IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2016
per uso di seminativo “ a favore della Sig.ra FIDANZA Maria nata a
Castel Di Sangro (AQ) il
24.12.1979 e residente a Montepulciano
(SI) in Via Ruga Di Sopra 3 a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.500 circa delle zone del
Tratturo Celano – Foggia in Comune di
Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i
numeri 51 , 50/b e 50/c , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’
ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 15,75
;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal
concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla
Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n.
RA/045760/16 del 21.09.2016 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano , in sede della notifica di cui al
punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50
quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano n.
RA/045760/16 del 21.09.2016 da parte
del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo