Approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di  prestazioni erogate dalla rete ospedaliera  privata accreditata e tetti massimi di spesa 2016-2017.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

 

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

VISTO il Decreto commissariale n.59 del 24.06.2015 (recante: Approvazione schema contrattuale 2014/2015 per la regolamentazione dei rapporti in materia di  prestazioni   erogate  dalla  rete   ospedaliera  privata   accreditata - Tetti massimi di spesa- Modifiche programma operativo 2013-2015) come successivamente modificato ed integrato dal Decreto commissariale n.64/2015 del 29.06.2015 (Modifiche ed integrazioni al DC 59/2015), con il quale il tetto complessivo di spesa per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato è stato fissato per il 2015 in € 131.790.915 ed assegnato a ciascuna struttura come da dettaglio per erogatore allegato al predetto atto (allegato 1);

 

VISTO il Decreto commissariale n.55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale” relativo al triennio 2016-2018, che nell’allegato prevede che “la voce assistenza ospedaliera è stata stimata pari a 123,6 €/mln per gli anni 2016-2018, considerando il valore dei tetti determinati con DCA 59-64/2015 per gli anni 2014-2015 ed ipotizzando la mancata contrattualizzazione degli erogatori privati che non rispettano la soglia dei 60 posti letto per acuti di cui al comma 2.5 dell’Allegato 1 del DM 70/2015 (8,2 €/mln); tale valore è prudenzialmente accantonato”;

 

RITENUTO di dover definire in conformità il limite massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo  mette a disposizione per la copertura di contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

RITENUTO di dover procedere, per le annualità 2016 e 2017, alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati e all’individuazione del tetto di spesa definitivo per ciascuna struttura;

 

VISTA la nota commissariale prot.RA/50008/Comm del 08.03.2016 avente ad oggetto: “Definizione dei tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati – anno 2016” con la quale sono stati riconfermati, in via provvisoria e nelle more dell’adozione del presente atto, i tetti di spesa assegnati alle case di cura private accreditate con l’allegato 1 al Decreto commissariale n.59/2015;

 

PRESO ATTO della nota commissariale prot.RA/56454 del 15.03.2016 avente ad oggetto: “Definizione dei tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati – anno 2016. Integrazione nota Commissario ad acta n. RA/50008/comm dell’ 08.03.2016. Precisazioni”  con la quale sono state effettuate, in particolare, precisazioni in merito alle Case di cura Pierangeli, Spatocco, Villa Serena e INI-Divisione Canistro;

 

CONSIDERATO che con la predetta nota, a proposito delle società Synergo srl (Case di cura Pierangeli e Spatocco) e Villa Serena srl (Casa di cura Villa Serena), si è disposto che ciascuna Casa di cura dovrà attenersi ai valori riportati nella ipotesi di rimodulazione assentita con la nota prot.RA/322030/Comm del 22 dicembre 2015 approvata formalmente con il Decreto Commissariale n.4/2016 che ha provveduto  alla voltura dei posti letto già in capo alla casa di cura Santa Camilla al 50% alle società cessionarie e quindi per n.71 posti letto a favore della società Villa Serena srl e n.71 posti letto Synergo srl ;

 

PRECISATO che la valorizzazione di che trattasi è stata così articolata:

-                   Villa Serena      € 37.973.805,00;

-                   Pierangeli         € 33.653.521,00;

-                   Spatocco           € 11.000.000,00;

 

ATTESO che i valori riportati nella suddetta rimodulazione risultano coerenti con la complessiva voce di spesa per l’assistenza ospedaliera (anni 2016-2018) contenuta nel Decreto commissariale n.55/2016 del 10.06.2016;

 

VISTI i Decreti Commissariali di seguito elencati con i quali si è provveduto, in conformità alla L.R. 31-7-2007 n.32  e ai manuali di autorizzazione e accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.591/P del 2009, all’accreditamento istituzionale delle Case di cura private, come integrati dal Decreto commissariale n.116/2016 del 28.09.2016 (recante “LR n.32 del 31 luglio 2007 e ss.mm.ii. – DM 70/2015 del 02 aprile 2015 – Provvedimenti relativi alle strutture private accreditate”):

             Decreto commissariale n.78 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata S. Raffaele;

             Decreto commissariale n.79 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Villa Serena”;

             Decreto commissariale n.80 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Pierangeli”;

             Decreto commissariale n.81 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Nova Salus”;

             Decreto commissariale n.88 del 24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Villa Letizia”;

             Decreto commissariale n.89 del 24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di cura Privata Spatocco”;

             Decreto commissariale n.81 del 09.06.2014 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di Cura Privata Di Lorenzo”;

             Decreto commissariale n.128 del 20.10.2014 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di Cura Privata INI S.r.l. Divisione Canistro, sita nel Comune di Canistro (AQ)”;

             Decreto commissariale n.127 del 20.10.2014 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di Cura Privata "L'Immacolata" sita nel Comune di Celano (AQ)”;

             Decreto commissariale n.129 del 20.10.2014 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale Casa di Cura Privata San Francesco”;

 

PRECISATO che, con il Decreto Commissariale 4/2016, è stato volturato l’accreditamento “predefinitivo” relativo alla casa di cura Villa Pini, già in capo alla società cedente Casa di Cura privata Santa Camilla S.p.a, in favore delle società  cessionarie Synergo S.r.l. e Villa Serena S.r.l.;

 

RILEVATO che non risultano ulteriori provvedimenti a modifica o integrazione di quelli appena citati;

 

PRESO ATTO della nota commissariale prot.RA/49974/Comm. del 08.03.2016 avente ad oggetto: “Relazione di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei procedimenti di accreditamento istituzionale – marzo 2016” nella quale con riferimento al Decreto Commissariale n. 4/2016 si è fatto presente ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze che “ a seguito dell’incorporazione della casa di cura Villa Pini d’Abruzzo nelle case di cura Villa Serena, Spatocco e Pierangeli saranno avviate verifiche aggiuntive del possesso dei requisiti per queste ultime tre, già dotate di accreditamento istituzionale”;

 

ATTESO che, con il Decreto commissariale n.116/2016 del 28.09.2016, sono stati stabiliti i termini di seguito indicati per la conclusione delle verifiche connesse con le rimodulazioni di cui ai Decreti del Commissario ad acta n.4/2016 e n.98/2016 ai fini della stipulazione dei contratti 2016 e dell’assegnazione dei relativi tetti definitivi di spesa per l’ospedalità e precisamente:

-                   15 giorni dalla notifica del decreto per le verifiche ispettive di cui al decreto commissariale 4/2016;

-                   31.10.2016 per le verifiche di cui al Decreto Commissariale n.98/2016 relative alla casa di cura INI-Divisione Canistro;

 

PRESO ATTO che, nel Decreto Commissariale n.116/2016 del 28.09.2016, la contrattualizzazione dei posti letto predefinitivamente accreditati già in capo alla casa di cura Villa Pini di proprietà della società Santa Camilla Spa, volturati con il Decreto commissariale n. 4/2016 in favore delle strutture Villa Serena srl e Synergo Srl, è condizionata all’esito della conclusione positiva delle procedure di verifica appena dette;

 

CONSIDERATO che, con nota del Dipartimento Salute e Welfare prot.RA/0078927 del 26.10.2016 recante “Adempimenti di cui al DCA n.116 del 28/09/2016”, è stata segnalata ai Direttori Generali ASL e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di Pescara e di Lanciano-Vasto-Chieti la prossimità della scadenza termine assegnato dal DCA in questione (29.10.2016) al fine di sollecitare un riscontro nei tempi previsti;

 

PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara relativo alla Casa di cura privata Villa Serena – Città S. Angelo (nota prot n.26650/DP del 27.10.2016 acquisita al protocollo regionale con il n.0084096/16 del 03.11.2016 integrata con nota prot.27834 del 10.11.2016 acquisita al prot. regionale con il n.RA/0090903 del 10.11.2016) con la quale si attesta che il risultato delle verifiche della struttura “sull’attribuzione dei posti letto per disciplina di cui al punto 4 del dispositivo del DCA 4/2016, così come espressamente indicati nelle tabelle riepilogative contenute nello stesso ha dato risultato positivo”;

 

PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara relativo alla Casa di cura privata Pierangeli (nota prot n.26842/DP del 28.10.2016 acquisita al protocollo regionale con il n.0084096/16 del 03.11.2016 integrata con nota prot.27834 del 10.11.2016 acquisita al prot. regionale con il n. RA/0090903 del 10.11.2016) con la quale si attesta che il risultato delle verifiche della struttura “sull’attribuzione dei posti letto per disciplina di cui al punto 4 del dispositivo del DCA 4/2016, così come espressamente indicati nelle tabelle riepilogative contenute nello stesso ha dato risultato positivo”;

 

ATTESO che con la predetta nota prot. n.26842/DP del 28.10.2016 acquisita al protocollo regionale con il n.0084096/16 del 03.11.2016 il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara con riferimento ai posti di terapia intensiva relativi alla casa di cura Pierangeli ha rappresentato che risultano autorizzati n.3 p.l. a fronte dei 9 indicati nel decreto del Commissario ad Acta 4/2016, con la precisazione che per un ulteriore posto è stato richiesto un incremento;

 

PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lanciano Vasto Chieti relativo alla Casa di cura privata Spatocco (nota prot n. 58533U16-CH del 10.11.2016 acquisita al protocollo regionale con il n.RA/0091397/16 del 11.11.2016 integrata con la nota prot. n. 58843U16-CH del 14.11.2016 acquisita al protocollo regionale con il n. RA/0092737/16) con la quale si attesta  che la casa di cura Spatocco possiede i requisiti strutturali, tecnologici organizzativi e di personale previsti e richiesti dalle schede del Manuale di autorizzazione di cui alla DGR 591/P del 01.07.2008;

 

VISTE le note del Servizio DPF009 Programmazione socio-sanitaria prot.RA/57682/DPF009 del 16.03.2016 e RA/0012080 del 04.08.2016 dalle quali emerge che “la casa di cura Spatocco non risulta autorizzata per la disciplina di neurologia” da cui deriva che “il trasferimento dei n.9 posti letto previsti, quindi, è condizionato all’acquisizione della pertinente autorizzazione”;

 

VISTO l’atto in data 12.01.2016 di accertamento di avveramento di condizione sospensiva (Repertorio n.6014 Rogito n. 3736) a rogito del notaio Valerio Vanghetti del Distretto Notarile di Roma con il quale (articolo 2.2) è stato precisato che la consegna e il possesso del “ramo di azienda Villa Pini” alla casa di cura Villa Serena srl quanto al 50% e alla Synergo srl quanto al restante 50% nonché “tutti gli effetti giuridici, sia civili sia fiscali e gli effetti economici della cessione decoreranno dalle ore 00.00 del 13 gennaio 2016”;

 

RITENUTO pertanto di dover formalmente riconoscere per il periodo 01.01.2016/12.01.2016 l’attività ospedaliera resa dalla casa di cura Villa Pini, di proprietà della società Santa Camilla SPA, come attestata dai report schede di dimissione ospedaliera  (SDO) periodo I semestre 2016 per un valore massimo di € 32.929,3;

 

VISTO il Decreto commissariale n. 79 del 21.07.2016 recante “Approvazione documento tecnico “Riordino della rete ospedaliera – Regione Abruzzo”;

 

VISTO il documento tecnico allegato al Decreto del Commissario ad Acta 79/2016 nel quale, a pag.65, risulta che i posti letto di terapia intensiva, come confermato anche dalla nota dell’Agenzia sanitaria Regionale ASR (prot 1828 del 22.11.2016 acquisita al protocollo regionale con il n.RA 0100626/16 del 22.11.2016) sono posti letto tecnici di carattere sub-intensivo per trattamenti post-operatori;

 

CONSIDERATO che nel 2015 nessuna SDO relativa alle strutture interessate dal presente atto riporta come disciplina di dimissione la Terapia Intensiva, così come risulta dal rapporto annuale di ricovero della Regione Abruzzo - anno 2015;

 

PRECISATO che i posti letto di Terapia Intensiva non costituiscono base di calcolo per la capacità produttiva massima giornaliera di cui all’art 3 comma 3 dell’allegato schema contrattuale;

