Omissis
DETERMINA
1.
di rettificate e rinnovare
la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01.11.2016 per uso di
colture erbacee “ a favore del Sig. CRISANTE Antonio nato a Rosciano (PE) il 28.03.1918 e residente a Pescara in Via Roma 138 , a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie
mq 14.600 circa delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in
Comune di Rosciano (PE) distinte sulla
planimetria generale delle concessioni con i numeri 110/a , 111/a , 122/a ,
122/b2 e 122/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della legge 203/82 e
del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 372,28
;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale
n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio
Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo
Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA
medesimo n. RA/0051760 del 27.09.2016 , per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo
Est di Teramo , in sede della notifica
di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0051760
del 27.09.2016 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ; ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è
definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo