Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128 –Presa d’atto di avvio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi - Ditta KALORGAS ITALIA S.r.l. – Castellammare del Golfo (TP).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1.           di prendere atto dell’avvio dell’attività di distribuzione e vendita di gpl in bombole e serbatoi nella Regione Abruzzo da parte della soc. KALORGAS ITALIA S.r.l. con sede in Castellammare del Golfo (TP) via Nino Buccellato n. 8, codice fiscale 021603608010, ai sensi del D.Lgs. 128/06, giusto parere favorevole di cui alla relazione istruttoria n. 69 del 15/12/2015 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca e allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa del settore; 

2.           la soc. Kalorgas Italia S.r.l. potrà esercitare la distribuzione e la vendita di gpl al permanere del possesso dei requisiti (soggettivi e oggettivi) stabiliti agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D. lgs. 128/2006, e in particolare:

a.           i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente

-              dalla titolarità della autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.

-              dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.

b.           I requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:

-              avere la disponibilità esclusiva dei serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3% della capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di proprietà del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;

-              l’avere stipulato un’assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all’uso dei recipienti e annessi.

3.           la ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.

4.           la ditta, inoltre, è sempre obbligata a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i dati necessari all’attività di monitoraggio del GPL, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 128/2006.

5.           di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica alla soc. Kalorgas Italia S.r.l., ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle province della Regione Abruzzo e al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche – Divisione IV – Roma.

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco