documentale può essere effettuata dai CAA in possesso dell’autorizzazione di
cui all’articolo 9 del DM 27 marzo 2008 e dei requisiti specificati
nell’allegato B), nei termini e con le modalità ivi indicati, previa
presentazione di apposita Segnalazione certificata di inizio attività al
Servizio Affari Dipartimentali del Servizio Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca;
3.
di dare atto che sono fatte
salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli
ordini e ai collegi professionali;
4.
di approvare l’allegato B) ,
recante la specifica degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti
ai CAA in possesso dell’autorizzazione di cui al punto 2, per lo svolgimento
delle attività indicate in allegato A);
5.
di stabilire che la
sussistenza e la permanenza nel tempo
dei suddetti requisiti siano oggetto di apposita attività di verifica e
controllo come da premesse;
6.
di approvare l’allegato C),
recante “Termini di conclusione dei procedimenti” e relativi effetti ai fini
del silenzio-assenso;
7.
di demandare al Servizio
Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca l’adozione degli atti conseguenti al presente Deliberato;
8.
di dare atto che laddove sia
operativo lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il CAA inoltra le istanze
relative all’emanazione dei provvedimenti di cui alla presente Deliberazione
tramite il suddetto SUAP, ferma
restando l’applicabilità di quanto previsto dalla presente deliberazione sui
termini procedimentali e l’attività di istruttoria documentale svolta ai sensi
e per gli effetti della citata L.R. n.17/2011;
9.
di fare salva la possibilità per le imprese agricole di
esperire autonomamente le procedure racchiuse nei procedimenti elencati in
allegato A), stabilendo peraltro che la tempistica all’uopo fissata non è, in
tal caso, assistita da silenzio-assenso di cui all’art.43 della legge regionale
n. 1 del 2011;
10.
di dare atto che gli
allegati A), B), C) formano parte integrante e sostanziale del presente
Deliberato;
11.
di dare atto che l’elenco
dei procedimenti recati nell’allegato A è soggetto a periodica revisione;
12.
di pubblicare il presente
atto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella specifica
sezione “amministrazione trasparente” del sito della Regione Abruzzo;
13.
di pubblicare integralmente
il presente Deliberato sul BURAT.
Avverso il presente Deliberato è ammesso
ricorso:
-
giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm., entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
-
straordinario al Presidente
della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 1199 del
24/01/1971.