Cava in località “Piano di Sacco” del Comune di Città S. Angelo (PE) Ditta: Inerti Valfino S.r.l.  Elice (PE) Autorizzazione apertura.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

 

La ditta INERTI VALFINO S.r.l., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Elice (PE), contrada Madonna degli Angeli n. 132, è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Piano di Sacco” del Comune di Città Sant’Angelo (PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 35 particella n. 209 (parte), nel rispetto della documentazione allegata al presente provvedimento munito del timbro della Conferenza dei Servizi del 20/06/2014 e alle seguenti norme e condizioni:

 

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate negli elaborati approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento, nonché alla documentazione acquisita in data 10/03/2015 e in data 06/11/2015 allegata alla presente determinazione;

 

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

 

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

 

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 30.000,00 (trentamila/00) a garanzia delle opere di ripristino ambientale, è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 547.071.0000000267 emessa in data 21/10/2015 dalla Società Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, via Ignazio Cardella n. 2, e dovrà essere confermato entro il termine di scadenza e con validità fino all’accertamento finale da parte del Servizio Risorse del Territorio. La mancata presentazione della sua validità costituirà infrazione e darà avvio alla procedura di escussione per il mancato ripristino ambientale dei luoghi.

 

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

 

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

a)    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

b)   Installare una apposita opera di recinzione e di barriera verde (piantumazione di alberature di alto fusto e siepi) sul ciglio superiore dell’escavazione prospiciente l’abitazione adiacente l’area di cava;

c)    Effettuare il monitoraggio, a monte e a valle del sito, del Fosso Basile e del lago artificiale di sbarramento sul fosso stesso, con cadenza semestrale per i parametri di idrocarburi e BTEX;

d)   Rispettare la distanza di metri 20,00, in senso orizzontale, tra il ciglio superiore dell’escavazione e il ciglio della strada comunale “Colle di Sale – Fagnani”;

e)    Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente, di mc 7.500, deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;

f)     Alla fine dell’intervento la superficie dell’area deve essere ripristinata con una coltre di terreno vegetale della profondità non inferiore a mt 1,00 adatto alla coltivazione agricola;

g)   La sistemazione finale dell’area di cava in corrispondenza delle scarpate laterali di ripristino deve essere contenuta in una pendenza non superiore a 30° sull’orizzontale e comunque idonee alla coltivazione agraria originale e tale da evitare fenomeni di canalizzazione delle acque meteoriche superficiali e di eventuale impaludamento dell’area interessata.

 

Art. 8

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

 

Art. 9

La quantità estraibile per l’intera durata dell’attività estrattiva è di mc. 14.600 di ghiaia e di mc 28.615 di materiale terroso, per complessive mc 43.215.

 

Art. 10

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

 

Art. 11

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

 

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a)           al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;

b)          all’Amministrazione Comunale di Città S. Angelo (PE);

c)           alla Società Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano.

 

Art. 13

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco