IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente
trascritte:
1.
di prendere atto della sopra citata relazione
istruttoria n. 70 del 15/12/2015 redatta dal tecnico del Servizio, geom.
Giuseppe Ciuca, relativa all’oggetto, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2.
di autorizzare la ditta Di Genova Pietro con sede in San
Benedetto dei Marsi (AQ) Strada Provinciale n. 20 Km 17,500, codice fiscale e p. iva 01214640664
ad esercire in via provvisoria, in attesa del collaudo, un deposito
commerciale di oli minerali sito nel
Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) in Strada Provinciale n. 20 Km. 17,500,
costituito da:
-
n.
1 serbatoio metallico aereo ad asse orizzontale da mc 40,00 per gasolio
denaturato ad uso agricolo;
-
n.
1 serbatoio metallico aereo ad asse orizzontale da mc 40,00 per gasolio ad uso
autotrazione;
e alle seguenti
condizioni:
·
“Non
appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale,
istanza di collaudo dell’impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00
(duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a “REGIONE
ABRUZZO – Entrate regionali con causale oneri commissioni collaudo Legge
239/2004 – cap. 35103/E.
In attesa del prescritto collaudo, la
ditta è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6
(sei), prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei)
mesi finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento delle
verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli
adempimenti di sicurezza ed ambientali.
La ditta non potrà iniziare la gestione
definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà
effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi
di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Qualora la ditta non presenti istanza di
collaudo nel periodo di esercizio provvisorio, il presente provvedimento
si intende decaduto”.
3.
di dare atto che:
-
Il
collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante
dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura
dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai
competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
-
In
caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per
materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle
irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo
collaudo.
-
Nel
caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio
regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle
irregolarità.
4.
la ditta Di Genova Pietro è sempre obbligata a
tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il
deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate,
nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale
di sicurezza.
5.
di disporre la notifica della presente determinazione
alla Ditta Di Genova Pietro nei modi consentiti dalla Legge e la trasmissione
al Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di L’Aquila e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di
L’Aquila, per quanto di competenza.
6.
di disporre la pubblicazione della presente
determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione,
Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco