Reg. (UE) n. 1308/2013 – D. Lgs n.228/2001 - D.Lgs. n. 102/2005 – D.M. n. 85/2007 –  D.M. n. 387 del 03/02/2016 - Revoca riconoscimento Organizzazioni di Produttori – settori vari.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

 

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, concernenete Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle Organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante «Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le Organizzazioni di produttori e loro associazioni, le Organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta»;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 170 e 171, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;

 

VISTI, in particolare, gli artt. 152 “Organizzazioni di produttori”, 153 “Statuto delle organizzazioni di produttori” e l’art. 154 “Riconoscimento delle organizzazioni di prodotti” del succitato regolamento;

 

VISTO Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;

 

VISTE le Linee Guida per l’attuazione delle procedure operative del D.M. 86483/2014;

                                               

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387, recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;

 

VISTE le Linee Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DM 3 febbraio 2016 n. 387;

 

CONSIDERATO CHE:

-                   come stabilito dall’Art. 4 del D.M. 86483 del 24 novembre 2014, le Organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconsociute dalla Regione Abruzzo ai sensi del DLgs n. 102/2005, del DLgs n .228/01 o norme di attuazione dei Regolamenti comunitari, non hanno presentato entro i termini stabiliti la domanda di conferma del riconoscimento di Organizzazione di Produttori; 

 

CONSIDERATO altresì, che lo scrivente Servizio con nota prot. RA 0068820/16 e RA 0068855/16 del 14/10/2016, ha richiesto alle O.P. la documentazione a conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di Organizzazione di Produttore ai sensi del D.Lgs. n° 102/2005, del D.M. n° 85/TRA V/2007 e del Reg. (UE)     n° 1308/2013;

-              come statuitto dall’Art. 5 del D.M. n. 387 del 3 febbraio 2016, le Organizzazioni di Produttori di settori diversi da quello olivicolo e ortofrutticolo riconosciute dalla Regione Abruzzo, non hanno trasmesso entro i termini stabiliti la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni per la conferma del riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

 

ATTESO che, al fine di attivare la procedura di cui all’art. 8 dei Decreti sopra richiamati, il Servizio ha provveduto ad effettuare delle verifiche anche presso la banca dati (Telemaco) del Registro delle Imprese presso le CCIAA di Pescara e L’Aquila;

 

CONSIDERATO che a seguito delle suddette verifiche è stato evidenziato che n. 2 soggetti giuridici, di cui all’allegato elenco,  riconosciuti dalla Regione Abruzzo quali OP per diversi settori produttivi, hanno cessato  l’attività oppure non sono presenti nel sistema;

 

DATO ATTO che i n. 2 soggetti di cui all’allegato elenco, sulla base delle verifiche suddette, non sono più in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento del riconoscimento di OP; 

 

RITENUTO pertanto opportuno revocare il riconoscimento di Organizzazioni di Produttori ai n° 2 soggetti di cui all’elenco di seguito elencate:

 

Num.
Ord.

N. Registro Regionale

Nome O.P.

Indirizzo

Settore Produttivo

Verifica Camera di Commercio

Data Riconoscimento

Delibera G.R.

1

7

A.P.P.O. – Associazione Produttori Olivicoli

Via Del Circuito, 71
PESCARA

Olivicolo

Società Cooperativa

28/12/1984

8433

2

26

A.R.P.O. – Associazione Regionale Ovi-caprini

Piazza Roma, 11
ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)

Ovi-caprino

Solo Come Associazione

03/12/1992

7745

 

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i.;

           

DETERMINA

 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;

 

-                   di revocare il riconoscimento di “Organizzazione di Produttori” ai n° 2 soggetti di cui all’elenco di seguito elencate:

 

Num.
Ord.

N. Registro Regionale

Nome O.P.

Indirizzo

Settore Produttivo

Verifica Camera di Commercio

Data Riconoscimento

Delibera G.R.

1

7

A.P.P.O. – Associazione Produttori Olivicoli

Via Del Circuito, 71
PESCARA

Olivicolo

Società Cooperativa

28/12/1984

8433

2

26

A.R.P.O. – Associazione Regionale Ovi-caprini

Piazza Roma, 11
ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)

Ovi-caprino

Solo Come Associazione

03/12/1992

7745

 

 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-                   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, precisando che la pubblicazione sul BURAT ha valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati;

-                   di trasmettere il presente provvedimento:

·              al Mi.P.A.A.F. per gli adempimenti di propria competenza, Pec: saq2@pec.politicheagricole.it;

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURAT, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita