IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012,
n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata
sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale;
c.
ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012,
aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede
“l’iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9
della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
DATO ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE;
-
che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
-
l’istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio “per la Programmazione Sociale
e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al prot.
RA/71233/DPF014 del 18/10/2016
presentata dall’Associazione denominata “Sophia”
di Francavilla al Mare (CH), alla
Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico,
sport e tempo libero, turismo sociale;
-
la documentazione integrativa
all’istanza del 17/11/2016, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al prot. n. RA/0097490/16/DPF014 del 18.11.2016;
DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione
delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi
delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione
dall’Associazione denominata “Sophia” di CHIETI (CH), alla Sezione prima, Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che, con
nota acquisita dal Dipartimento per la
Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il
Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
protocollo n. RA/71233/DPF014 del 18.10.2016 integrata con la documentazione
acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario al prot. n.
RA/0097490/16/DPF014 del 18.11.2016, l’Associazione denominata “Sophia” con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare
(CH), in Corso
Roma, n. 2 - C.F. 93046670696, ha
presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012;
b.
di dare atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato
la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima,
nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e
tempo libero, turismo sociale;
c.
di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate
disposizioni normative, l’Associazione denominata Sophia”
con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in Corso Roma, n. 2 - C.F. 93046670696, alla Sezione Prima del Registro Regionale,
nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e
tempo libero, turismo sociale;
d.
di definire quale elemento integrativo dell’efficacia
del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente
atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e
la firma del Dirigente del Servizio;
f.
di disporre la notifica del presente provvedimento
all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del presente atto al Direttore
Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle
Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.
11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul
B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini