LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE
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a far data dall’anno 2001 la Regione risulta titolare delle funzioni e dei
compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto
ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FS S.p.A;
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dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati
da specifici contratti di servizio;
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Trenitalia è la società del gruppo FSI che, per
Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato
l’azienda “Trasporto” da “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi
per azioni” con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
-
Trenitalia è in possesso di licenza n. 1 del 23
maggio 2000 rilasciata con DM 73-T per lo svolgimento dell’attività di
trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 02/2000 ed ha
presentato il Piano Industriale 2017- 2026 del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane;
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che in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4 comma 5 del Contratto di
Servizio 2009-2014, la Regione in data 30 dicembre 2013 ha provveduto ad
inoltrare formale comunicazione a Trenitalia per il mancato tacito rinnovo
dell’accordo alle condizioni in esso prescritte e che con il presente Atto
intende dare continuità al servizio rinegoziando le modalità di prosecuzione,
nelle more di un nuovo affidamento;
VISTO il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico
locale definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
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Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;
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Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina
transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti
vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede
l’obbligo per l’Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di
esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di
verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire
le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano
calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere
modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l’importo delle
compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di
qualità;
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Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario;
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Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all’art. 61 prevede
“Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
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articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con
modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito
dall’art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il
fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale;
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D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i.
attuativo del suddetto art. 16-bis della L.135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del
suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e
della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art.
16-bis della L.135/2012;
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Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario”;
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Legge Regionale 19 agosto 2016 n.26 recante
Provvedimenti urgenti in materia di Trasporto Pubblico Locale;
DATO
ATTO che la Regione Abruzzo al fine di garantire la
continuità dei servizi pubblici con il presente atto intende regolare il
periodo 2015-2020, in continuità con i servizi del precedente Contratto di
Servizio, nonché ulteriori tre anni, fino al 2023, in ragione degli investimenti
previsti dal Contratto e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n
1370/2007;
DATO
ATTO
-
che le Parti, per l’anno 2015, hanno regolamentato i reciproci rapporti
sulla base dello schema a Catalogo di cui al precedente Contratto di Servizio
mentre a partire dal 1° gennaio 2016
intendono adottare un nuovo sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale.
In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento
CE 1370/07 in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una
effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all’espletamento del
servizio, ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse, il
programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc., le
Parti hanno elaborato congiuntamente il Piano Economico Finanziario di cui all’
Allegato 6 al Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 1
gennaio 2015, con riferimento all’intero periodo di piano, l’ammontare di ciascuna delle voci di
conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti
previsionali;
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che nell’elaborazione del PEF le Parti hanno
utilizzato, come base, i dati di costo e ricavo risultanti del consuntivo 2015
del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo “CER”), trasmesso alla
Regione con nota n. 34729 del 21/06/2016, che rappresenta il documento dalle
stesse congiuntamente individuato quale miglior strumento per certificare di
anno in anno – attingendo ai valori di consuntivo di ciascun esercizio – i
costi sostenuti effettivamente per l’espletamento del servizio ed i ricavi
registrati oggetto di rendicontazione dei dati di consuntivo in accordo con i
principi contabili e di controllo della Società. Il CER, rilasciato di norma
entro il mese di aprile di ciascun anno, riporta l’ammontare di ciascuna delle
voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi saldi totali
secondo lo stesso schema utilizzato nel PEF e sarà quindi confrontato con
quest’ultimo, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, per registrare
eventuali scostamenti tra quanto stimato per quello specifico anno (nel PEF) e
quanto consuntivato (nel CER);
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che il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge,
formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale
soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
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che la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali attingendo le relative
risorse finanziarie dal Fondo Unico Regionale dei Trasporti;
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che le Parti intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che
consenta di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi
stessi adeguandoli alle necessità che emergessero;
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che le Parti riconoscono l’importanza di affinare ulteriormente nel presente
atto il miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di
soddisfazione dell’utenza;
DATO
ATTO che le Parti pertanto con l’allegato contratto
intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni della prosecuzione
del rapporto contrattuale con Trenitalia per il periodo 2015 – 2023;
DATO
ATTO che gli obiettivi primari della Regione sono:
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valorizzare il trasporto ferroviario come asse portante del sistema regionale di
trasporto pubblico locale nel suo complesso al fine di incrementare in modo
consistente il numero dei viaggiatori;
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rendere l'offerta di trasporto di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n°. 422 più efficiente, attraverso l'integrazione dei
servizi dei vettori ferroviari regionali e la razionalizzazione dei programmi
di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzando servizi di
adduzione e potenziamento rispetto le principali direttrici regionali, come
previsto dall’art. 1, comma 8 della L.R. n.26 del 19 agosto 2016;
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tendere alla realizzazione di forme di integrazione anche modale dell’offerta di
trasporto ed uniformare il prezzo dei titoli di viaggio ferroviari con quelli
dei servizi automobilistici come
previsto dalla citata legge regionale n.26/2016;
-
garantire un miglioramento della qualità dei servizi ferroviari integrati offerti ed una più adeguata tutela
del cittadino – utente.
DATO
ATTO che i principali impegni contrattuali assunti dalle
parti sono:
1.
Investimenti previsti in autofinanziamento da parte
di Trenitalia per euro 27.4 mln mentre il precedente contratto prevedeva il
cofinanziamento regionale;
2.
Riorganizzazione a partire dall’orario di dicembre
2016 dei servizi con la realizzazione, per la prima volta, di una effettiva
integrazione dei servizi di Trenitalia e quelli della divisione Ferroviaria di
T.U.A. S.p.A. sulla direttrice San Vito Lanciano – Pescara – Giulianova – San
Benedetto;
3.
Velocizzazione dei servizi:
-
tratta Pescara – Roma con ingresso alla Stazione Termini di 5 treni veloci,
percorrenza h 3,20 circa;
-
tratta Avezzano – Roma con ingresso alla Stazione Termini di 5 treni veloci,
percorrenza h 1,30 circa;
-
tratta Pescara – L’Aquila 6 treni veloci percorrenza h 2,00 circa;
4.
Nuovo sistema di calcolo del corrispettivo dovuto da
Regione (passaggio dal 2016 da consuntivazione economica dei servizi “a
catalogo” a sistema di consuntivazione tramite “analisi di tutti gli elementi
economici connessi all’espletamento del servizio” – ossia a costi e ricavi).
5.
Analisi su base annua e relativo confronto annuo tra
Regione e Trenitalia su risultati previsionali attesi (PEF) e consuntivi di
esercizio (CER).
6.
Adeguamento dei corrispettivi all’indice
d’inflazione ISTAT - FOI reale, riferito all’anno precedente.
7.
Revisione complessiva della “Politica della Qualità
del servizio”:
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previsti standard di puntualità più elevati (passaggio da 88% a 93% di puntualità
attesa entro i 5 minuti; prevista puntualità pari al 96% entro i 15 minuti; 98%
entro i 30 minuti);
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prevista puntualità per singola linea (in precedenza si trattava di una
puntualità media totale di servizio erogato);
-
riferimento standard basato sulla puntualità realmente percepita dai viaggiatori,
inserite fra le cause imputabili a Trenitalia anche cause esterne al Vettore ma
riconducibili alla ferrovia, quali ad esempio criticità di circolazione dovute
alla rete ect.;
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innalzamento tetto massimo delle penali annue (da euro 60.000 annuo a euro 700.000
circa annuo);
-
innalzamento della penale per treni soppressi (passaggio dallo 0.8% allo 0.5% e
riduzione crescente fino a 0.3%);
-
prevista penale per mancato intervento a seguito soppressioni entro un timing
definito per singola Linea;
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previsto sistema di monitoraggio penalità direttamente tramite sistema
informativo RFI (fonte autonoma rispetto al Vettore ferroviario);
-
previste penalità per mancato raggiungimento standard pulizia – decoro e confort
(non previste in precedente contratto).
8.
Sviluppi del sistema tariffario:
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disponibilità a pervenire in tempi brevi alla introduzione di un sistema di “ticketing” elettronico su tutti i mezzi TPL operanti in
Abruzzo,
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disponibilità a procedere, anche a seguito della realizzata integrazione dell’offerta,
verso l’integrazione tariffaria e/o modale;
9.
Agevolazioni tariffarie:
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adozione ai sensi della LR 26/2016 di nuove Tariffe per la mobilità dalle aree
interne individuate dalla DGR 290/2015 ;
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gratuità, ai sensi della procedura prevista dalla DGR 548/2016, per gli
abbonamenti mensili di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
e universitari per gli spostamenti casa – studio, con rimborso dei minori
introiti;
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trasporto gratuito (ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2),
su treni regionali contraddistinti in orario da apposito pittogramma, di una
bicicletta per ogni viaggiatore pagante. I supplementi gratuiti emessi per
consentire l’accesso al treno, saranno validi per percorsi avente origine e
destino all’interno dei confini geografici della regione Abruzzo e verranno
rendicontati da parte di Trenitalia alla Regione e rimborsati fino alla
concorrenza della somma di € 30.000,00 a valere sul residuo del cap.181407
dichiarato sussistente nell’ambito della recente procedura di riaccertamento;
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facoltà, previa informativa alla Regione, di adottare ulteriori titoli
individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale,
o per progetti che favoriscano la mobilità casa – lavoro e casa – scuola e turistica anche in collaborazione con gli
enti locali,
10.
Attività di contrasto all’evasione con sistematicità
dei controlli a bordo e a terra;
11.
Adozione nel mese di novembre 2016 della nuova Carta
dei Servizi con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder interessati, le
rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone
a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi, nel
rispetto dell’articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n° 244.
PRESO
ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;
VISTA la normativa di riferimento;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
1.
di approvare lo Schema di Contratto di Servizio 2015/2023 tra la Regione Abruzzo e
TRENITALIA S.p.A. composto dall’articolato e relativi allegati da 1 a 9
(Allegato “a”);
2.
di dare atto che la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali con le risorse
finanziarie del Fondo Unico Regionale dei Trasporti;
3.
di autorizzare il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti
e Logistica alla sottoscrizione del Contratto di Servizio nel testo allegato;
4.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione
Abruzzo.