D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. -  Ditta PAVIND SRL - Sede legale e operativa in Sulmona S.S. 17 Km 94,75 - Autorizzazione al miglioramento funzionale dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune Pratola Peligna fg. 16 part. nn. 178-179-180-186-320-321-354-661-663 per un totale di 40.190 mq. e Comune di Sulmona fg. 4 part. n. 1-456-104 per un totale di 3921 mq. (superficie   totale complessiva di 44.111 mq.) riconducibili alle seguenti fasi: Rifiuti destinati alle operazioni di recupero: R13-R12-R3 Potenzialità complessiva annua 50.000 t/a; Capacità istantanea: Rifiuti non pericolosi 5000 t/a; Rifiuti pericolosi 300 t/a; Rifiuti destinati alle sole operazioni di deposito: D15 o R13 Potenzialità complessiva annua 16.000 t/a; Capacità istantanea: Rifiuti non pericolosi 673 t/a; Rifiuti pericolosi 647 t/a;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.       fatte proprie le risultanze delle Conferenze dei Servizi tenutasi in data 04/07/2014;

2.       di approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati:

·             Allegato 1 - Elenchi dei Rifiuti ammissibili all’Impianto - Settembre 2013;

·             Allegato 2 - Determinazione n. DA21/77 del 26/06/2013 - Settembre 2013;

·             Allegato 3 - Relazione Geologica e Geotecnica a cura del dott. Geol. C. Di Nisio - Settembre 2013;

·             Allegato 4 - Copie dei Certificati dei Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente - Settembre 2013;

·             Allegato 5 - Indagini Ambientali per la Valutazione dei Livelli di Esposizione al Rumore negli Ambienti Esterni - Settembre 2013;

·             Progetto definitivo (Elab. 0A-RTG - Relazione Tecnica) - Settembre 2013;

·             Studio Preliminare Ambientale (Elab. 0B-SPA) – (Procedura di Verifica di Assoggettabilità ex art. 20 del D.Lvo n° 152/2006 e s.m.i) -Settembre 2013;

·             Elab. 01-INQ1 - Inquadramento Generale e Corografia -– Settembre 2013;

·             Elab. 02-INQ2 - Inquadramento Catastale –– Settembre 2013;

·             Elab. 03-INQ3 - Stralcio zonizzazione PRT COSVIND Sulmona (AQ) – Settembre 2013;

·             Elab. 04-INQ4 - Carta delle Connessioni Infrastrutturali –– Settembre 2013;

·             Elab. 05-PRD1- Organizzazione Funzionale delle Aree del Complesso Impiantistico -  Settembre 2013;

·       Elab. 06-PRD2 - Planimetria Aree Stoccaggio Rifiuti e Materiali Trattati - Settembre 2013;

·       Elab. 07-PRD3 - Particolari Nuova Linea di Sezione - Settembre 2013;

·       Elab. 08-PRD4 - Planimetria Rete di Drenaggio Acque Meteoriche - Settembre 2013;

·       Elab. 09-PRD5 - Rilievi Fotografici – Settembre 2013;

·       Elab. 10-PLV1 - Carta dei Vincoli – Settembre 2013;

·       Elab. 11-AMB1- Stralcio della Carta Geologica dell’Abruzzo – Settembre 2013.

e tutte le integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi del 04/09/2014:

·       Elab. INTEG-00RTG – Integrazioni Documentali Richieste nella Conferenza dei Servizi del 04/09/2014 – Novembre 2014;

·       Allegato 1 – Planimetria Sistemi di Abbattimento Polveri e Odori e Nuovo Punto di Emissione - Novembre 2014;

·       Allegato 2 – Potenzialità Istantanea ed Annuale Ammissibile per singola famiglia di rifiuti – Novembre 2014;

·       Allegato 3 – Relazione previsionale di impatto acustico a cura di Ecopoint s.r.l. – Novembre 2014;

·       Allegato 4 – Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Pratola Peligna – Novembre 2014;

3.           di ritenere di sostituire le determinazioni dirigenziali nn. DR4/197/30.11.2010 e DA21/77/ 26/06/2013 richiamando tutte le precedenti prescrizioni relative alla gestione dell’impianto;

4.           di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, le varianti richieste dalla ditta PAVIND SRL -  avente sede legale e sede operativa in Sulmona S.S. 17 Km 94, l’autorizzazione al miglioramento funzionale dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune Pratola Peligna fg. 16 part. nn. 178-179-180-186-320-321-354-661-663 per un totale di 40.190 mq. e Comune di Sulmona fg. 4 part. n. 1-456-104 per un totale di 3921 mq. (superficie totale complessiva di 44.111 mq.) riconducibili alle seguenti fasi:

Rifiuti destinati alle operazioni di recupero:

R13-R12-R3 Potenzialità complessiva annua 50.000 t/a

Capacità istantanea

Rifiuti non pericolosi 5000 t/a

Rifiuti pericolosi 300 t/a

Rifiuti destinati alle sole operazioni di deposito:

D15 o R13 Potenzialità complessiva annua 16.000 t/a

Capacità istantanea:

Rifiuti non pericolosi 673 t/a

Rifiuti pericolosi 647 t/a

5.           di autorizzare la ditta Pavind S.r.l.:

5.1    ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;

5.2    allo scarico, ai sensi delle disposizioni di cui al  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. delle acque di prima          pioggia nella fognatura comunale a condizione che vengano rispettati i parametri e i limiti imposti dalla tabella 3;

6.           di disporre che nell’impianto possono essere gestiti i codici CER analiticamente riportati nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7.           di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 4) è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Arta

1.           Per quanto attiene la gestione del codice CER 200301, si precisa che lo stesso è riferito solo ai rifiuti prelevati nei cestini presenti nelle aree di sosta delle autostrade A24 e A25 e non nelle aree di servizio. Inoltre si prescrive che tale codice CER 200301, venga eliminato nella colonna dei rifiuti inerti della Tabella IA di cui all’allegato 2 della documentazione integrativa PAVIND del 26/11/2014 prot. n° 718-14 tm, ed inserito nella voce Altro della medesima tabella con le seguenti indicazioni: capacità totale 130 t/a, stoccaggio massimo istantaneo di 15 t. e 30mc- La quantità totale annua di 130 tonnellate va decurtata dalla quantità annua della famiglia degli inerti che passa quindi da 5.500 a 5.370 t/a e, di conseguenza, la capacità massima di stoccaggio cambia da 510 a 480 mc.;

A.S.L.1

1.           Rispetto alla significatività delle emissioni in atmosfera generate dall’impianto di trattamento rifiuti lungo il nastro di cernita e convogliate nel nuovo punto di emissione denominato E1 (PAG. 11 Relazione tecnica integrativa Elab. INTEG-00RTG di novembre 2014), si rimanda agli enti competenti per gli eventuali aspetti autorizzatori;

2.           Nei capannoni utilizzati per le lavorazioni e/o stoccaggio la ditta dovrà garantire i ricambi d’aria previsti dalla D.G.R. n. 400/04/ e s.m.i.;

3.           Riguardo al sistema proposto dalla ditta per l’abbattimento delle emissioni odorigene che prevede l’utilizzo di prodotti liquidi da nebulizzare in ambiente confinato ed in presenza di lavoratori (pag. 10 Relazione tecnica integrativa Elab. INTEG-00RTG di novembre 2014), si dovranno rispettare le indicazioni previste dal D.Lgs. n. 81/08 per la tutela della salute dei lavoratori; per quanto riguarda invece le modalità di stoccaggio e di smaltimento del prodotto andranno rispettate le indicazioni presenti nella scheda di sicurezza ai fini della salvaguardia dell’ambiente;

4.           Ad impianto attivo e con attività a regime la ditta dovrà presentare allo scrivente Servizio gli esiti del monitoraggio della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro che contempi anche l’accertamento dell’eventuale molestia olfattiva come indicato in relazione tecnica integrativa (pag. 21 Elab. INTEG-00RTG di novembre 2014); inoltre dovrà essere effettuata indagine olfattometrica nell’area circostante preferibilmente nel periodo estivo (metodo CEN – standard EN13725);

5.           La ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare l’alterazione del clima acustico esistente nell’ambiente esterno; poiché allo stato attuale manca inoltre un piano di zonizzazione acustica nel comune, future adozioni da parte dell’amministrazione potranno comportare rivalutazioni dei limiti di emissione sonora. E comunque resta fermo l’obbligo per la ditta di presentare allo scrivente Servizio, ad impianto attivo, nuova relazione di impatto acustico per l’ambiente esterno ai sensi della Legge Quadro n. 447/75;

6.           I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e, in particolare, senza causare inconvenienti da rumori o odori;

7.           Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

8.           Dovranno essere preventivamente adottate tutte le misure generali di tutela previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 15 D.Lgs. 81/08); si dovrà altresì procedere all’attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’esito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/2008;

9.           Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori.

8.           di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)           Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)          In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

a)           I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

 

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

9.           di prescrivere il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti da smaltire, obblighi e divieti di cui alle vigenti disposizioni in materia, con particolare riguardo a:

a.           D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007 n° 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

b.           D.G.R. n. 1399  del 29.11.2006 avente per oggetto " L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;

c.           D.Lgs.152/06 e s.m.i. - articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo nazionale gestori ambientali);

d.           Ulteriori prescrizioni fissate dal D.Lgs.152/06 e s.m.i, dalla L.R. n° 45/2007 e s.m.i, dal D.Lgs.36/03 e  D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

e.           DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

f.            DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare  ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

g.           L.R. 29.07.2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

10.        di stabilire che la presente autorizzazione di cui al precedente punto 4) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è comprensiva sia dalla fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

11.        di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla l.r. 45/07  e s.m.i. su istanza motivata da parte della ditta interessata;

12.        di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:

12.1  documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 18.2);

12.2  comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

·             L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

·             L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idonietà funzionale;

·             Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche,

12.3  data di avvio dell’impianto;

12.4  certificato di agibilità dell’impianto reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

13.        di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

· la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

· la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

· l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

· il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

· l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

· le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperabili, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

14.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla regione abruzzo;

15.        di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della l.r. 19.12.2007, n. 45;

16.        di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della legge regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

17.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

18.        di obbligare la ditta in oggetto a:

18.1 possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

18.2 prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i.;

19.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal servizio gestione rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della d.g.r. 29.11.2007, n.1227;

20.        di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica della comunicazione antimafia prevista dal vigente codice antimafia di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che sarà tempestivamente comunicata alla ditta in oggetto da parte dello scrivente servizio;

21.        di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di sulmona, alla amministrazione provinciale di l’aquila, all’a.r.t.a. direzione centrale di pescara, all’arta dipartimento provinciale di l’aquila ed all’albo nazionale gestori ambientali – sezione abruzzo presso la cciaa di l’aquila;

22.        di disporre la redazione del presente provvedimento in numero 1 originale, da notificare, ai sensi di legge, alla società pavind s.r.l, avente sede legale e sede operativa in sulmona (aq) s.s. 17 km 94,75;

23.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della regione abruzzo (b.u.r.a.), limitatamente agli estremi del provvedimento, all’oggetto ed al dispositivo, con esclusione dell’allegato parte integrante.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Carlo Visca

 

 

Segue Allegato