 

RITENUTO di dover procedere pertanto alla attribuzione del tetto di spesa 2016 alle strutture appresso indicate, con riferimento ai valori di dettaglio di cui all’allegato 1 al Decreto Commissariale n. 59/2015, secondo la seguente metodologia:

®         Società Santa Camilla Spa: produzione effettuata nel periodo 01.01.2016/12.01.2016 come sopra valorizzata;

®         Società Synergo Srl:

·             attribuzione del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla Casa di cura Pierangeli;

·             attribuzione del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla Casa di cura Spatocco;

·             attribuzione del 50% del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini al netto di quanto sopra attribuito alla Società Santa Camilla srl mediante:

             ripartizione tra le Case di cura Pierangeli e Spatocco del tetto di spesa complessivo così determinato, secondo la stessa proporzione assentita con nota RA/322030/Comm del 22 dicembre 2015,approvata formalmente con il Decreto Commissariale n.4/2016 con la precisazione , per la casa di cura Spatocco, che una quota corrispondente al 50% del valore della produzione 2015 della casa di cura Villa Pini nella disciplina di neurologia (pari ad euro 530.896,52) viene temporaneamente accantonata nelle more della formale adozione della pertinente autorizzazione di competenza comunale;

             Società Villa Serena Srl:

·             attribuzione del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Serena;

·             attribuzione del 50% del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini al netto di quanto sopra attribuito alla Società Santa Camilla Spa;

 

PRECISATO che per il 2017 l’attribuzione del tetto massimo di spesa alle predette strutture viene effettuata con la stessa metodologia e precisamente :

-                   Società Synergo Srl:

·                    attribuzione del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla Casa di cura Pierangeli;

·                    attribuzione del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla Casa di cura Spatocco;

·                    attribuzione del 50% del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini mediante ripartizione tra le Case di cura Pierangeli e Spatocco del tetto di spesa complessivo così determinato, secondo la stessa proporzione assentita con nota RA/322030/Comm del 22 dicembre 2015 approvata formalmente con il Decreto Commissariale n.4/2016 ; con la precisazione , per la casa di cura Spatocco, che una quota corrispondente al 50% del valore della produzione 2015 della casa di cura Villa Pini nella disciplina di neurologia (pari ad euro 530.896,52) viene temporaneamente accantonata nelle more della formale adozione della pertinente autorizzazione di competenza comunale;

-                   Società Villa Serena Srl:

·                    attribuzione del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Serena;

·                    attribuzione del 50% del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini;

 

PRECISATO che, a seguito delle predette operazioni il tetto annuale di spesa complessivo delle strutture interessate dal Decreto commissariale n.4/2016,  risulta invariato rispetto a quello attribuito complessivamente alle stesse nel 2015;

 

RITENUTO di confermare per il 2016 e 2017 anche per le altre strutture, con le precisazioni di cui appresso, i tetti di spesa 2015 così come dettagliati nell’allegato 1 al Decreto commissariale n.59/2015;

 

VISTO il Decreto Ministeriale 70/2015 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) recepito dalla Regione Abruzzo con Decreto commissariale n. 79 del 21.07.2016 recante “Approvazione documento tecnico “Riordino della rete ospedaliera – Regione Abruzzo”;

 

CONSIDERATO che a norma delle predette disposizioni nazionali e regionali dal 1° luglio 2015 non possono essere sottoscritti contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti  e che dal 1° gennaio 2017 è operativa una soglia di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali non inferiore a 60 p.l. per acuti ad esclusione delle strutture monospecialistiche per le quali è fatta salva la valutazione regionale;

 

VISTO il Decreto commissariale n.98 del 12.09.2016 recante “Approvazione delle proposte di rimodulazione delle dotazioni di PL accreditati – case di cura private Villa Letizia srl ed INI Srl – Divisione Canistro ed ulteriori provvedimenti”;

 

PRESO ATTO che alla data attuale le procedure di cui al Decreto Commissariale n. 116/2016 relative alle case di cura INI-Divisione Canistro e Villa Letizia trattasi non risultano concluse;

 

CONSIDERATO che il Decreto commissariale n.116/2016 del 28.09.2016 ha stabilito che la Casa di cura INI-Divisione Canistro potrà essere indennizzata dalla ASL territorialmente competente per l’attività resa e riconosciuta appropriata dalla ASL per i primi nove mesi del 2016;

 

PRESO atto che il valore provvisorio della produzione della casa di cura INI-Divisione Canistro al 12.09.2016 , data di adozione del provvedimento di approvazione della proposta di riconversione della casa di cura in struttura monospecialistica (Decreto Commissariale n.98/2016), è pari a euro 4.940.336,32;

 

CONSIDERATO  il tetto massimo di spesa assegnato a detta struttura nel 2015 dal Decreto Commissariale n.59/2015;

 

RITENUTO pertanto di valorizzare i tetti massimi 2016 e 2017 relativi alla casa di cura INI - Divisione Canistro come da allegato 1 al presente atto;

 

PRECISATO che i predetti tetti di spesa massimi riferiti alla Casa di cura INI – Divisione Canistro saranno contrattualizzati a seguito dell’adozione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;

 

PRESO ATTO altresì della necessità dell’adozione del provvedimento conclusivo delle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016 ai fini della contrattualizzazione 2017 della casa di cura Villa Letizia;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate” come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n.  63 del 07/12/2011 e n. 8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all’allegato B del Patto della Salute 2010–2012 (Intesa Rep. n.243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle relative prestazioni;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;

 

VISTO il prospetto riepilogativo dei tetti di spesa 2016-2017 (Allegato 1 al presente atto);

 

VISTO l’allegato schema di contratto, che si acclude al presente provvedimento (Allegato 2 al presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012”;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";

 

VISTO il DM 3 aprile 2013 n.55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare  il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31/03/2016;

 

VISTO l’art.8, comma 4, della legge regionale n.32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

 

TENUTO CONTO che il presente decreto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità elettronica;

 

PRECISATO che entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;

 

RITENUTO di fissare la data del 21/12/2016 come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti l’ospedalità privata 2016, 2017, precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;

 

PRECISATO che per le strutture INI-Divisione Canistro anno 2016 e 2017 e Villa Letizia anno 2017 il predetto termine massimo è di 30 giorni a far data dalla notifica del provvedimento conclusivo delle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;

 

CONSIDERATO che i tetti stabiliti nell’allegato 1, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

VISTO l’art. 8 quater comma 8  del   Dlgs. 502/92  e ss.mm.ii.  in conformità al quale le Regioni  e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;

 

VISTO l’art.7, comma 4, lett c) della LR 32 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni), come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32) che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso;

 

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

 

ACQUISITI i pareri di legge;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.           di dare atto che gli erogatori privati di prestazioni di ospedalità privata con i quali si procede alla negoziazione 2016 e 2017 sono quelli di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.           di autorizzare il tetto di spesa massimo, complessivo e per struttura, relativo a ciascuna delle due annualità 2016 e 2017 per l’acquisto di prestazioni di ospedalità privata in favore di pazienti regionali ed extraregionali, come indicato nell’allegato prospetto (Allegato 1),  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.           di precisare che i tetti di spesa di cui all’allegato 1 riferiti alla casa di cura INI-Divisione Canistro annualità 2016/2017 e quello 2017 relativo alla casa di cura Villa Letizia saranno comunque contrattualizzati a seguito dell’adozione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;

4.           di approvare l’allegato schema di contratto negoziale per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, (Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5.           di stabilire che il presente provvedimento viene notificato alle strutture interessate, a mezzo pec, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità elettronica;

6.           di precisare che, entro 10 giorni dalla predetta notifica, gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile  dall’Amministrazione;

7.           di fissare la data del 21/12/2016 come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti l’ospedalità privata 2016 e 2017 precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;

8.           di precisare che per le strutture INI-Divisione Canistro anno 2016 e 2017 e Villa Letizia anno 2017 il predetto termine massimo è di 30 giorni a far data dalla notifica del provvedimento conclusivo delle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;

9.           di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

10.        di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

11.        di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e inviato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private accreditate interessate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2