IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate;
La ditta INERTI
VALFINO
S.r.l., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Elice (PE),
contrada Madonna degli Angeli n. 132, è autorizzata alla coltivazione della
cava di ghiaia sita in località “Piano di Sacco” del Comune di Città
Sant’Angelo (PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 35
particella n. 209 (parte), nel rispetto della documentazione allegata al
presente provvedimento munito del timbro della Conferenza dei Servizi del
20/06/2014 e alle seguenti norme e condizioni:
Art.
1
La
Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato
con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate
negli elaborati approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile
del Procedimento, nonché alla documentazione acquisita in data 10/03/2015 e in
data 06/11/2015 allegata alla presente determinazione;
Art.
2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e
visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art.
3
L’autorizzazione
è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento,
mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione,
attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere
presentata al Servizio Risorse del Territorio entro 90 (novanta) giorni dalla
predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad
ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti,
non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente
provvedimento si intende decaduto.
Art.
4
Il
deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 30.000,00
(trentamila/00) a garanzia delle opere di ripristino ambientale, è stato
effettuato con polizza fidejussoria n.
547.071.0000000267 emessa in data 21/10/2015 dalla Società Vittoria
Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, via Ignazio Cardella n. 2, e dovrà essere confermato entro il
termine di scadenza e con validità fino all’accertamento finale da parte del
Servizio Risorse del Territorio. La mancata presentazione della sua validità
costituirà infrazione e darà avvio alla procedura di escussione per il mancato
ripristino ambientale dei luoghi.
Art.
5
La
Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta
ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni
di Polizia Mineraria.
Art.
6
La
Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e
alle seguenti prescrizioni:
a) L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere
adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi
avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del
cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di
conduzione della stessa;
b) Installare una apposita opera di recinzione e di
barriera verde (piantumazione di alberature di alto fusto e siepi) sul ciglio
superiore dell’escavazione prospiciente l’abitazione adiacente l’area di cava;
c) Effettuare il monitoraggio, a monte e a valle del
sito, del Fosso Basile e del lago artificiale di sbarramento sul fosso stesso,
con cadenza semestrale per i parametri di idrocarburi e BTEX;
d) Rispettare la distanza di metri 20,00, in senso
orizzontale, tra il ciglio superiore dell’escavazione e il ciglio della strada
comunale “Colle di Sale – Fagnani”;
e) Il materiale terroso proveniente dalla preventiva
scopertura del cappellaccio esistente, di mc 7.500, deve essere accantonato e
riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;
f) Alla fine dell’intervento la superficie dell’area deve
essere ripristinata con una coltre di terreno vegetale della profondità non
inferiore a mt 1,00 adatto alla coltivazione agricola;
g) La sistemazione finale dell’area di cava in
corrispondenza delle scarpate laterali di ripristino deve essere contenuta in
una pendenza non superiore a 30° sull’orizzontale e comunque idonee alla
coltivazione agraria originale e tale da evitare fenomeni di canalizzazione
delle acque meteoriche superficiali e di eventuale impaludamento dell’area
interessata.
Art.
8
La
Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi
all’attività estrattiva.
Art.
9
La
quantità estraibile per l’intera durata dell’attività estrattiva è di mc.
14.600 di ghiaia e di mc 28.615 di materiale terroso, per complessive mc
43.215.
Art.
10
La
Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio,
mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.
Art.
11
Circa
le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve
rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del
Procedimento.
Art.
12
Il
presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi
consentiti dalla Legge e trasmesso:
a)
al Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Pescara;
b)
all’Amministrazione
Comunale di Città S. Angelo (PE);
c)
alla Società Vittoria Assicurazioni
S.p.A. con sede in Milano.
Art.
13
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco