Art.
1
(Modifica
all’articolo 17 della L.R. 38/2004)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della
legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale) è inserito il seguente:
"2 bis. Nelle more di quanto previsto
al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di
tipo B) dell'articolo 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte
contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale alle seguenti
condizioni:
a) l'organizzazione della cooperativa sociale
prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da
consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B
esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale
addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;
b) le tipologie di svantaggio e le aree di
intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da
postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità
attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le
attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della
cooperativa;
c) la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 4 della legge 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo
solo al personale addetto alle attività rispondenti alla tipologia B.".
Art.
2
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 5 Febbraio 2016
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso