IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (UE)
17.12.2013 n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
“organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e /CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTI, del succitato
regolamento, gli artt. 152 “Organizzazioni di produttori”, 153 “Statuto delle
organizzazioni di produttori” e in particolare l’art. 154 “Riconoscimento delle
organizzazioni di prodotti” che al paragrafo 2 riporta “Gli Stati membri possono
stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima
del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni
di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in
quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 152”;
VISTO il D.Lgs.
27.05.2005. n. 102 e s.m.i., concernente regolazione dei mercati
agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 38/2003
VISTO il decreto
ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387, recante Disposizioni nazionali in materia
di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di
produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE)
1308/2013;
VISTA la nota prot. n.
0036430 del 19.05.2015 della Direzione Generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica del Mi.P.A.A.F. con cui comunica alle Regioni e
P.A. che:
-
non
è possibile procedere a nuovi riconoscimenti facenti riferimento al solo D.
Lgs. N. 102/2005;
-
è
possibile concedere nuovi riconoscimenti tenendo conto esclusivamente di quanto
disposto dal Reg. (UE) n. 1308/2013;
-
l’utilizzo
di normative nazionali antecedenti, anche se ancora in vigore, con conseguente mancato utilizzo della
normativa comunitaria, si troverebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma,
della Costituzione, tenore del quale “la
podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;
CONSIDERATO che i requisiti e
le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
stabiliti dal D.Lgs. n. 102/2005 sono compatibili con quelli disciplinati dal
Reg. (UE) n. 1308/2013 e in alcuni casi risultano più restrittivi e, pertanto,
soddisfano appieno quanto stabilito dagli artt. 152, 153 e 154;
CONSIDERATO, altresì, il D.M.
n.387/16 che reca disposizioni per l’applicazione del Reg. (UE) 1308/2013,
all’art.2 comma 1 stabilisce che le Regioni riconoscono le OP che operano nei
settori indicati dall’art.1, comma 1 fatto salvo quanto previsto ai successivi
commi 3 e 4;
ACCERTATO, sulla base della
documentazione inviata dalla O.P. “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola”
relativa all’annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 102/2005, il mantenimento del
possesso dei requisiti e delle condizioni di riconoscimento della O.P.
medesima;
RITENUTO, per quanto sopra
riportato, di poter confermare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152,
153, 154, per il settore carni di pollame, l’organizzazione di produttori (già
riconosciuta prima del 1° gennaio 2014) “ALL.COOP. Società Cooperativa
Agricola”, sede legale e amministrativa in via Strada Provinciale, n° 22,
Mosciano Sant’Angelo (TE);
VISTA la L.R. 14.09.99
n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
Per
le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;
- di
confermare il riconoscimento, per il settore carni di pollame,
l’organizzazione di produttori già riconosciuta prima del 1° gennaio 2014 alla
OP “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola”,
sede legale e amministrativa in via Strada Provinciale n° 22, Mosciano
Sant’Angelo (TE), ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152, 153, 154;
- di
fare obbligo alla sopracitata O.P.:
·
dell’osservanza
dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento, pena la revoca dello
stesso;
·
di
inviare annualmente, allo scrivente Servizio, la documentazione relativa al
punto 4 “Controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle
O.P.” di cui alle “Linee Guida per il
Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di
Produttori ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. 3 febbraio 2016 n. 387;
- di
trasmettere il presente provvedimento:
·
alla
O.P. ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola, Pec: allcoop@pec.amadori.it;
·
al
Mi.p.a.a.f. per gli adempimenti di propria competenza, Pec: saq2@pec.politicheagricole.it;
·
al
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e-mail: bura@regione.abruzzo.it .
Avverso
al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR
/Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La
Civita