Indirizzi per la concessione di contributi per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l’applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE)2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l’attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la L.R. 14.09.1997 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

VISTO l’art.18 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l’applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE)2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l’attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)”;

 

VISTA la L.R. 35/2015 pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 6.11.2015 che all’art. 1, comma 18, reca modifiche all’art. 20 della L.R. 46/2014;

 

VISTA la L.R. 42/2015 pubblicata sul BURAT Speciale n. 149 del 28.12.2015 che nell’allegato prospetto “A” apporta una variazione alla spesa del bilancio di previsione mediante un aumento pari ad € 400.000,00 in termini di competenza e cassa per l’annualità 2015 sul capitolo di bilancio 10.01.005 – 61665, portando la dotazione finanziaria del FURC ad € 1.400.000,00;

 

DATO ATTO:

-        che con DGR n. 642 del 7.10.2014 recante “Istituzione del “Consiglio regionale della Cultura”. Indirizzi ed individuazione della struttura regionale competente” è stato istituito un organismo stabile di lavoro e dialogo con gli enti locali, con gli Istituti Universitari e con le istituzioni culturali di maggior rilievo nel campo dello spettacolo dal vivo;

-        che con successive determinazioni DD28/399 del 24.11.2014 e DD28/452 del 29.12.2014 sono stati individuati gli operatori culturali componenti il Consiglio della Cultura;

-        che la finalità del predetto organismo è quella di dotare l’Amministrazione Regionale di nuovi strumenti e modalità di lavoro che consentano di programmare consapevolmente le risorse pubbliche e di verificare che le stesse producano utilità e coesione;

-        che il Consiglio della Cultura si è riunito il 15 dicembre presso la Sala Tosti dell’Aurum di Pescata, su convocazione del Presidente della Giunta regionale con delega alla cultura prot. RA/318309/SQ2 del 26.11.2014;

-        che con nota prot. RA/16161 del 21.01.2015 il Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali ha invitato le istituzioni componenti il Consiglio della Cultura a presentare proprie proposte progettuali, condivise con quanti più numerosi operatori beneficiari e non del FUS, al fine di convocare tavoli di lavoro distinti per gli ambiti Teatro, Musica e Danza;

-        che, pur essendo pervenute alcune note di suggerimenti generici per la ripartizione delle risorse,  nessuna delle cinque iniziative proposte possedeva gli elementi - qualità progettuale, innovazione, ricerca e sperimentazione, coinvolgimento delle nuove generazioni, capacità degli operatori di fare rete e di attrarre autonomamente le risorse comunitarie - che dovevano caratterizzare gli interventi oggetto di sostegno regionale ai sensi della suddetta DGR. 642/2014;

-        che le proposte di iniziative autonomamente trasmesse al Servizio Beni e Attività Culturali nel corso del corrente esercizio non hanno consentito la formulazione di una programmazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 46/2014;

-        che, tuttavia, il Servizio Beni e Attività Culturali, ai sensi dell’art..49 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163) ha acquisito e valutato i progetti triennali delle istituzioni che hanno presentato istanza di finanziamento al FUS formulando i pareri sulla qualità dei medesimi;

 

CONSIDERATO

1.      che nella Regione Abruzzo operano numerose istituzioni culturali che necessitano di finanziamento pubblico per lo svolgimento delle relative attività;

2.      che il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163), stabilisce per ogni ambito e per le diverse tipologie cui si riferisce, la misura del sostegno finanziario (anche minimo) da parte degli enti territoriali o altri enti pubblici;

3.      che, il disposto dell’art. 20 della L.R. 23.12.2014, n.46 (Legge europea regionale 2014), come modificato dall’art. 43, comma 18, della L.R. 35/2015, prevede che non meno del 20% delle risorse assegnate al FURC (Fondo Unico Regionale per la Cultura) sia  destinato al finanziamento di interventi di qualità presentati da soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, mentre l’importo restante debba essere destinato prioritariamente ai soggetti beneficiari del FUS;

4.      che la L.R. 42/2015 pubblicata sul BURA Speciale n. 149 del 28.12.2015, all’art. 8, comma 4, lett. a), reca ulteriori disposizioni per la ripartizione, per l’esercizio finanziario 2015, della sola quota del FURC di cui di cui all’art. 20, comma 3, lett. b) della L.R. 46/2014 (Legge europea regionale 2014), stabilendo che le relative risorse debbano essere utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 2/REG del 26.02.2014 del Presidente della Giunta regionale (Regolamento per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 della L.R. 55/2013);

 

RITENUTO, in assenza di una programmazione triennale regionale costruita ai sensi delle disposizioni per lo spettacolo dal vivo contenute nella L.R. 46/2014,

1.      di dover fare propri i progetti triennali presentati dalle istituzioni cultuali riportate nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i quali, oltre ad aver ottenuto la valutazione favorevole dal competente Servizio Beni e Attività Culturali, sono stati ammessi al finanziamento (FUS) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’anno 2015;

2.      di dover assicurare adeguato sostegno finanziario agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), nel limite massimo dell’80% delle risorse stanziate sul pertinente capitolo di bilancio regionale che finanzia il FURC (Fondo Unico Regionale per la Cultura);

3.      di dover ripartire, a tal fine, la somma complessiva di € 1.120.000,00 stanziata sul capitolo 10.01.005 – 61665 del bilancio di previsione 2015, assegnando alle  istituzioni culturali beneficiarie del FUS nell’anno 2015 i contributi indicati nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

1.           di dover prestare, nell’assegnazione delle risorse, una maggiore considerazione nei riguardi degli enti per i quali sussista l’obbligo di cofinanziamento a carico degli enti locali sulla quota di FUS erogata dal MIBACT, nonché nei riguardi dei soggetti che prestino servizi a favore di un numero congruo di municipalità nel campo della distribuzione dello spettacolo dal vivo e di quelli che svolgano azione di alto aggiornamento artistico;

2.           di dover attribuire, stante il riconoscimento pregresso statuito dalla L.R. 24.08.2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d’abruzzo), una maggiore datazione finanziaria alla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino in virtù del carattere di esclusiva delle produzioni liriche che costituiscono un unicum nel panorama regionale;

 

VISTO il Regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 107 del trattato ed in particolare le disposizioni di cui al Capo I (Disposizioni comuni) e al Capo II (Disposizioni specifiche), nonché il combinato disposto del paragrafo 5 lettera a) e del paragrafo 7 dell’art. 53 “Aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio” del medesimo regolamento che riportano le condizioni (costi ammissibili e meccanismi di controllo del limite massimo di aiuto concedibile) che gli aiuti al funzionamento delle istituzioni culturali devono possedere per essere esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato;

 

RITENUTO di concedere ad ognuno dei beneficiari, individuati nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, un aiuto individuale ad hoc per il funzionamento, come da definizione ex articolo 2 del Reg. (UE) n. 651/2014;

 

DATO ATTO che negli atti successivi di attuazione della presente deliberazione per la concessione di aiuti ad hoc per ognuno dei beneficiari individuati dal presente atto dovrà essere assicurato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività culturali il rispetto delle seguenti condizioni:

-        la fattispecie, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 58 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto la concessione degli aiuti individuali ad hoc a beneficio degli enti si concretizza con l’adozione dell’atto stesso del provvedimento;

-        che, ai sensi del predetto reg. (UE) n. 651/2014 l’aiuto è qualificabile come aiuto al funzionamento destinato a finanziare i costi che insorgono nel normale svolgimento delle attività;

-        la c.d. Clausola di rispetto della giurisprudenza Deggendorf di cui alle disposizioni comuni di cui al Capo I del menzionato Reg. (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell’articolo 1, paragrafo 4 per gli enti individuati come beneficiari, mediante apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 da acquisire prima della concessione ove risulti che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che in precedenza ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

-        che i beneficiari non ricadano nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del Reg. (UE) 651/2014;

-        che per ognuno dei beneficiari l’aiuto concesso è inferiore alla soglia di notifica prevista per gli aiuti al funzionamento alla cultura, di cui all’articolo 4 del Reg. (UE) 651/2014;

-        che la misura di aiuto soddisfa il requisito della trasparenza di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 in quanto è corrisposta nella forma della “sovvenzione diretta”;

-        che la misura di aiuto per ognuno dei beneficiari assicura il soddisfacimento dell’effetto di incentivazione di cui all’articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5, lettera h) del medesimo articolo 6;

-        che, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 7, l’ammontare del contributo erogabile non può superare quanto necessario a coprire le perdite di esercizio, fino al raggiungimento della intensità massima di aiuto concedibile pari al 100%;

-        che per i beneficiari dovranno essere assicurate le regole sul rispetto delle disposizioni sul cumulo degli aiuti  attraverso adeguate verifiche in ordine al non superamento delle intensità di aiuto previste dall’articolo 53 del Reg. (UE) 651/2014;

 

RITENUTO che:

-        nel rispetto delle condizioni sopra riportate, la concessione del finanziamento in oggetto può essere esentata, ai sensi del comma 1 dell’art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014 dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;

-        che gli obblighi di relazione di cui all’articolo 11 del Reg. (UE) 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la comunicazione della misura di aiuto alla Commissione europea attraverso il sistema SANI 2 entro venti giorni lavorativi dall’adozione degli atti rispettivi di concessione per ognuno dei beneficiari e che dette comunicazioni recheranno il link al testo integrale della misura di aiuto;

-        che ai fini della comunicazione attraverso il sistema SANI2 gli atti di concessione saranno immediatamente inviata al Servizio Verifica e Coordinamento sulla compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato, in osservanza di quanto comunicato con nota prot. RA/251188 del 25 settembre 2014;

-        gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” della Giunta, sezione dedicata agli aiuti di Stato in esenzione da notifica;

 

DATO ATTO, altresì, che la presente deliberazione è predisposta in raccordo con il Servizio “Verifica e Coordinamento sulla compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato” per i profili afferenti l’applicazione del Reg. (UE) 651/2014, al fine di assicurare il soddisfacimento della condizionalità ex ante aiuti di Stato;

 

VISTO l’articolo 97 della Costituzione;

 

VISTO l’art.12 della L.7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

 

VISTO lo Statuto regionale;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ha espresso il parere favorevole sulla legittimità del presente atto e attesta che il presente atto comporta l’impegno di spesa di € 1.120.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di competenza 2015 del capitolo 10.01.005 - 61665 “Fondo Unico Regionale per la Cultura”.

 

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla cultura

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto esposto in narrativa:

 

1.      di  fare propri i progetti triennali presentati dalle istituzioni cultuali riportate nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i quali, oltre ad aver ottenuto la valutazione favorevole dal competente Servizio Beni e Attività Culturali, sono stati ammessi al finanziamento (FUS) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’anno 2015;

2.      di assicurare adeguato sostegno finanziario agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), nel limite massimo dell’80% delle risorse stanziate sul pertinente capitolo di bilancio regionale che finanzia il FURC (Fondo Unico Regionale per la Cultura);

3.      di ripartire, a tal fine, la somma complessiva di € 1.120.000,00 stanziata sul capitolo 10.01.005 – 61665 del bilancio di previsione 2015, assegnando alle  istituzioni culturali beneficiarie del FUS nell’anno 2015 i contributi indicati nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4.      di individuare i beneficiari riportati nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quali destinatari dei contributi di aiuti individuali ad hoc nel rispetto del Reg. n. 651/2014 come da premesse in narrativa;

5.      di dare atto che l’aiuto individuale ad hoc, è destinato a supportare i costi che insorgono nel normale svolgimento delle attività e che, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 7, l’ammontare del contributo erogabile non può superare quanto necessario a coprire le perdite di esercizio, mediante l’applicazione del metodo del deficit di finanziamento (o funding gap) fino al raggiungimento della intensità massima di aiuto concedibile pari al 100% in caso di assenza di entrate;

6.      di demandare al Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento competente in materia di attività culturali, la responsabilità degli atti successivi di attuazione della presente deliberazione, inclusa la predisposizione del c.d. meccanismo di controllo del rispetto delle condizioni di concessione che permetta l’eventuale recupero dei finanziamenti, nel rispetto del paragrafo 7 dell’articolo 53 del reg. (UE) 651/2014;

7.      di demandare al Servizio Verifica e Coordinamento sulla compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato della Direzione Generale della Regione l’esecuzione degli adempimenti di comunicazione alla Commissione Europea degli aiuti individuali ad hoc attraverso il sistema informatico SANI2 nel rispetto dell’articolo 108.3 del TFUE e delle condizioni stabilite dell’articolo 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;

8.      di demandare al Servizio Verifica e Coordinamento sulla compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato della Direzione Generale della Regione ed al Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento competente in materia di attività culturali altresì l’esecuzione degli adempimenti previsti dagli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” della Giunta, sezione dedicata agli aiuti di Stato;

9.      di autorizzare il Servizio Beni e Attività Culturali a dare la massima diffusione alla presente mediante tempestiva pubblicazione sull’home page istituzionale, sezione avvisi, sul BURAT e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.