Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 152,153, 154 – D.Lgs. n. 102/2005 - Settore pataticolo – Conferma riconoscimento organizzazione di produttori: “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola” - Mosciano Sant’Angelo (TE).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante “organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e /CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

           

VISTI, del succitato regolamento, gli artt. 152 “Organizzazioni di produttori”, 153 “Statuto delle organizzazioni di produttori” e in particolare l’art. 154 “Riconoscimento delle organizzazioni di prodotti” che al paragrafo 2 riporta “Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 152”;

           

VISTO il D.Lgs. 27.05.2005. n. 102 e s.m.i., concernente regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 38/2003

           

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387, recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;

           

VISTA la nota prot. n. 0036430 del 19.05.2015 della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Mi.P.A.A.F. con cui comunica alle Regioni e P.A. che:

-                   non è possibile procedere a nuovi riconoscimenti facenti riferimento al solo D. Lgs. N. 102/2005;

-                   è possibile concedere nuovi riconoscimenti tenendo conto esclusivamente di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1308/2013;

-                   l’utilizzo di normative nazionali antecedenti, anche se ancora in vigore,  con conseguente mancato utilizzo della normativa comunitaria, si troverebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione,  tenore del quale “la podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;

 

CONSIDERATO che i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori stabiliti dal D.Lgs. n. 102/2005 sono compatibili con quelli disciplinati dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e in alcuni casi risultano più restrittivi e, pertanto, soddisfano appieno quanto stabilito dagli artt. 152, 153 e 154;

           

CONSIDERATO, altresì, il D.M. n.387/16 che reca disposizioni per l’applicazione del Reg. (UE) 1308/2013, all’art.2 comma 1 stabilisce che le Regioni riconoscono le OP che operano nei settori indicati dall’art.1, comma 1 fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4;

ACCERTATO, sulla base della documentazione inviata dalla O.P. “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola” relativa all’annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 102/2005, il mantenimento del possesso dei requisiti e delle condizioni di riconoscimento della O.P. medesima;

 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di poter confermare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152, 153, 154, per il settore carni di pollame, l’organizzazione di produttori (già riconosciuta prima del 1° gennaio 2014) “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola”, sede legale e amministrativa in via Strada Provinciale, n° 22, Mosciano Sant’Angelo (TE);

 

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i.;

           

DETERMINA

 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;

 

-        di confermare il riconoscimento, per il settore carni di pollame, l’organizzazione di produttori già riconosciuta prima del 1° gennaio 2014 alla OP “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola, sede legale e amministrativa in via Strada Provinciale n° 22, Mosciano Sant’Angelo (TE), ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152, 153, 154;

-        di fare obbligo alla sopracitata O.P.:

·             dell’osservanza dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento, pena la revoca dello stesso;

·             di inviare annualmente, allo scrivente Servizio, la documentazione relativa al punto 4 “Controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P.”  di cui alle “Linee Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di Produttori ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. 3 febbraio 2016 n. 387;

-        di trasmettere il presente provvedimento:

·              alla O.P. ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola, Pec: allcoop@pec.amadori.it;

·              al Mi.p.a.a.f. per gli adempimenti di propria competenza, Pec: saq2@pec.politicheagricole.it;

·              al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e-mail: bura@regione.abruzzo.it .

 

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR /Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita