L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile Rifugio “Dog Village” di Montesilvano (PE) – Via A. Moro.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

 

VISTA            la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

 

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

 

VISTA            la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

 

VISTO           il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

 

VISTA            la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;

 

VISTA l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

 

VISTA            l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 

VISTO l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

 

VISTA            la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;

 

TENUTO CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;

 

VISTA la nota della Città di Montesilvano prot. n. 35517 dell’1.7.2016, ricevuta al protocollo del Servizio in data 6.7.2016, al n. RA/156287/SA.18, con la quale viene richiesta la iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero della Struttura Canile Rifugio di proprietà del Comune, sito in Via A. Moro;

 

RICHIAMATA la propria nota interlocutoria prot. n. RA.170936 del 22.07.2016 con la quale sono state richieste al Sig. Sindaco del Comune di Montesilvano elementi integrativi di giudizio per l’istruttoria dell’istanza prodotta;

 

VISTA la successiva nota della Città di Montesilvano prot. n. 63670 del 28.11.2016, acquisita al protocollo della regione Abruzzo al n. RA.107379 in data 29.11.2016 con la quale, nel produrre documentazione integrativa, viene evidenziato che:

-                   la Struttura in discorso è correttamente accatastata, regolarmente intestata al Comune di Montesilvano ed in possesso del Certificato di Agibilità n. 63908 del 24.12.2015 e dell’Autorizzazione sanitaria n. 3843 del 21.01.2016 rilasciata dal Sindaco del Comune;

-                   la richiesta di iscrizione è avvenuta nei termini di 60 gg dall’inizio di attività, in perfetta conformità alla previsione di cui all’art. 6, comma 3° della L.R. n. 47/2013;

-                   la Struttura, pur se ubicata entro i 300 metri da nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie, previsti dall’art. 6 comma 4° della L.R. n. 47/2013, può egualmente essere iscritta all’Albo Regionale tenuto conto che l’allegato “A” alla stessa L.R. n.47/2013, nel prevedere invece la dicitura “ad una sufficiente distanza”, intende evidentemente sottolineare che la distanza minima di 300 mt sia applicabile alle sole nuove strutture mentre, per quelle preesistenti alla data di entrata in vigore della legge debba essere considerata la solo “sufficiente distanza”;

-                   sono rispettati tutti  i requisiti strutturali e gestionali di cui all’allegato “A” alla L.R. n. 47/2013, come anche da parere favorevole del parere del Servizio Veterinario ASL n. 6575/DP del 5.2.2015;

-                   la Struttura ha una capienza massima di n. 120 unità;

-                   l’orario quotidiano di apertura al pubblico, è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 19,30 e dalle ore 12,00 alle ore 16,00 Domenica e giorni festivi”- Tale orario dovrà essere indicato in apposita tabella esposta al pubblico all’ingresso della struttura;

-                   Sono stati chiariti i rapporti con l’E.N.P.A. e l’affidamento della gestione della Struttura alla Associazione di volontariato Dog Village, in possesso della necessaria esperienza e  dei requisiti di professionalità necessari non avendo nessun seguito anche la pubblicazione dell’avviso post-informazione ex art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;

 

RITENUTO che possano essere condivise le argomentazioni dell’Ente in relazione al superamento del vincolo sulla distanza del canile dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie, per le giuste motivazioni svolte e riportate in queste stesse premesse;

 

ACCERTATO che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve essere iscritta tra gli “RIFUGI” (cfr. punto b) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura pubblica, di proprietà della Città di Montesilvano (PE) destinata al ricovero di cani e gatti in modo permanente;

 

PRESO ATTO che il Veterinario Ufficiale Responsabile della Struttura è la Dott.ssa Daniela Fusco;

 

RITENUTO di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.           di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile Rifugio “Dog Village” di Montesilvano (PE) – Via A. Moro, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Montesilvano (PE) al Fg. 1 - part. 823 - Sub. 4, 5, 6 e 7, capace di Max. n. 120 posti, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al

 

n. 16

 

dell’Albo, giusta richiesta avanzata dal Dirigente del Settore Amministrativo della Città di Montesilvano(PE);

2.           di obbligare il gestore del Canile Rifugio a comunicare senza indugio a questa Struttura il nominativo del Veterinario ufficiale ed a comunicare altresì le eventuali variazioni del nominativo stesso;

3.           di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);

4.           di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Montesilvano (PE), anche quale Autorità Sanitaria del Comune ed al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara;

5.           di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo;

6.           di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli