IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA
la L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle
funzioni in materia di aree produttive” con cui è stata istituita l'Azienda
Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata
ARAP;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 44 del 6.10.2016 con cui è stato prorogato l’incarico di Commissario
straordinario dell’ARAP al Sig.
Giampiero Leombroni fino al 30.10.2016;
VISTO in particolare l’art. 11 dello Statuto dell’ARAP che dispone che il Consiglio di
Amministrazione è composto da tre Consiglieri nominati dal Consiglio
regionale scelti tra persone di
comprovata esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e professionale nel
settore industriale, ovvero di particolari capacità nella organizzazione e
nella gestione di Aziende, Enti e Società;
CONSIDERATO che come stabilito dal suindicato articolo , ai sensi del D.P.R. 30
novembre 2012 n. 251 “Regolamento concernente la parita'
di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,
costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12
luglio 2011, n. 120”, almeno un Consigliere deve appartenere al genere meno
rappresentato tra i componenti dell’organo collegiale;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’ARAP;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 142, comma 3 del Regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale, la Conferenza dei Capigruppo,
nella seduta dell’11 dicembre 2014, ha delegato il Presidente del Consiglio a
provvedere con proprio decreto alla nomina dei tre Consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione dell’ARAP;
PRESO
ATTO delle motivate designazioni dei Capigruppo
consiliari, i cui nominativi sono stati individuati dall’Elenco regionale dei
componenti gli organi di amministrazione
ü
Giampiero Leombroni nato a Chieti il 21.05.1946;
ü
Carmen Ranalli nata a Penne (PE) il 19.04.1983;
ü
Giuseppe Savini nato a
Pescara il 10.04.1967
VISTO l’art. art. 5 bis (Cause di esclusione ed incompatibilità) della L.R. 4/2009 ed in particolare:
-
il comma 5, che testualmente recita
“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di
vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti
regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente
regionale.”;
-
il comma 6 che dispone “I soggetti che si trovano nelle condizioni di
incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di
incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a
rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine
di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato
da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico
o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli
obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di
cui rispettivamente ai commi 2 e 3;
VISTE le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni
in materia di inconferibilita' e incompatibilita'
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190” e all’assenza delle cause ostative, previste dalle leggi
vigenti;
DATO
ATTO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha
svolto l’istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono
state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione e la Trasparenza in data
30.11.2016, ;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 7 bis della L.R. 23/2011, al Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda
annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali,
al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico
dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP
compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di
carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli
oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge;
VISTO
l’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95:
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 135 e smi che dispone che l’incarico a personale
in quiescenza è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese
debitamente rendicontati e corrisposti nei limiti fissati dall’organo
competente dell’amministrazione interessata;
RITENUTO
dover provvedere alla nomina dei tre componenti in
seno al Consiglio di Amministrazione dell’ARAP;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
-
di nominare, quali Consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione dell’ARAP, ai
sensi dell’art. 11 dello Statuto:
·
Giampiero Leombroni nato a Chieti il 21.05.1946 con
funzioni di Presidente
·
Carmen Ranalli nata a Penne (PE) il 19.04.1983 con
funzioni di Vice Presidente ;
·
Giuseppe Savini nato a
Pescara il 10.04.1967, componente
-
di dare atto che:
·
i nominati durano in carica 3 esercizi sociali a decorrere dalla data del
presente Decreto;
·
alla presente nomina si applicano le disposizioni della L.R. 12 agosto 2005 ,
n. 27: “ Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione
politica della Regione Abruzzo (legge sullo spoil system)”;
·
al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una
indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante
ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri
previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge;
·
ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica
lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri
regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a
carico dell'ARAP da disposizioni di legge;
·
ai componenti dell’ organo di amministrazione è riconosciuto il rimborso
delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in
apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.
-
di stabilire che al Sig. Leombroni Giampiero, poiché in quiescenza, venga
riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio;
-
di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, con cadenza annuale,
la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni, di inconferibilità
e di incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 della L.R. 4/2009,
anche relativamente alle cause previste dal D.Lgs
39/2013, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al
Servizio competente del Consiglio regionale;
-
di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:
·
ai destinatari dell’atto
·
all’ARAP
e per opportuna conoscenza :
·
al Presidente della Giunta regionale;
·
all’Assessore allo Sviluppo economico della Regione
Abruzzo;
·
al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione,
Ricerca e Università.
-
di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;
Il presente decreto è definitivo e contro di esso è
ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR L’Aquila , entro 60 giorni dalla data di notifica oppure entro 120
giorni con ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato.
IL PRESIDENTE
Giuseppe di Pangrazio