LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della L.
23 ottobre 1992, n. 421);
CONSIDERATO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO il Decreto
commissariale n.59 del 24.06.2015 (recante: Approvazione schema contrattuale
2014/2015 per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni
erogate dalla rete
ospedaliera privata accreditata - Tetti massimi di spesa-
Modifiche programma operativo 2013-2015) come successivamente modificato ed
integrato dal Decreto commissariale n.64/2015 del 29.06.2015 (Modifiche ed
integrazioni al DC 59/2015), con il quale il tetto complessivo di spesa per
l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato è stato fissato per il 2015 in
€ 131.790.915 ed assegnato a ciascuna struttura come da dettaglio per erogatore
allegato al predetto atto (allegato 1);
VISTO il Decreto
commissariale n.55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del
servizio sanitario regionale” relativo al triennio 2016-2018, che nell’allegato
prevede che “la voce assistenza ospedaliera è stata stimata pari a 123,6 €/mln
per gli anni 2016-2018, considerando il valore dei tetti determinati con DCA
59-64/2015 per gli anni 2014-2015 ed ipotizzando la mancata
contrattualizzazione degli erogatori privati che non rispettano la soglia dei
60 posti letto per acuti di cui al comma 2.5 dell’Allegato 1 del DM 70/2015
(8,2 €/mln); tale valore è prudenzialmente accantonato”;
RITENUTO di dover definire
in conformità il limite massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo mette a
disposizione per la copertura di contratti per l’acquisto di prestazioni
ospedaliere da privato il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e
validità del contratto;
RITENUTO di dover
procedere, per le annualità 2016 e 2017, alla definizione di un modello
contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle
AA.SS.LL. ed Erogatori privati e all’individuazione del tetto di spesa
definitivo per ciascuna struttura;
VISTA la nota
commissariale prot.RA/50008/Comm
del 08.03.2016 avente ad oggetto: “Definizione dei tetti di spesa provvisori
per i contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati
accreditati – anno 2016” con la quale sono stati riconfermati, in via
provvisoria e nelle more dell’adozione del presente atto, i tetti di spesa
assegnati alle case di cura private accreditate con l’allegato 1 al Decreto
commissariale n.59/2015;
PRESO ATTO della nota
commissariale prot.RA/56454 del 15.03.2016 avente ad
oggetto: “Definizione dei tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto
di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati – anno 2016.
Integrazione nota Commissario ad acta n. RA/50008/comm
dell’ 08.03.2016. Precisazioni” con la quale sono state effettuate, in
particolare, precisazioni in merito alle Case di cura Pierangeli,
Spatocco, Villa Serena e INI-Divisione Canistro;
CONSIDERATO che con la
predetta nota, a proposito delle società Synergo srl (Case di cura Pierangeli e Spatocco) e Villa Serena srl
(Casa di cura Villa Serena), si è disposto che ciascuna Casa di cura dovrà
attenersi ai valori riportati nella ipotesi di rimodulazione assentita con la
nota prot.RA/322030/Comm
del 22 dicembre 2015 approvata formalmente con il Decreto Commissariale
n.4/2016 che ha provveduto alla voltura
dei posti letto già in capo alla casa di cura Santa Camilla al 50% alle società
cessionarie e quindi per n.71 posti letto a favore della società Villa Serena srl e n.71 posti letto Synergo srl ;
PRECISATO che la
valorizzazione di che trattasi è stata così articolata:
-
Villa
Serena € 37.973.805,00;
-
Pierangeli € 33.653.521,00;
-
Spatocco € 11.000.000,00;
ATTESO che i valori
riportati nella suddetta rimodulazione risultano coerenti con la complessiva
voce di spesa per l’assistenza ospedaliera (anni 2016-2018) contenuta nel
Decreto commissariale n.55/2016 del 10.06.2016;
VISTI i Decreti
Commissariali di seguito elencati con i quali si è provveduto, in conformità
alla L.R. 31-7-2007 n.32
e ai manuali di autorizzazione e accreditamento di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n.591/P del 2009, all’accreditamento istituzionale
delle Case di cura private, come integrati dal Decreto commissariale n.116/2016
del 28.09.2016 (recante “LR n.32 del 31 luglio 2007 e ss.mm.ii.
– DM 70/2015 del 02 aprile 2015 – Provvedimenti relativi alle strutture private
accreditate”):
–
Decreto
commissariale n.78 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di cura Privata S. Raffaele;
–
Decreto
commissariale n.79 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di cura Privata Villa Serena”;
–
Decreto
commissariale n.80 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di cura Privata Pierangeli”;
–
Decreto
commissariale n.81 del 09.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di cura Privata Nova Salus”;
–
Decreto
commissariale n.88 del 24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di cura Privata Villa Letizia”;
–
Decreto
commissariale n.89 del 24.10.2013 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di cura Privata Spatocco”;
–
Decreto
commissariale n.81 del 09.06.2014 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di Cura Privata Di Lorenzo”;
–
Decreto
commissariale n.128 del 20.10.2014 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di Cura Privata INI S.r.l. Divisione Canistro, sita nel
Comune di Canistro (AQ)”;
–
Decreto
commissariale n.127 del 20.10.2014 avente ad oggetto “Accreditamento
istituzionale Casa di Cura Privata "L'Immacolata" sita nel Comune di
Celano (AQ)”;
–
Decreto
commissariale n.129 del 20.10.2014 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale
Casa di Cura Privata San Francesco”;
PRECISATO che, con il
Decreto Commissariale 4/2016, è stato volturato l’accreditamento “predefinitivo” relativo alla casa di cura Villa Pini, già
in capo alla società cedente Casa di Cura privata Santa Camilla S.p.a, in favore delle società
cessionarie Synergo S.r.l. e Villa Serena
S.r.l.;
RILEVATO che non risultano
ulteriori provvedimenti a modifica o integrazione di quelli appena citati;
PRESO ATTO della nota
commissariale prot.RA/49974/Comm. del 08.03.2016
avente ad oggetto: “Relazione di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei
procedimenti di accreditamento istituzionale – marzo 2016” nella quale con
riferimento al Decreto Commissariale n. 4/2016 si è fatto presente ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e Finanze che “ a seguito dell’incorporazione
della casa di cura Villa Pini d’Abruzzo nelle case di cura Villa Serena, Spatocco e Pierangeli saranno
avviate verifiche aggiuntive del possesso dei requisiti per queste ultime tre,
già dotate di accreditamento istituzionale”;
ATTESO che, con il
Decreto commissariale n.116/2016 del 28.09.2016, sono stati stabiliti i termini
di seguito indicati per la conclusione delle verifiche connesse con le
rimodulazioni di cui ai Decreti del Commissario ad acta n.4/2016 e n.98/2016 ai
fini della stipulazione dei contratti 2016 e dell’assegnazione dei relativi
tetti definitivi di spesa per l’ospedalità e precisamente:
-
15
giorni dalla notifica del decreto per le verifiche ispettive di cui al decreto
commissariale 4/2016;
-
31.10.2016
per le verifiche di cui al Decreto Commissariale n.98/2016 relative alla casa
di cura INI-Divisione Canistro;
PRESO ATTO che, nel Decreto
Commissariale n.116/2016 del 28.09.2016, la contrattualizzazione dei posti
letto predefinitivamente accreditati già in capo alla
casa di cura Villa Pini di proprietà della società Santa Camilla Spa, volturati
con il Decreto commissariale n. 4/2016 in favore delle strutture Villa Serena srl e Synergo Srl,
è condizionata all’esito della conclusione positiva delle procedure di verifica
appena dette;
CONSIDERATO che, con nota del
Dipartimento Salute e Welfare prot.RA/0078927 del
26.10.2016 recante “Adempimenti di cui al DCA n.116 del 28/09/2016”, è stata segnalata
ai Direttori Generali ASL e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle
ASL di Pescara e di Lanciano-Vasto-Chieti la prossimità della scadenza termine
assegnato dal DCA in questione (29.10.2016) al fine di sollecitare un riscontro
nei tempi previsti;
PRESO ATTO del riscontro
pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara relativo alla
Casa di cura privata Villa Serena – Città S. Angelo (nota prot
n.26650/DP del 27.10.2016 acquisita al protocollo regionale con il n.0084096/16
del 03.11.2016 integrata con nota prot.27834 del 10.11.2016 acquisita al prot. regionale con il n.RA/0090903 del 10.11.2016) con la quale si attesta che il
risultato delle verifiche della struttura “sull’attribuzione dei posti letto
per disciplina di cui al punto 4 del dispositivo del DCA 4/2016, così come
espressamente indicati nelle tabelle riepilogative contenute nello stesso ha
dato risultato positivo”;
PRESO ATTO del riscontro
pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara relativo alla
Casa di cura privata Pierangeli (nota prot n.26842/DP del 28.10.2016 acquisita al protocollo
regionale con il n.0084096/16 del 03.11.2016 integrata con nota prot.27834 del
10.11.2016 acquisita al prot. regionale
con il n. RA/0090903 del 10.11.2016) con la quale si attesta che il risultato
delle verifiche della struttura “sull’attribuzione dei posti letto per
disciplina di cui al punto 4 del dispositivo del DCA 4/2016, così come
espressamente indicati nelle tabelle riepilogative contenute nello stesso ha
dato risultato positivo”;
ATTESO che con la
predetta nota prot. n.26842/DP del 28.10.2016
acquisita al protocollo regionale con il n.0084096/16 del 03.11.2016 il
Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara con riferimento ai posti di
terapia intensiva relativi alla casa di cura Pierangeli
ha rappresentato che risultano autorizzati n.3 p.l. a
fronte dei 9 indicati nel decreto del Commissario ad Acta 4/2016, con la
precisazione che per un ulteriore posto è stato richiesto un incremento;
PRESO ATTO del riscontro
pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lanciano Vasto Chieti
relativo alla Casa di cura privata Spatocco (nota prot n. 58533U16-CH del 10.11.2016 acquisita al protocollo
regionale con il n.RA/0091397/16 del 11.11.2016
integrata con la nota prot. n. 58843U16-CH del
14.11.2016 acquisita al protocollo regionale con il n. RA/0092737/16) con la
quale si attesta che
la casa di cura Spatocco possiede i requisiti
strutturali, tecnologici organizzativi e di personale previsti e richiesti dalle
schede del Manuale di autorizzazione di cui alla DGR 591/P del 01.07.2008;
VISTE le note del
Servizio DPF009 Programmazione socio-sanitaria prot.RA/57682/DPF009
del 16.03.2016 e RA/0012080 del 04.08.2016 dalle quali emerge che “la casa di
cura Spatocco non risulta autorizzata per la
disciplina di neurologia” da cui deriva che “il trasferimento dei n.9 posti
letto previsti, quindi, è condizionato all’acquisizione della pertinente
autorizzazione”;
VISTO l’atto in data
12.01.2016 di accertamento di avveramento di condizione sospensiva (Repertorio
n.6014 Rogito n. 3736) a rogito del notaio Valerio Vanghetti del Distretto
Notarile di Roma con il quale (articolo 2.2) è stato precisato che la consegna
e il possesso del “ramo di azienda Villa Pini” alla casa di cura Villa Serena srl quanto al 50% e alla Synergo srl quanto al restante 50% nonché “tutti gli effetti
giuridici, sia civili sia fiscali e gli effetti economici della cessione
decoreranno dalle ore 00.00 del 13 gennaio 2016”;
RITENUTO pertanto di dover
formalmente riconoscere per il periodo 01.01.2016/12.01.2016 l’attività
ospedaliera resa dalla casa di cura Villa Pini, di proprietà della società
Santa Camilla SPA, come attestata dai report schede di dimissione ospedaliera (SDO)
periodo I semestre 2016 per un valore massimo di € 32.929,3;
VISTO il Decreto
commissariale n. 79 del 21.07.2016 recante “Approvazione documento tecnico
“Riordino della rete ospedaliera – Regione Abruzzo”;
VISTO il documento
tecnico allegato al Decreto del Commissario ad Acta 79/2016 nel quale, a
pag.65, risulta che i posti letto di terapia intensiva, come confermato anche
dalla nota dell’Agenzia sanitaria Regionale ASR (prot
1828 del 22.11.2016 acquisita al protocollo regionale con il n.RA 0100626/16 del 22.11.2016) sono posti letto tecnici di
carattere sub-intensivo per trattamenti post-operatori;
CONSIDERATO che nel 2015
nessuna SDO relativa alle strutture interessate dal presente atto riporta come
disciplina di dimissione la Terapia Intensiva, così come risulta dal rapporto
annuale di ricovero della Regione Abruzzo - anno 2015;
PRECISATO che i posti letto
di Terapia Intensiva non costituiscono base di calcolo per la capacità
produttiva massima giornaliera di cui all’art 3 comma 3 dell’allegato schema
contrattuale;
RITENUTO di dover
procedere pertanto alla attribuzione del tetto di spesa 2016 alle strutture
appresso indicate, con riferimento ai valori di dettaglio di cui all’allegato 1
al Decreto Commissariale n. 59/2015, secondo la seguente metodologia:
®
Società
Santa Camilla Spa: produzione effettuata nel periodo 01.01.2016/12.01.2016 come
sopra valorizzata;
®
Società
Synergo Srl:
·
attribuzione del tetto di
spesa anno 2015 assegnato alla Casa di cura Pierangeli;
·
attribuzione del tetto di spesa
anno 2015 assegnato alla Casa di cura Spatocco;
·
attribuzione del 50% del tetto
di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini al netto di quanto
sopra attribuito alla Società Santa Camilla srl
mediante:
–
ripartizione
tra le Case di cura Pierangeli e Spatocco
del tetto di spesa complessivo così determinato, secondo la stessa proporzione
assentita con nota RA/322030/Comm del 22 dicembre
2015,approvata formalmente con il Decreto Commissariale n.4/2016 con la
precisazione , per la casa di cura Spatocco, che una
quota corrispondente al 50% del valore della produzione 2015 della casa di cura
Villa Pini nella disciplina di neurologia (pari ad euro 530.896,52) viene
temporaneamente accantonata nelle more della formale adozione della pertinente
autorizzazione di competenza comunale;
–
Società
Villa Serena Srl:
·
attribuzione del tetto di
spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Serena;
·
attribuzione del 50% del tetto
di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini al netto di quanto
sopra attribuito alla Società Santa Camilla Spa;
PRECISATO che per il 2017
l’attribuzione del tetto massimo di spesa alle predette strutture viene
effettuata con la stessa metodologia e precisamente :
-
Società
Synergo Srl:
·
attribuzione del tetto di
spesa anno 2015 assegnato alla Casa di cura Pierangeli;
·
attribuzione del tetto di
spesa anno 2015 assegnato alla Casa di cura Spatocco;
·
attribuzione
del 50% del tetto di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini
mediante ripartizione tra le Case di cura Pierangeli
e Spatocco del tetto di spesa complessivo così
determinato, secondo la stessa proporzione assentita con nota RA/322030/Comm del 22 dicembre 2015 approvata formalmente con il
Decreto Commissariale n.4/2016 ; con la precisazione , per la casa di cura Spatocco, che una quota corrispondente al 50% del valore
della produzione 2015 della casa di cura Villa Pini nella disciplina di
neurologia (pari ad euro 530.896,52) viene temporaneamente accantonata nelle
more della formale adozione della pertinente autorizzazione di competenza
comunale;
-
Società
Villa Serena Srl:
·
attribuzione del tetto di
spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Serena;
·
attribuzione del 50% del tetto
di spesa anno 2015 assegnato alla casa di cura Villa Pini;
PRECISATO che, a seguito
delle predette operazioni il tetto annuale di spesa complessivo delle strutture
interessate dal Decreto commissariale n.4/2016, risulta invariato rispetto a quello
attribuito complessivamente alle stesse nel 2015;
RITENUTO di confermare per
il 2016 e 2017 anche per le altre strutture, con le precisazioni di cui
appresso, i tetti di spesa 2015 così come dettagliati nell’allegato 1 al
Decreto commissariale n.59/2015;
VISTO il Decreto Ministeriale
70/2015 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) recepito dalla Regione
Abruzzo con Decreto commissariale n. 79 del 21.07.2016 recante “Approvazione
documento tecnico “Riordino della rete ospedaliera – Regione Abruzzo”;
CONSIDERATO che a norma delle
predette disposizioni nazionali e regionali dal 1° luglio 2015 non possono
essere sottoscritti contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto
per acuti e che
dal 1° gennaio 2017 è operativa una soglia di sottoscrivibilità
degli accordi contrattuali non inferiore a 60 p.l.
per acuti ad esclusione delle strutture monospecialistiche
per le quali è fatta salva la valutazione regionale;
VISTO il Decreto
commissariale n.98 del 12.09.2016 recante “Approvazione delle proposte di
rimodulazione delle dotazioni di PL accreditati – case di cura private Villa
Letizia srl ed INI Srl –
Divisione Canistro ed ulteriori provvedimenti”;
PRESO ATTO che alla data
attuale le procedure di cui al Decreto Commissariale n. 116/2016 relative alle
case di cura INI-Divisione Canistro e Villa Letizia trattasi non risultano
concluse;
CONSIDERATO che il Decreto
commissariale n.116/2016 del 28.09.2016 ha stabilito che la Casa di cura
INI-Divisione Canistro potrà essere indennizzata dalla ASL territorialmente
competente per l’attività resa e riconosciuta appropriata dalla ASL per i primi
nove mesi del 2016;
PRESO atto che il
valore provvisorio della produzione della casa di cura INI-Divisione Canistro
al 12.09.2016 , data di adozione del provvedimento di
approvazione della proposta di riconversione della casa di cura in struttura monospecialistica (Decreto Commissariale n.98/2016), è pari
a euro 4.940.336,32;
CONSIDERATO il tetto massimo di spesa assegnato a detta
struttura nel 2015 dal Decreto Commissariale n.59/2015;
RITENUTO pertanto di
valorizzare i tetti massimi 2016 e 2017 relativi alla casa di cura INI -
Divisione Canistro come da allegato 1 al presente atto;
PRECISATO che i predetti
tetti di spesa massimi riferiti alla Casa di cura INI – Divisione Canistro
saranno contrattualizzati a seguito dell’adozione dei provvedimenti conclusivi
delle procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;
PRESO ATTO altresì della
necessità dell’adozione del provvedimento conclusivo delle procedure di cui al
Decreto Commissariale n.98/2016 ai fini della contrattualizzazione 2017 della
casa di cura Villa Letizia;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione
delle prestazioni inappropriate” come successivamente modificato ed integrato
con i Decreti Commissariali n. 63 del
07/12/2011 e n. 8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie
di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici
per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui
all’allegato B del Patto della Salute 2010–2012 (Intesa Rep. n.243 del
03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle
relative prestazioni;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di
valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;
VISTO il prospetto
riepilogativo dei tetti di spesa 2016-2017 (Allegato 1 al presente atto);
VISTO l’allegato schema
di contratto, che si acclude al presente provvedimento (Allegato 2 al presente atto),
che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture
private accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;
VISTO il Decreto
Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del
tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera. D.M. 18.10.2012”;
VISTO il Decreto
Commissariale n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale
per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M.
18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";
VISTO il DM 3 aprile
2013 n.55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244”;
VISTE le disposizioni
nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto
Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244) e la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del
31/03/2016;
VISTO l’art.8, comma 4,
della legge regionale n.32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi
contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che il presente
decreto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a
mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in
formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità elettronica;
PRECISATO che entro 10
giorni dalla trasmissione dei predetti atti gli erogatori privati ammessi alla
contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno
riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;
RITENUTO di fissare la
data del 21/12/2016 come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti
afferenti l’ospedalità privata 2016, 2017, precisando che gli erogatori privati
potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal
giorno successivo al ricevimento del presente provvedimento;
PRECISATO che per le
strutture INI-Divisione Canistro anno 2016 e 2017 e Villa Letizia anno 2017 il
predetto termine massimo è di 30 giorni a far data dalla notifica del
provvedimento conclusivo delle procedure di cui al Decreto Commissariale
n.98/2016;
CONSIDERATO che i tetti
stabiliti nell’allegato 1, per ciascuna struttura privata, costituiscono il
limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a
disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per
gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e
validità del contratto;
VISTO l’art. 8 quater
comma 8 del Dlgs. 502/92 e ss.mm.ii. in conformità al quale le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli
accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono
tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione
regionale;
VISTO l’art.7, comma 4,
lett c) della LR 32 del 31.7.2007 (Norme regionali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive
modifiche ed integrazioni), come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32) che prevede la revoca
dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di
validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque
vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il
programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso;
PRECISATO che nei confronti
degli erogatori privati che non provvederanno a stipulare il contratto offerto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies, del D. L.vo
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che quanto sopra rappresentato
riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi
rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che
trattasi;
ACQUISITI i pareri di
legge;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1.
di dare atto che gli erogatori privati di prestazioni
di ospedalità privata con i quali si procede alla negoziazione 2016 e 2017 sono
quelli di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2.
di autorizzare il tetto di spesa massimo, complessivo e
per struttura, relativo a ciascuna delle due annualità 2016 e 2017 per
l’acquisto di prestazioni di ospedalità privata in favore di pazienti regionali
ed extraregionali, come indicato nell’allegato prospetto (Allegato 1), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3.
di precisare che i tetti di spesa di cui all’allegato
1 riferiti alla casa di cura INI-Divisione Canistro annualità 2016/2017 e
quello 2017 relativo alla casa di cura Villa Letizia saranno comunque
contrattualizzati a seguito dell’adozione dei provvedimenti conclusivi delle
procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;
4.
di approvare l’allegato schema di contratto negoziale
per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, (Allegato 2), che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5.
di stabilire che il presente provvedimento viene
notificato alle strutture interessate, a mezzo pec,
unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione
con modalità elettronica;
6.
di precisare che, entro 10 giorni dalla predetta
notifica, gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare
eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;
7.
di fissare la data del 21/12/2016 come termine
ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti l’ospedalità privata 2016
e 2017 precisando che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla
firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo al ricevimento
del presente provvedimento;
8.
di precisare che per le strutture INI-Divisione
Canistro anno 2016 e 2017 e Villa Letizia anno 2017 il predetto termine massimo
è di 30 giorni a far data dalla notifica del provvedimento conclusivo delle
procedure di cui al Decreto Commissariale n.98/2016;
9.
di dare atto che, con riferimento agli erogatori
privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione
le disposizioni di cui all’art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;
10.
di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la
Regione Abruzzo per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico;
11.
di disporre che il presente provvedimento venga
trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e inviato, secondo
le modalità indicate in narrativa, alle strutture private accreditate
interessate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Segue
Allegato