.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. Ditta COCCIA AMBIENTE Srl – Via Nazianale per Teramo 279, 64021 GIULIANOVA (TE) – P.I. n. 01694240670. Proroga della autorizzazione regionale n. DN7/107/17.11.2005 e s.m.i. per la gestione di  un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti, (fase gestionale di cui alla parte IV del T.U.A.  D 15/R13),  nel Comune di Giulianova (TE), e contestuale accorpamento delle aree già autorizzate con DN3/1093 del 13.12.2006.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

 

1.      di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta COCCIA AMBIENTE Srl, con sede in Via Nazionale per Teramo n. 279 in Giulianova (TE), P.I. n. 01694240670, la validità temporale delle autorizzazioni regionali  nn. DN3/1093/2006 e s.m.i. e DN3/174/2008 e s.m.i., concernenti la gestione di  un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti  ( D 15/R13), complessivamente esteso per una superficie di circa mq.7.480 e di mq. utili pari a 6.000, foglio n. 29 p.lle nn. 664 e 658, per la gestione di veicoli fuori uso classificati con il CER 160104* per un quantitativo massimo annuo pari a 1.150, oltre a n. 250 motoveicoli l’anno, comprensivi del quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni a far data dalla loro acquisizione;

2.      di dare atto che l’impianto indicato al precedente punto 1) risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 15 del citato D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., anche in virtù del provvedimento regionale n. DN3/96 del 30.07.2007, citato in premessa;

3.      di stabilire che la presente proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza relativa all’autorizzazione regionale n. DN3/174/2008 e cioè dal 06.10.2013 al 06.10.2023, prendendo atto della comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrata dalla Ditta interessata e citate in premessa; il presente provvedimento, pertanto, sostituisce  tutti i precedenti provvedimenti già rilasciati a favore della Ditta COCCIA AMBIENTE Srl, di cui si richiamano, per quanto applicabili, le condizioni e le prescrizioni in essi contenute; la presente autorizzazione è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni,  nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

4.      di prescrivere che la Ditta in oggetto svolga le attività gestionali autorizzate nel rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni indicate dal Distretto provinciale di Teramo di ARTA Abruzzo e dalla Provincia di Teramo, indicate in premessa;

5.      di stabilire che, in ordine all’applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto  provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;

6.      di prescrivere altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7.      di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

7.1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

7.2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di   inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

7.3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

7.4) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8.      di richiamare la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi   previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto  Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la  provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori  Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;

9.      di richiamare, altresì, la Ditta in oggetto al pieno rispetto degli adempimenti previsti dalle seguenti normative:

-            adempimenti previsti dal  D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131)  che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;

-            adempimenti previsti dal la norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;

-            adempimenti di cui al  D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);

-            adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile e accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20; 

-            adempimenti previsti dall’art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;

-            adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i., e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove disposizioni in materia;

-            adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

10.    di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a.           accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b.           in caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c.           i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

 

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

11.    di richiamare la ditta in oggetto all’osservanza degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( S.I.S.T.R.I.), istituito ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

12.    di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13.    di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo, al P.R.A. di Teramo e al SUAP di Giulianova (TE);

14.    di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

15.    di redigere il presente provvedimento in numero uno originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

16.    di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte integrante.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli