LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
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il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
"Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e
successive modifiche, ed in particolare l’art. 24, nonché il punto 5 della
tabella A allegata a tali disposizioni, che prevedono l’esenzione o
l’applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati
in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica;
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la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", ed in particolare:
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il comma 126 dell’art. 2, il quale prevede che il Ministero delle Risorse
Agricole e Forestali, ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura;
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il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l’applicazione di una
specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il
riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
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il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 4 del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n.
92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell’applicazione delle aliquote
ridotte o dell’esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
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il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all’articolato ed
all’allegato 1 del decreto sopra richiamato;
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il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226
"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n.57" ed
in particolare l’art. 2, comma 3, che equipara l’imprenditore ittico
all’imprenditore agricolo;
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il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra
ai fini dell’applicazione delle aliquote o dell’esenzione dell’accisa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21
marzo 2014 e dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014;
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il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre
2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte
o dell’esenzione dell’accisa” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016;
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la Deliberazione n. 310 del 09 maggio 2011 con la quale sono stati
determinati gli adeguamenti alle tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina
per l'impiego agevolato in agricoltura nonché le maggiorazioni e le
riassegnazioni rispetto ai parametri contenuti nell’allegato 1 dei citati
Decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002;
PRESO
ATTO che il Decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa” ha dato
facoltà alle Regioni - sentite le Organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche
- di determinare i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle
coltivazioni sotto serra, ed in particolare:
-
a norma dell’art. 1 comma 3, di determinare con appositi atti approvati i
valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima
trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti
nell’allegato 1 del citato Decreto;
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a norma dell’art. 1 comma 4,di determinare i valori relativi alle macchine
alimentate a benzina;
ATTESO altresì che il sopracitato D.M. a norma dell'art. 2 comma 1 lettera a),
b), c), verificate le peculiarità del proprio territorio, dà facoltà alle
Regioni di disporre motivate maggiorazioni alle attribuzioni di cui
all'allegato 1 entro la misura massima del 100% per:
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condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e
degli allevamenti, elevate profondità delle falde da cui attingere e
specificità colturali per l'irrigazione, ordinamenti e tecniche colturali
particolari localmente in uso;
PRESO
ATTO, inoltre, che il decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’8 agosto 2014
e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del
17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016;
CONSIDERATO necessario, sentite le Organizzazioni Professionali agricole e quelle
delle imprese agromeccaniche, adeguare ed integrare
le determinazioni assunte con la citata Deliberazione n. 310 del 09 maggio 2011
in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3,4,5 nonché dall'art.2
comma 1 lettere a),b), c), del D.M. 30 dicembre 2015 attualmente vigente;
RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra illustrate, di provvedere alla
maggiorazione dei valori di cui all’allegato 1 del predetto Decreto così come
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, ed
in particolare di determinare:
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a norma dell’art. 1 comma 3, i valori relativi alla silvicoltura, alle
colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli,
agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1 del citato Decreto;
-
a norma dell’art. 1 comma 4, i valori relativi alle macchine alimentate a
benzina;
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a norma dell’art.2, comma 1 - lett. a), c), e)
motivate maggiorazioni alle attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura
massima del 100% per:
·
condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e
degli allevamenti;
·
elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per
l'irrigazione;
·
ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;
RILEVATO che, a norma dell'art. 4 comma 2, le disposizioni previste da leggi di
stabilità sono automaticamente applicate ai valori contenuti nelle tabelle di
cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO
ATTO che:
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il DM 30 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016 entra in vigore il 1
gennaio 2016;
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che con la presente Deliberazione sono apportate modifiche e adeguamenti
alle tabelle ettarocoltura attualmente in uso;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla determinazione dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa così come
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
PRESO
ATTO, inoltre, che:
UDITO
il Componente la Giunta preposto al Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca che ne propone l’approvazione;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca nonché il Dirigente del Servizio Politiche per
l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali attestano,
sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1.
di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte
integrante del presente dispositivo;
2.
di prendere atto delle disposizioni di cui al D. M. 30/12/2015 del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa pubblicato
nella G. U. n. 50 del 01/03/2016;
3.
di approvare, sulla base di quanto disposto dal sopra citato Decreto, le tabelle dei
consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura con
modificazioni, integrazioni e maggiorazioni dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, come risulta dall’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4.
di inviare il presente al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
5.
di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul BURAT della Regione
Abruzzo;
6.
di rinviare a successivi atti dirigenziali la modifica e/o l’approvazione della
relativa modulistica e di eventuali procedure attuative che potrebbero derivare
dall’applicazione delle nuove normativa nazionali.
ALLEGATO A):
Tabelle dei consumi di gasolio per l’impiego
agevolato in agricoltura ( n. 46 Facciate).