Omissis
DETERMINA
1.
Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall ‘
01.11.2016 per uso di colture erbacee “ a favore dei Sig.ri D’INTINO
Marco e Simona nati a Pescara rispettivamente il 17.06.1971 e
09.07.1976 ed ivi residente in Via haon De Revel 6 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq.
3.400 circa della zona del Tratturo L’Aquila –
Foggia in Comune di Rosciano (PE)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 111/b , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà
trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 86,70 ;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale
n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio
Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo
EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n.
RA/0051733/16 del 27.09.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo
EST di Teramo , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione
.
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo EST
di Teramo n. RA/0051733del 27.09.2016 da parte del concessionario , nonché di
quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è
definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo