LA GIUNTA
REGIONALE
VISTO l’art. 118 della
Costituzione che al comma 4 stabilisce: “Stato, Regioni, Città Metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”;
VISTO lo Statuto della
Regione Abruzzo che, in particolare l’art. 12 “Partecipazione”, stabilisce tra
l’altro che la Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento
delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali
organizzati in forme democratiche;
RICHIAMATA la L. 190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO che le succitate
norme confluiscono, tra l’altro, verso i seguenti obiettivi:
- Attivare un nuovo tipo di controllo
sociale
- Favorire la prevenzione della corruzione
- Migliorare la performance della pubblica
amministrazione
- Migliorare i processi di governance;
- Consentire l’accountability
dei soggetti pubblici;
- Abilitare nuovi meccanismi di
partecipazione e collaborazione tra P.A. e cittadini;
RAVVISATA la necessità di
aggiornare la legislazione regionale all’attuale quadro normativo nazionale,
con particolare riferimento alla partecipazione;
RITENUTO che la
partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali
costituisce un aspetto qualificante dell’ordinamento della Regione Abruzzo e
configura un diritto di partecipazione che lo Statuto regionale prevede;
VISTA la L.R. n. 26 del
14.07.2010 recante “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione”;
CONSIDERATO altresì che la
suddetta legge prevede tra l’altro la collaborazione tra le strutture
organizzative competenti della Giunta e del Consiglio Regionale nella stesura
dei disegni di legge a mezzo di gruppo tecnico all’uopo costituito;
VISTA la determinazione
direttoriale D.R.G. 106 del 30.09.2015 con cui è stato costituito il gruppo di
lavoro – composto da funzionari e dirigenti sia della Giunta Regionale che del
Consiglio Regionale, finalizzato alla redazione del DDL in oggetto;
CONSIDERATO tra l’altro che
l’attività di che trattasi è stata diffusa ai fini della partecipazione dei
soggetti interessati, attraverso apposita piattaforma web e relativo
commentario, messa a disposizione dal Formez p.a.,
come da apposita convenzione da ultimo prorogata con nota del 29/10/2015
prot.n. RM-U-0026128 acquisita agli atti con prot. n.
RA/280372 del 6.11.2015;
CONSIDERATO altresì che in
data 19.11.2015 si è svolto l’evento pubblico presso la sede istituzionale
della Regione all’Aquila, mirato anch’esso alla diffusione dell’iniziativa in
oggetto, ai fini di promuovere la partecipazione dei soggetti interessati a
fornire contributi formalizzati alla redigenda legge;
DATO ATTO che tale evento
ha avuto risonanza ulteriore rispetto alla data di realizzazione, anche
attraverso la diffusione via streaming dell’evento medesimo;
VISTE le risultanze di
detta diffusione tramite piattaforma web e relativo commentario, in termini di
contributi pervenuti, agli atti dell’Ente;
CONSIDERATA l’innovatività
nel panorama nazionale, della tecnica partecipativa adottata come sopra
indicata;
CONSIDERATO infine che
l’iniziativa in oggetto rientra tra gli obiettivi 2015 fissati dalla Giunta
Regionale con D.G.R. 400/2015;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole della struttura proponente;
Dato
atto che il Dirigente del Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e
URP e il Direttore Generale hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità della presente
proposta;
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate:
1.
di adottare il Disegno di Legge Regionale –
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI
allegato A), corredato della relazione illustrativa allegato B);
2.
di dare atto che il presente provvedimento non
comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale;
3.
di proporre il suddetto Disegno di legge al Consiglio
Regionale per la definitiva approvazione;
4.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAT.