IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate
1. di
prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24
giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta
COCCIA AMBIENTE Srl, con sede in Via Nazionale per
Teramo n. 279 in Giulianova (TE), P.I. n. 01694240670, la validità temporale
delle autorizzazioni regionali nn.
DN3/1093/2006 e s.m.i. e DN3/174/2008 e s.m.i., concernenti la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore
e loro parti ( D 15/R13),
complessivamente esteso per una superficie di circa mq.7.480 e di mq. utili pari a 6.000, foglio n. 29 p.lle
nn. 664 e 658, per la gestione di veicoli fuori uso
classificati con il CER 160104* per un quantitativo massimo annuo pari a 1.150,
oltre a n. 250 motoveicoli l’anno, comprensivi del quantitativo di rifiuti
ritirati dalle attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a
180 giorni a far data dalla loro acquisizione;
2. di
dare atto che l’impianto indicato al precedente punto 1) risulta conforme
alle disposizioni di cui all’art. 15 del citato D. Lgs.
n. 209/03 e s.m.i., anche in virtù del provvedimento
regionale n. DN3/96 del 30.07.2007, citato in premessa;
3. di
stabilire che la presente proroga viene fissata in anni dieci a far data
dalla scadenza relativa all’autorizzazione regionale n. DN3/174/2008 e cioè dal
06.10.2013 al 06.10.2023, prendendo atto della comunicazioni di prosecuzione
dell’attività inoltrata dalla Ditta interessata e citate in premessa; il
presente provvedimento, pertanto, sostituisce
tutti i precedenti provvedimenti già rilasciati a favore della Ditta
COCCIA AMBIENTE Srl, di cui si richiamano, per quanto
applicabili, le condizioni e le prescrizioni in essi contenute; la presente
autorizzazione è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla
L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni
che saranno adottate in materia;
4. di
prescrivere che la Ditta in oggetto svolga le attività gestionali
autorizzate nel rispetto delle ulteriori condizioni e
prescrizioni indicate dal Distretto provinciale di Teramo di ARTA Abruzzo e
dalla Provincia di Teramo, indicate in premessa;
5. di
stabilire che, in ordine all’applicazione degli obblighi derivanti dalla
DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda, senza soluzione di
continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite
dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente
provvedimento;
6. di
prescrivere altresì, che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla
gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7. di
precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle
seguenti ulteriori
prescrizioni:
7.1) deve essere
evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
7.2) deve essere
garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio
di inquinamento dell’aria, dell’acqua
del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
7.3) devono essere
salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
7.4) devono essere
promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi
tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime
ed energia;
8. di
richiamare la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli
obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto Provinciale
di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti
movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di
cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;
9. di
richiamare, altresì, la Ditta in oggetto al pieno rispetto degli
adempimenti previsti dalle seguenti normative:
-
adempimenti previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto:
“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi
dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”,
(G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in
attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento
del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;
-
adempimenti previsti dal la
norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti
da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e
impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con
le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e
le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;
-
adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici
ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);
-
adempimenti previsti dalla
normativa in materia di gestione di pile e accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
-
adempimenti previsti
dall’art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in
ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;
-
adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i.,
e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove disposizioni in materia;
-
adempimenti previsti dai
DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente
disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi,
e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti
speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste
dalla legge;
10. di
prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del
conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
a.
accertare che il
conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali;
b.
in caso di conferimenti effettuati da
parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere
accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante
connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del
Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c.
i conferimenti di rifiuti effettuati
dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono
avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di
commercio ambulante.
Nei casi di cui alle lettere b), c) il
gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha
l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti
informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del
rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione
del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della
targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti
anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le predette irregolarità agli Organi di Controllo
competenti per territorio;
11. di
richiamare la ditta in oggetto all’osservanza degli obblighi e degli
adempimenti derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (
S.I.S.T.R.I.), istituito ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
12. di
stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208
comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
13. di
trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale
di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo, al P.R.A.
di Teramo e al SUAP di Giulianova (TE);
14. di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del
presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la Camera
di Commercio di L’Aquila;
15. di redigere
il presente provvedimento in numero uno originale, che viene notificato, ai
sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP
territorialmente competente;
16. di
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte
integrante.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Gianfranco Piselli