IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento di
Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281,
recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
VISTA la legge 20
luglio 2004, n. 189;
VISTO l’art. 10 della
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n.
86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento 18 marzo 1999,
ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane
relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTO il Decreto del
Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA l’Ordinanza 6
agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione
canina;
VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTA l’Ordinanza del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009
recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di
affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163;
VISTO l’Accordo 6 marzo
2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre
2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e
protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3°
della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli
Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo,
dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante
della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio
dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;
TENUTO CONTO che l’art. 6 –
comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle
Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti
urbani e strutture sanitarie e annonarie;
VISTA la nota della
Città di Montesilvano prot. n. 35517 dell’1.7.2016,
ricevuta al protocollo del Servizio in data 6.7.2016, al n. RA/156287/SA.18,
con la quale viene richiesta la iscrizione all’Albo regionale delle Strutture
di Ricovero della Struttura Canile Rifugio di proprietà del Comune, sito in Via
A. Moro;
RICHIAMATA la propria nota
interlocutoria prot. n. RA.170936 del 22.07.2016 con
la quale sono state richieste al Sig. Sindaco del Comune di Montesilvano
elementi integrativi di giudizio per l’istruttoria dell’istanza prodotta;
VISTA la successiva
nota della Città di Montesilvano prot. n. 63670 del
28.11.2016, acquisita al protocollo della regione Abruzzo al n. RA.107379 in
data 29.11.2016 con la quale, nel produrre documentazione integrativa, viene
evidenziato che:
-
la Struttura in discorso è
correttamente accatastata, regolarmente intestata al Comune di Montesilvano ed
in possesso del Certificato di Agibilità n. 63908 del 24.12.2015 e
dell’Autorizzazione sanitaria n. 3843 del 21.01.2016 rilasciata dal Sindaco del
Comune;
-
la richiesta di iscrizione è avvenuta
nei termini di 60 gg dall’inizio di attività, in perfetta conformità alla
previsione di cui all’art. 6, comma 3° della L.R. n. 47/2013;
-
la
Struttura, pur se ubicata entro i 300 metri da nuclei abitati, dagli
insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie, previsti
dall’art. 6 comma 4° della L.R. n. 47/2013, può egualmente essere iscritta
all’Albo Regionale tenuto conto che l’allegato “A” alla stessa L.R. n.47/2013,
nel prevedere invece la dicitura “ad una sufficiente distanza”, intende evidentemente
sottolineare che la distanza minima di 300 mt sia applicabile alle sole nuove
strutture mentre, per quelle preesistenti alla data di entrata in vigore della
legge debba essere considerata la solo “sufficiente distanza”;
-
sono rispettati tutti i requisiti strutturali e gestionali di cui
all’allegato “A” alla L.R. n. 47/2013, come anche da parere favorevole del
parere del Servizio Veterinario ASL n. 6575/DP del 5.2.2015;
-
la Struttura ha una capienza massima
di n. 120 unità;
-
l’orario quotidiano di apertura
al pubblico, è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 19,30
e dalle ore 12,00 alle ore 16,00 Domenica e giorni festivi”- Tale orario dovrà
essere indicato in apposita tabella esposta al pubblico all’ingresso della
struttura;
-
Sono
stati chiariti i rapporti con l’E.N.P.A. e l’affidamento della gestione della
Struttura alla Associazione di volontariato Dog Village,
in possesso della necessaria esperienza e dei requisiti di professionalità
necessari non avendo nessun seguito anche la pubblicazione dell’avviso
post-informazione ex art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO che possano essere
condivise le argomentazioni dell’Ente in relazione al superamento del vincolo
sulla distanza del canile dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle
strutture sanitarie ed annonarie, per le giuste motivazioni svolte e riportate
in queste stesse premesse;
ACCERTATO che la
documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo
Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve
essere iscritta tra gli “RIFUGI” (cfr. punto b) comma 1° -art. 6 della L.R. 18
dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura pubblica, di proprietà
della Città di Montesilvano (PE) destinata al ricovero di cani e gatti in modo
permanente;
PRESO ATTO che il Veterinario
Ufficiale Responsabile della Struttura è la Dott.ssa Daniela Fusco;
RITENUTO di poter quindi
accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18
dicembre 2013, n. 47;
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R.
18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile Rifugio “Dog Village”
di Montesilvano (PE) – Via A. Moro, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di
Montesilvano (PE) al Fg. 1 - part. 823 - Sub. 4, 5, 6
e 7, capace di Max. n. 120 posti, nell’Albo Regionale delle Strutture di
Ricovero al
n. 16
dell’Albo, giusta richiesta avanzata dal
Dirigente del Settore Amministrativo della Città di Montesilvano(PE);
2.
di obbligare il gestore del Canile Rifugio a
comunicare senza indugio a questa Struttura il nominativo del Veterinario
ufficiale ed a comunicare altresì le eventuali variazioni del nominativo
stesso;
3.
di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara alla vigilanza veterinaria
sulla Struttura di cui al punto 1);
4.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig.
Sindaco del Comune di Montesilvano (PE), anche quale Autorità Sanitaria del
Comune ed al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara;
5.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino
Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo;
6.
di trasmettere copia della presente determinazione al
Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002,
n. 7.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli