Approvazione dello schema di Contratto di Servizio 2015 – 2023 per l’affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale già in concessione a F.S. s.p.a..

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO CHE

-                   a far data dall’anno 2001 la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FS S.p.A;

-                   dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;

-                   Trenitalia è la società del gruppo FSI che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l’azienda “Trasporto” da “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni” con contratto di compravendita  in data 28 novembre 2000;

-                   Trenitalia è in possesso di licenza n. 1 del 23 maggio 2000 rilasciata con DM 73-T per lo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 02/2000 ed ha presentato il Piano Industriale 2017- 2026 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

-                   che in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4 comma 5 del Contratto di Servizio 2009-2014, la Regione in data 30 dicembre 2013 ha provveduto ad inoltrare formale comunicazione a Trenitalia per il mancato tacito rinnovo dell’accordo alle condizioni in esso prescritte e che con il presente Atto intende dare continuità al servizio rinegoziando le modalità di prosecuzione, nelle more di un nuovo affidamento;

 

VISTO il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale definito in particolare dai seguenti provvedimenti:

-                   Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;

-                   Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede l’obbligo per l’Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l’importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;

-                   Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

-                   Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all’art. 61 prevede “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;

-                   articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall’art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

-                   D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del suddetto art. 16-bis della L.135/2012 che definisce  i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L.135/2012;

-                   Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;

-                   Legge Regionale 19 agosto 2016 n.26 recante Provvedimenti urgenti in materia di Trasporto Pubblico Locale;

 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici con il presente atto intende regolare il periodo 2015-2020, in continuità con i servizi del precedente Contratto di Servizio, nonché ulteriori tre anni, fino al 2023, in ragione degli investimenti previsti dal Contratto e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n 1370/2007;

 

DATO ATTO

-                   che le Parti, per l’anno 2015, hanno regolamentato i reciproci rapporti sulla base dello schema a Catalogo di cui al precedente Contratto di Servizio mentre a  partire dal 1° gennaio 2016 intendono adottare un nuovo sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale. In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/07 in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all’espletamento del servizio, ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse, il programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc., le Parti hanno elaborato congiuntamente il Piano Economico Finanziario di cui all’ Allegato 6 al Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 1 gennaio 2015, con riferimento all’intero periodo di  piano, l’ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;

-                   che nell’elaborazione del PEF le Parti hanno utilizzato, come base, i dati di costo e ricavo risultanti del consuntivo 2015 del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo “CER”), trasmesso alla Regione con nota n. 34729 del 21/06/2016, che rappresenta il documento dalle stesse congiuntamente individuato quale miglior strumento per certificare di anno in anno – attingendo ai valori di consuntivo di ciascun esercizio – i costi sostenuti effettivamente per l’espletamento del servizio ed i ricavi registrati oggetto di rendicontazione dei dati di consuntivo in accordo con i principi contabili e di controllo della Società. Il CER, rilasciato di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, riporta l’ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi saldi totali secondo lo stesso schema utilizzato nel PEF e sarà quindi confrontato con quest’ultimo, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, per registrare eventuali scostamenti tra quanto stimato per quello specifico anno (nel PEF) e quanto consuntivato (nel CER);

-                   che il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;

-                   che la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali attingendo le relative risorse finanziarie dal Fondo Unico Regionale dei Trasporti;

-                   che le Parti intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che consenta di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi stessi adeguandoli alle necessità che emergessero;

-                   che le Parti riconoscono l’importanza di affinare ulteriormente nel presente atto il miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell’utenza;

 

DATO ATTO che le Parti pertanto con l’allegato contratto intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni della prosecuzione del rapporto contrattuale con Trenitalia per il periodo 2015 – 2023;

 

DATO ATTO che gli obiettivi primari della Regione sono:

-                   valorizzare il trasporto ferroviario come asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale nel suo complesso al fine di incrementare in modo consistente il numero dei viaggiatori;

-                   rendere l'offerta di trasporto di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n°. 422 più efficiente, attraverso l'integrazione dei servizi dei vettori ferroviari regionali e la razionalizzazione dei programmi di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzando servizi di adduzione e potenziamento rispetto le principali direttrici regionali, come previsto dall’art. 1, comma 8 della L.R. n.26 del 19 agosto 2016; 

-                   tendere alla realizzazione di forme di integrazione anche modale dell’offerta di trasporto ed uniformare il prezzo dei titoli di viaggio ferroviari con quelli dei servizi  automobilistici come previsto dalla citata legge regionale n.26/2016;

-                   garantire un miglioramento della qualità dei servizi ferroviari  integrati offerti ed una più adeguata tutela del cittadino – utente.

 

DATO ATTO che i principali impegni contrattuali assunti dalle parti sono:

1.           Investimenti previsti in autofinanziamento da parte di Trenitalia per euro 27.4 mln mentre il precedente contratto prevedeva il cofinanziamento regionale;

2.           Riorganizzazione a partire dall’orario di dicembre 2016 dei servizi con la realizzazione, per la prima volta, di una effettiva integrazione dei servizi di Trenitalia e quelli della divisione Ferroviaria di T.U.A. S.p.A. sulla direttrice San Vito Lanciano – Pescara – Giulianova – San Benedetto;

3.           Velocizzazione dei servizi:

-                   tratta Pescara – Roma con ingresso alla Stazione Termini di 5 treni veloci, percorrenza h 3,20 circa;

-                   tratta Avezzano – Roma con ingresso alla Stazione Termini di 5 treni veloci, percorrenza h 1,30 circa;

-                   tratta Pescara – L’Aquila 6 treni veloci percorrenza h 2,00 circa;

4.           Nuovo sistema di calcolo del corrispettivo dovuto da Regione (passaggio dal 2016 da consuntivazione economica dei servizi “a catalogo” a sistema di consuntivazione tramite “analisi di tutti gli elementi economici connessi all’espletamento del servizio” – ossia a costi e ricavi).

5.           Analisi su base annua e relativo confronto annuo tra Regione e Trenitalia su risultati previsionali attesi (PEF) e consuntivi di esercizio (CER).

6.           Adeguamento dei corrispettivi all’indice d’inflazione ISTAT - FOI reale, riferito all’anno precedente.

7.           Revisione complessiva della “Politica della Qualità del servizio”:

-                   previsti standard di puntualità più elevati (passaggio da 88% a 93% di puntualità attesa entro i 5 minuti; prevista puntualità pari al 96% entro i 15 minuti; 98% entro i 30 minuti);

-                   prevista puntualità per singola linea (in precedenza si trattava di una puntualità media totale di servizio erogato);

-                   riferimento standard basato sulla puntualità realmente percepita dai viaggiatori, inserite fra le cause imputabili a Trenitalia anche cause esterne al Vettore ma riconducibili alla ferrovia, quali ad esempio criticità di circolazione dovute alla rete ect.;

-                   innalzamento tetto massimo delle penali annue (da euro 60.000 annuo a euro 700.000 circa annuo);

-                   innalzamento della penale per treni soppressi (passaggio dallo 0.8% allo 0.5% e riduzione crescente fino a 0.3%);

-                   prevista penale per mancato intervento a seguito soppressioni entro un timing definito per singola Linea;

-                   previsto sistema di monitoraggio penalità direttamente tramite sistema informativo RFI (fonte autonoma rispetto al Vettore ferroviario);

-                   previste penalità per mancato raggiungimento standard pulizia – decoro e confort (non previste in precedente contratto).

8.           Sviluppi del sistema tariffario:

-                   disponibilità a pervenire in tempi brevi alla introduzione di un sistema di “ticketing” elettronico su tutti i mezzi TPL operanti in Abruzzo,

-                   disponibilità a procedere, anche a seguito della realizzata integrazione dell’offerta, verso l’integrazione tariffaria e/o modale;

9.           Agevolazioni tariffarie:

-                   adozione ai sensi della LR 26/2016 di nuove Tariffe per la mobilità dalle aree interne individuate dalla DGR 290/2015 ;

-                   gratuità, ai sensi della procedura prevista dalla DGR 548/2016, per gli abbonamenti mensili di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e universitari per gli spostamenti casa – studio, con rimborso dei minori introiti;

-                   trasporto gratuito (ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2), su treni regionali contraddistinti in orario da apposito pittogramma, di una bicicletta per ogni viaggiatore pagante. I supplementi gratuiti emessi per consentire l’accesso al treno, saranno validi per percorsi avente origine e destino all’interno dei confini geografici della regione Abruzzo e verranno rendicontati da parte di Trenitalia alla Regione e rimborsati fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 a valere sul residuo del cap.181407 dichiarato sussistente nell’ambito della recente procedura di riaccertamento;

-                   facoltà, previa informativa alla Regione, di adottare ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa – lavoro e casa – scuola  e turistica anche in collaborazione con gli enti locali,

10.        Attività di contrasto all’evasione con sistematicità dei controlli a bordo e a terra;

11.        Adozione nel mese di novembre 2016 della nuova Carta dei Servizi con il coinvolgimento di  tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi, nel rispetto dell’articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

 

VISTA la normativa di riferimento;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

 

1.           di approvare lo Schema di Contratto di Servizio 2015/2023 tra la Regione Abruzzo e TRENITALIA S.p.A. composto dall’articolato e relativi allegati da 1 a 9 (Allegato “a”);

2.           di dare atto che la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali con le risorse finanziarie del Fondo Unico Regionale dei Trasporti;

3.           di autorizzare il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica alla sottoscrizione del Contratto di Servizio nel testo allegato;

4.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Abruzzo.