IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (UE)
17.12.2013 n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
“organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e /CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTI, del succitato
regolamento, gli artt. 152 “Organizzazioni di produttori”, 153 “Statuto delle
organizzazioni di produttori” e in particolare l’art. 154 “Riconoscimento delle
organizzazioni di prodotti” che al paragrafo 2 riporta “Gli Stati membri possono
stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima
del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni
di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in
quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 152”;
VISTO il D.Lgs. 27.05.2005. n. 102 e s.m.i.,
concernente regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma
2, lett. e) della legge n. 38/2003
VISTO il decreto
ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387, recante Disposizioni nazionali in materia
di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di
produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE)
1308/2013 e relative linee guida;
VISTA la nota prot. n. 0036430 del 19.05.2015 della Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Mi.P.A.A.F. con cui comunica alle Regioni e P.A. che:
-
non è possibile procedere a nuovi
riconoscimenti facenti riferimento al solo D. Lgs. N.
102/2005;
-
è possibile concedere nuovi
riconoscimenti tenendo conto esclusivamente di quanto disposto dal Reg. (UE) n.
1308/2013;
-
l’utilizzo di normative
nazionali antecedenti, anche se ancora in vigore, con conseguente mancato utilizzo della
normativa comunitaria, si troverebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma,
della Costituzione, tenore del quale “la
podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario”;
CONSIDERATO che i requisiti e
le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
stabiliti dal D.Lgs. n. 102/2005 sono compatibili con
quelli disciplinati dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e in alcuni casi risultano più
restrittivi e, pertanto, soddisfano appieno quanto stabilito dagli artt. 152,
153 e 154;
CONSIDERATO, altresì, che
reca disposizioni per l’applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, risulta
necessario confermare in capo alle O.P. riconosciute anteriormente al 1°
gennaio 2014 ai sensi del D.Lgs. n. 102/2005 il
possesso dei requisiti di cui agli artt. 152, 153, 154 del medesimo
regolamento;
VISTA la richiesta di
documentazione per i requisiti del riconoscimento come Organizzazione di
Produttori in data 14/10/2016 prot. RA 0068838/16;
ACCERTATO, sulla base della
documentazione inviata dall’ APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici
d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr.
(ex OP – APROLAT – Associazione tra Produttori di
latte bovino e derivati) relativa all’annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 102/2005, il mantenimento del possesso dei requisiti
e delle condizioni di riconoscimento della O.P. medesima;
RITENUTO, per quanto sopra
riportato, di poter riconoscere, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152,
153, 154, per il settore latte e prodotti lattiero caseari, l’organizzazione di
produttori già riconosciuta in data 03/07/1986 con Delibera di Giunta n° 3689,
prima del 1° gennaio 2014, la OP APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici
d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr.con
sede in Via Po 113 – San Giovanni Teatino (CH), (ex APROLAT, Associazione tra
Produttori di latte bovino e derivati sede legale e amministrativa in via Del
Circuito, 71, Pescara);
VISTA la L.R. 14.09.99
n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
Per
le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;
- di
riconoscere, per il settore Latte e prodotti lattiero caseari,
l’Organizzazione di Produttori già riconosciuta prima del 1° gennaio 2014: l’ O.P. APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici
d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr., (ex OP – APROLAT – Associazione
tra Produttori di latte bovino e derivati) sede legale e amministrativa in via
Po, n° 113, San Giovanni Teatino (CH), ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013
artt. 152, 153, 154;
- di
fare obbligo alla sopracitata O.P.:
·
dell’osservanza dei requisiti per
il mantenimento del riconoscimento, pena la revoca dello stesso;
·
di inviare annualmente, allo
scrivente Servizio, la documentazione relativa al punto 4 “Controlli sulla
permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P.” di cui alle “Linee
Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle
Organizzazioni di Produttori ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. 3 febbraio
2016 n. 387;
- di
trasmettere il presente provvedimento:
·
alla O.P. APROZOO – Associazione
Produttori Zootecnici d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. Pec: aprozoo.abruzzo@pec.coldiretti.it;
·
al Mi.p.a.a.f.
per gli adempimenti di propria competenza, Pec: saq2@pec.politicheagricole.it;
·
al Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, e-mail: bura@regione.abruzzo.it
.
Avverso
al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR
/Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita