LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la L.R. 14.09.1997 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo”;
VISTO
l’art.18 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46: “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva
2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l’applicazione del
regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE)
852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del
regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE)2023/2006 e del regolamento (CE)
282/2008. Disposizioni per l’attuazione della normativa europea sugli aiuti di
Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)”;
VISTA
la L.R. 35/2015 pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 6.11.2015 che all’art.
1, comma 18, reca modifiche all’art. 20 della L.R. 46/2014;
VISTA
la L.R. 42/2015 pubblicata sul BURAT Speciale n. 149 del 28.12.2015 che
nell’allegato prospetto “A” apporta una variazione alla spesa del bilancio di
previsione mediante un aumento pari ad € 400.000,00 in termini di competenza e
cassa per l’annualità 2015 sul capitolo di bilancio 10.01.005 – 61665, portando
la dotazione finanziaria del FURC ad € 1.400.000,00;
DATO
ATTO:
- che con DGR n. 642 del 7.10.2014 recante
“Istituzione del “Consiglio regionale della Cultura”. Indirizzi ed
individuazione della struttura regionale competente” è stato istituito un
organismo stabile di lavoro e dialogo con gli enti locali, con gli Istituti
Universitari e con le istituzioni culturali di maggior rilievo nel campo dello
spettacolo dal vivo;
- che con successive determinazioni
DD28/399 del 24.11.2014 e DD28/452 del 29.12.2014 sono stati individuati gli
operatori culturali componenti il Consiglio della Cultura;
- che la finalità del predetto organismo è
quella di dotare l’Amministrazione Regionale di nuovi strumenti e modalità di
lavoro che consentano di programmare consapevolmente le risorse pubbliche e di
verificare che le stesse producano utilità e coesione;
- che il Consiglio della Cultura si è
riunito il 15 dicembre presso la Sala Tosti dell’Aurum
di Pescata, su convocazione del Presidente della Giunta regionale con delega
alla cultura prot. RA/318309/SQ2 del 26.11.2014;
- che con nota prot.
RA/16161 del 21.01.2015 il Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali ha
invitato le istituzioni componenti il Consiglio della Cultura a presentare
proprie proposte progettuali, condivise con quanti più numerosi operatori
beneficiari e non del FUS, al fine di convocare tavoli di lavoro distinti per
gli ambiti Teatro, Musica e Danza;
- che, pur essendo pervenute alcune note
di suggerimenti generici per la ripartizione delle risorse, nessuna delle cinque iniziative
proposte possedeva gli elementi - qualità progettuale, innovazione, ricerca e
sperimentazione, coinvolgimento delle nuove generazioni, capacità degli
operatori di fare rete e di attrarre autonomamente le risorse comunitarie - che
dovevano caratterizzare gli interventi oggetto di sostegno regionale ai sensi
della suddetta DGR. 642/2014;
- che le proposte di iniziative
autonomamente trasmesse al Servizio Beni e Attività Culturali nel corso del
corrente esercizio non hanno consentito la formulazione di una programmazione
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 46/2014;
- che, tuttavia, il Servizio Beni e
Attività Culturali, ai sensi dell’art..49 del Decreto Ministeriale 1 luglio
2014 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163) ha acquisito
e valutato i progetti triennali delle istituzioni che hanno presentato istanza
di finanziamento al FUS formulando i pareri sulla qualità dei medesimi;
CONSIDERATO
1. che nella Regione Abruzzo operano numerose
istituzioni culturali che necessitano di finanziamento pubblico per lo
svolgimento delle relative attività;
2. che il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014
(Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163), stabilisce
per ogni ambito e per le diverse tipologie cui si riferisce, la misura del
sostegno finanziario (anche minimo) da parte degli enti territoriali o altri
enti pubblici;
3. che, il disposto dell’art. 20 della L.R.
23.12.2014, n.46 (Legge europea regionale 2014), come modificato dall’art. 43,
comma 18, della L.R. 35/2015, prevede che non meno del 20% delle risorse
assegnate al FURC (Fondo Unico Regionale per la Cultura) sia destinato al finanziamento di
interventi di qualità presentati da soggetti non beneficiari dei finanziamenti
ministeriali, mentre l’importo restante debba essere destinato prioritariamente
ai soggetti beneficiari del FUS;
4. che la L.R. 42/2015 pubblicata sul BURA
Speciale n. 149 del 28.12.2015, all’art. 8, comma 4, lett.
a), reca ulteriori disposizioni per la ripartizione, per l’esercizio
finanziario 2015, della sola quota del FURC di cui di cui all’art. 20, comma 3,
lett. b) della L.R. 46/2014 (Legge europea regionale
2014), stabilendo che le relative risorse debbano essere utilizzate per la
realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 2/REG del 26.02.2014 del
Presidente della Giunta regionale (Regolamento per l’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 40 della L.R. 55/2013);
RITENUTO,
in assenza di una programmazione triennale regionale costruita ai sensi delle
disposizioni per lo spettacolo dal vivo contenute nella L.R. 46/2014,
1. di dover fare propri i progetti triennali
presentati dalle istituzioni cultuali riportate nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, i quali, oltre ad aver ottenuto la valutazione
favorevole dal competente Servizio Beni e Attività Culturali, sono stati
ammessi al finanziamento (FUS) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo nell’anno 2015;
2. di dover assicurare adeguato sostegno
finanziario agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico
per lo Spettacolo (FUS), nel limite massimo dell’80% delle risorse stanziate
sul pertinente capitolo di bilancio regionale che finanzia il FURC (Fondo Unico
Regionale per la Cultura);
3. di dover ripartire, a tal fine, la somma
complessiva di € 1.120.000,00 stanziata sul capitolo 10.01.005 – 61665 del
bilancio di previsione 2015, assegnando alle istituzioni culturali beneficiarie del
FUS nell’anno 2015 i contributi indicati nella tabella (All.
A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
1.
di
dover prestare, nell’assegnazione delle risorse, una maggiore considerazione
nei riguardi degli enti per i quali sussista l’obbligo di cofinanziamento a
carico degli enti locali sulla quota di FUS erogata dal MIBACT, nonché nei
riguardi dei soggetti che prestino servizi a favore di un numero congruo di
municipalità nel campo della distribuzione dello spettacolo dal vivo e di
quelli che svolgano azione di alto aggiornamento artistico;
2.
di
dover attribuire, stante il riconoscimento pregresso statuito dalla L.R.
24.08.2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico
d’abruzzo), una maggiore datazione finanziaria alla
Deputazione Teatrale Teatro Marrucino in virtù del carattere di esclusiva delle
produzioni liriche che costituiscono un unicum nel panorama regionale;
VISTO
il Regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 107 del
trattato ed in particolare le disposizioni di cui al Capo I (Disposizioni
comuni) e al Capo II (Disposizioni specifiche), nonché il combinato disposto
del paragrafo 5 lettera a) e del paragrafo 7 dell’art. 53 “Aiuti alla cultura e
conservazione del patrimonio” del medesimo regolamento che riportano le
condizioni (costi ammissibili e meccanismi di controllo del limite massimo di
aiuto concedibile) che gli aiuti al funzionamento delle istituzioni culturali
devono possedere per essere esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art.
108, paragrafo 3, del trattato;
RITENUTO
di concedere ad ognuno dei beneficiari, individuati nella tabella (All. A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, un aiuto individuale ad hoc per il funzionamento, come
da definizione ex articolo 2 del Reg. (UE) n. 651/2014;
DATO
ATTO che negli atti successivi di attuazione
della presente deliberazione per la concessione di aiuti ad hoc per ognuno dei
beneficiari individuati dal presente atto dovrà essere assicurato dal
Dipartimento regionale competente in materia di attività culturali il rispetto
delle seguenti condizioni:
- la fattispecie, di cui al paragrafo 1
dell’articolo 58 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto la concessione degli
aiuti individuali ad hoc a beneficio degli enti si concretizza con l’adozione
dell’atto stesso del provvedimento;
- che, ai sensi del predetto reg. (UE) n.
651/2014 l’aiuto è qualificabile come aiuto al funzionamento destinato a
finanziare i costi che insorgono nel normale svolgimento delle attività;
- la c.d. Clausola di rispetto della
giurisprudenza Deggendorf di cui alle disposizioni
comuni di cui al Capo I del menzionato Reg. (UE) n. 651/2014 ed in particolare
dell’articolo 1, paragrafo 4 per gli enti individuati come beneficiari,
mediante apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 da acquisire
prima della concessione ove risulti che il beneficiario non sia destinatario di
un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione
europea che in precedenza ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con
il mercato interno;
- che i beneficiari non ricadano nelle
condizioni di impresa in difficoltà ai sensi delle definizioni di cui
all’articolo 2, paragrafo 1 del Reg. (UE) 651/2014;
- che per ognuno dei beneficiari l’aiuto
concesso è inferiore alla soglia di notifica prevista per gli aiuti al
funzionamento alla cultura, di cui all’articolo 4 del Reg. (UE) 651/2014;
- che la misura di aiuto soddisfa il
requisito della trasparenza di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 in
quanto è corrisposta nella forma della “sovvenzione diretta”;
- che la misura di aiuto per ognuno dei
beneficiari assicura il soddisfacimento dell’effetto di incentivazione di cui
all’articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dal
paragrafo 5, lettera h) del medesimo articolo 6;
- che, nel rispetto delle condizioni di
cui all’articolo 53, paragrafo 7, l’ammontare del contributo erogabile non può
superare quanto necessario a coprire le perdite di esercizio, fino al
raggiungimento della intensità massima di aiuto concedibile pari al 100%;
- che per i beneficiari dovranno essere
assicurate le regole sul rispetto delle disposizioni sul cumulo degli aiuti attraverso
adeguate verifiche in ordine al non superamento delle intensità di aiuto
previste dall’articolo 53 del Reg. (UE) 651/2014;
RITENUTO
che:
- nel rispetto delle condizioni sopra riportate,
la concessione del finanziamento in oggetto può essere esentata, ai sensi del
comma 1 dell’art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014 dall’obbligo di notifica di cui
all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
- che gli obblighi di relazione di cui
all’articolo 11 del Reg. (UE) 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la
comunicazione della misura di aiuto alla Commissione europea attraverso il
sistema SANI 2 entro venti giorni lavorativi dall’adozione degli atti
rispettivi di concessione per ognuno dei beneficiari e che dette comunicazioni
recheranno il link al testo integrale della misura di aiuto;
- che ai fini della comunicazione
attraverso il sistema SANI2 gli atti di concessione saranno immediatamente
inviata al Servizio Verifica e Coordinamento sulla compatibilità della
normativa europea, aiuti di Stato, in osservanza di quanto comunicato con nota prot. RA/251188 del 25 settembre 2014;
- gli obblighi di pubblicazione di cui
all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” della Giunta, sezione
dedicata agli aiuti di Stato in esenzione da notifica;
DATO
ATTO, altresì, che la presente deliberazione è
predisposta in raccordo con il Servizio “Verifica e Coordinamento sulla
compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato” per i profili afferenti
l’applicazione del Reg. (UE) 651/2014, al fine di assicurare il soddisfacimento
della condizionalità ex ante aiuti di Stato;
VISTO
l’articolo 97 della Costituzione;
VISTO
l’art.12 della L.7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
VISTO
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
VISTA
la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
VISTO
lo Statuto regionale;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento Trasporti,
Mobilità, Turismo e Cultura ha espresso il parere favorevole sulla legittimità
del presente atto e attesta che il presente atto comporta l’impegno di spesa di
€ 1.120.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di
competenza 2015 del capitolo 10.01.005 - 61665 “Fondo Unico Regionale per la
Cultura”.
Su proposta del Presidente della Giunta
Regionale con delega alla cultura
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa:
1. di fare propri i progetti triennali presentati
dalle istituzioni cultuali riportate nella tabella (All.
A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,
i quali, oltre ad aver ottenuto la valutazione favorevole dal competente
Servizio Beni e Attività Culturali, sono stati ammessi al finanziamento (FUS)
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’anno 2015;
2. di
assicurare adeguato sostegno finanziario agli interventi proposti dai
soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), nel limite massimo
dell’80% delle risorse stanziate sul pertinente capitolo di bilancio regionale
che finanzia il FURC (Fondo Unico Regionale per la Cultura);
3. di
ripartire, a tal fine, la somma complessiva di € 1.120.000,00 stanziata sul
capitolo 10.01.005 – 61665 del bilancio di previsione 2015, assegnando alle istituzioni
culturali beneficiarie del FUS nell’anno 2015 i contributi indicati nella
tabella (All. A), allegata quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
4. di
individuare i beneficiari riportati nella tabella (All.
A), allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,
quali destinatari dei contributi di aiuti individuali ad hoc nel rispetto del
Reg. n. 651/2014 come da premesse in narrativa;
5. di
dare atto che l’aiuto individuale ad hoc, è destinato a supportare i costi
che insorgono nel normale svolgimento delle attività e che, nel rispetto delle
condizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 7, l’ammontare del contributo
erogabile non può superare quanto necessario a coprire le perdite di esercizio,
mediante l’applicazione del metodo del deficit di finanziamento (o funding gap) fino al raggiungimento della intensità massima
di aiuto concedibile pari al 100% in caso di assenza di entrate;
6. di
demandare al Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento competente
in materia di attività culturali, la responsabilità degli atti successivi di
attuazione della presente deliberazione, inclusa la predisposizione del c.d.
meccanismo di controllo del rispetto delle condizioni di concessione che
permetta l’eventuale recupero dei finanziamenti, nel rispetto del paragrafo 7
dell’articolo 53 del reg. (UE) 651/2014;
7. di
demandare al Servizio Verifica e Coordinamento sulla compatibilità della
normativa europea, aiuti di Stato della Direzione Generale della Regione
l’esecuzione degli adempimenti di comunicazione alla Commissione Europea degli
aiuti individuali ad hoc attraverso il sistema informatico SANI2 nel rispetto
dell’articolo 108.3 del TFUE e delle condizioni stabilite dell’articolo 11 del
Reg. (UE) n. 651/2014;
8. di
demandare al Servizio Verifica e Coordinamento sulla compatibilità della
normativa europea, aiuti di Stato della Direzione Generale della Regione ed al
Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento competente in materia di
attività culturali altresì l’esecuzione degli adempimenti previsti dagli
obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014
attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste sul sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente” della Giunta, sezione dedicata agli aiuti di
Stato;
9. di
autorizzare il Servizio Beni e Attività Culturali a dare la massima
diffusione alla presente mediante tempestiva pubblicazione sull’home page
istituzionale, sezione avvisi, sul BURAT e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
33/2013.