Modifica alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale).

 

Art. 1

(Modifica all’articolo 17 della L.R. 38/2004)

 

1.      Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale) è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'articolo 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:

a)      l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;

b)      le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

c)      la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla tipologia B.".

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 5 Febbraio 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso