Proposta di Legge Regionale – Disposizioni sulla partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 118 della Costituzione che al comma 4 stabilisce: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo che, in particolare l’art. 12 “Partecipazione”, stabilisce tra l’altro che la Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche;

 

RICHIAMATA la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

DATO ATTO che le succitate norme confluiscono, tra l’altro, verso i seguenti obiettivi:

-        Attivare un nuovo tipo di controllo sociale

-        Favorire la prevenzione della corruzione

-        Migliorare la performance della pubblica amministrazione

-        Migliorare i processi di governance;

-        Consentire l’accountability dei soggetti pubblici;

-        Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra P.A. e cittadini;

 

RAVVISATA la necessità di aggiornare la legislazione regionale all’attuale quadro normativo nazionale, con particolare riferimento alla partecipazione;

 

RITENUTO che la partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali costituisce un aspetto qualificante dell’ordinamento della Regione Abruzzo e configura un diritto di partecipazione che lo Statuto regionale prevede;

 

VISTA la L.R. n. 26 del 14.07.2010 recante “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”;

 

CONSIDERATO altresì che la suddetta legge prevede tra l’altro la collaborazione tra le strutture organizzative competenti della Giunta e del Consiglio Regionale nella stesura dei disegni di legge a mezzo di gruppo tecnico all’uopo costituito;

 

VISTA la determinazione direttoriale D.R.G. 106 del 30.09.2015 con cui è stato costituito il gruppo di lavoro – composto da funzionari e dirigenti sia della Giunta Regionale che del Consiglio Regionale, finalizzato alla redazione del DDL in oggetto;

 

CONSIDERATO tra l’altro che l’attività di che trattasi è stata diffusa ai fini della partecipazione dei soggetti interessati, attraverso apposita piattaforma web e relativo commentario, messa a disposizione dal Formez p.a., come da apposita convenzione da ultimo prorogata con nota del 29/10/2015 prot.n. RM-U-0026128 acquisita agli atti con prot. n. RA/280372 del 6.11.2015;

 

CONSIDERATO altresì che in data 19.11.2015 si è svolto l’evento pubblico presso la sede istituzionale della Regione all’Aquila, mirato anch’esso alla diffusione dell’iniziativa in oggetto, ai fini di promuovere la partecipazione dei soggetti interessati a fornire contributi formalizzati alla redigenda legge;

 

DATO ATTO che tale evento ha avuto risonanza ulteriore rispetto alla data di realizzazione, anche attraverso la diffusione via streaming dell’evento medesimo;

 

VISTE le risultanze di detta diffusione tramite piattaforma web e relativo commentario, in termini di contributi pervenuti, agli atti dell’Ente;

 

CONSIDERATA l’innovatività nel panorama nazionale, della tecnica partecipativa adottata come sopra indicata;

 

CONSIDERATO infine che l’iniziativa in oggetto rientra tra gli obiettivi 2015 fissati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 400/2015;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole della struttura proponente;

 

Dato atto che il Dirigente del Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP e il Direttore Generale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità della presente proposta;

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

 

1.           di adottare il Disegno di Legge Regionale – DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI allegato A), corredato della relazione illustrativa allegato B);

2.           di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale;

3.           di proporre il suddetto Disegno di legge al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;

4.           di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURAT.

 

 

Segue Allegato