LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTO il D. Lgs 8.04.2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6.11.2012, n. 190”;
VISTA
la Legge Regionale 03/08/2011, n. 27 recante
“Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino
degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1,
dell’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in
materia di riordino degli Enti regionali)”;
VISTI i Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni – art. 1, comma 60, L. n. 190 del 2012 - tavolo tecnico
previsto dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013
VISTO l’art. 4 della predetta L.R. 27/2011 del testo in vigore, come
modificato dalla L.R. 03/08/2016 n. 34 che prevede, in particolare:
-
al comma 1 che nelle more dell’approvazione delle
nuove disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al
comma 2, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente per
materia, nomina per ciascuna ATER, un Commissario e due sub commissari che
svolgono le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione individuati
anche tra i Dirigenti o i funzionari regionali;
-
al comma 1-bis che al Commissario di cui al comma 1
si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ATER di cui al comma 7, dell’art. 17, della L.R. 44/1999,
che attribuisce ai Componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso
annuo lordo, con riferimento all’indennità di carica dei Consiglieri regionali
pari al 30% per il presidente ed al 10% per gli altri componenti. Tale
indennità può essere raddoppiata per il Presidente, solo nel caso in cui, quale
lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 08.04.2016 che stabilisce, tra l’altro, che il
Presidente della Giunta Regionale esercita direttamente - oltre le funzioni che
gli sono proprie in forza dell’art. 121 della Costituzione e dell’art. 44 dello
Statuto regionale - tutte quelle non
espressamente conferite al Vicepresidente ed agli Assessori, tra cui “la
proposta e/o la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi e
di vertice - collegiali, individuali, ordinari e straordinari – di enti,
aziende, agenzie, società, consorzi e
organismi comunque denominati che siano controllati, partecipati o vigilati dalla Regione e la cui nomina non
dipenda dal Consiglio regionale ai sensi dello Statuto vigente, anche laddove
la predetta proposta e/o designazione coinvolga i settori di attività affidati
al Vicepresidente ed agli Assessori ai sensi delle leggi regionali di settore”;
RICHIAMATA la nota RA/67303/UDC del 13/10/2016 del Presidente della Regione con la
quale si nomina, quale Commissario ATER di Lanciano il sig. Antonio Mario
Innaurato;
ACQUISITI con la stessa nota RA/67303/UDC del 13/10/16, il Curriculum vitae e la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prodotta dal sig. Antonio
Mario Innaurato ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. 39/2013;
DATO
ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa a carico del bilancio regionale, considerata la natura giuridica del
medesimo;
PRESO
ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della
legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in calce
al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale
Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie
competenze;
DOPO
PUNTUALE istruttoria favorevole da parte della Struttura
proponente;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in premessa che si
intendono integralmente richiamate:
-
di nominare Commissario
dell’ATER di Lanciano, ai sensi del primo comma, art. 4 della L.R. 3.08.2011,
n. 27, come modificato dall’art. 6 della L.R. 27/09/2016 n. 34, il sig. Antonio
Mario Innaurato, così come indicato dal Presidente della Regione, con nota
RA/67303/UDC del 13/10/2016;
-
di applicare, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 27/2011 del testo in vigore, come modificato dalla L.R.
03/08/2016 n. 34, la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ATER di cui al comma 7, dell’art. 17, della L.R. 44/1999,
che attribuisce ai Componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso
annuo lordo, con riferimento all’indennità di carica dei Consiglieri regionali
pari al 30% per il presidente ed al 10% per gli altri componenti. Tale
indennità può essere raddoppiata per il Presidente, solo nel caso in cui, quale
lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;
-
di dichiarare parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento,
-
la nota RA/67303/UDC del 13/10/2016 del Presidente
della Regione con la quale si nomina, quale Commissario ATER di Lanciano, il
sig. Antonio Mario Innaurato;
-
il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà e copia della carta d’identità, prodotta ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 di insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
39/2013 del sig. Antonio Mario Innaurato;
-
di pubblicare il presente
provvedimento sul B.U.R.A.T.