L’AUTORITA’
COMPETENTE
Omissis
DETERMINA
Ai
sensi dell’art. 3.3 delle “Direttive Tecniche” allegate alla Delibera di Giunta
Regionale n. 479 del 14/6/2010, per
tutto quanto esposto
in premessa che
in questa sede
si intende integralmente riportato:
La
ditta Sancarmine Cave srl
con sede in C.so Adriatico n.65, Sant’Egidio alla Vibrata (TE), è autorizzata
alla variante del ripristino ambientale per la cava di ghiaia in località
“Villa Ricci” nel comune di Sant’Omero (TE), in esercizio in base
all’Autorizzazione Comunale n.6512 del 11/7/2016, con scadenza 11/7/20122,
individuata in catasto al Foglio di mappa n. 35 Particelle nn.105p, 276p, del
comune censuario di Sant’Omero (TE), nel rispetto del progetto di “Variante non
Sostanziale al Progetto di Ripristino Ambientale” allegato al presente
provvedimento e munito del visto della Conferenza dei Servizi del 28/9/2016, e
dell’integrazione acquisita in data 25/10/2016 vistata dal Responsabile del
Procedimento, nonché alle seguenti condizioni;
1.
l’impiego dei fanghi di
lavaggio inerti è consentito come sottoprodotto attraverso la completa
certificazione documentale da parte del produttore, ovvero che sia conforme a
tutte le condizioni imposte dall’art. 184 bis, del D.Lgs
n. 152/2006;
2.
le
terre
e rocce da scavo possono essere utilizzate sia in regime di sottoprodotto che
come rifiuto, in conformità alle vigenti leggi in materia e verificato attraverso
la completa certificazione documentale;
3.
la ricostituzione dello strato
superficiale deve essere realizzata con almeno un metro di spessore di terreno
vegetale, idoneo alla coltivazione agricola e debitamente analizzato;
4.
il materiale collocato deve essere
compattato opportunamente al fine di evitare assestamenti del terreno una volta
ultimato il ripristino ambientale;
5.
deve essere mantenuta in vigore
l’attuale garanzia prevista per i ripristino ambientale pari a €150.000,00;
6.
la durata dell’intervento deve essere
pari alla vigenza dell’Autorizzazione Comunale in essere e condotta in
conformità al piano di intervento annuale, attestandone il rispetto in
conformità al progetto approvato allegato all’Autorizzazione Comunale
n.6512/2016, attraverso la certificazione di un tecnico abilitato;
7.
Prima
dell’inizio dei lavori di variante al ripristino deve essere redata una
relazione della qualità ambientale da trasmettere al Servizio Regionale Risorse
del Territorio;
8.
ogni variazione al DSS redatto ai sensi
dell’art.6 del D.Lgs n.624/1996 deve essere
comunicato agli Organi di Vigilanza (Servizio Regionale Risorse del Territorio
e Attività Estrattive – Pescara e Comando Provinciale del Corpo Forestale dello
Stato di Teramo);
9.
deve essere tenuto presso il cantiere
un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti, con fogli timbrati e
numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei materiali conferiti per la verifica annuale da parte degli
Organi di Vigilanza, debitamente validato;
10.
deve essere comunicato preventivamente
ogni eventuale variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei
materiali conferiti o della titolarità dell’attività, al Servizio Regionale
Risorse del Territorio e Attività Estrattive per la predisposizione dei
relativi interventi;
11.
deve essere verificato se la tipologia
del materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di
provenienza, richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre
quelli previsti nel progetto allegato all’istanza in oggetto, tale verifica
debitamente sottoscritta, deve essere riportata sul registro di cui al punto 8)
;
12.
alla chiusura dell’attività di
coltivazione della cava, dovrà essere redatta da parte di un tecnico
abilitato una perizia asseverata che
attesti la regolarità dell’opera eseguita, corredata da una relazione della
qualità ambientale, redatta ai sensi del D.Lvo
152/2006, concordata con l’ARTA;
13.
la quantità annua massima di rifiuti
speciali non pericolosi conferibile nel sito è pari a 9.000 mc, come previsto
nella Relazione Tecnica Integrata allegata al progetto approvato allegato
all’Autorizzazione Comunale n.6512 del 11/7/2016.
14.
La
ditta verificherà, annualmente e a proprie spese, il rispetto del
cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino allegato
all’Autorizzazione Comunale n. 6512/2016. Le date di verifica devono essere
comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le
risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì
trasmesse agli stessi Enti;
L’avvio
dei lavori relativi al progetto di ripristino ambientale in variante, da
comunicare con 15 giorni di preavviso, non è consentito prima che la Ditta
abbia perfezionato l’iscrizione al R.I.P., ai sensi dell’art.5 del D.M.
5/02/1998 e s. m. ed i., con la competente Amministrazione Provinciale e
stipulato la polizza di garanzia prevista.
Restano
ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni e le condizioni contenute nel
all’Autorizzazione Comunale n.6512 del 11/7/2016 e nel progetto ad essa
allegato, integrate dal presente provvedimento.
Il
presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti
dalla legge nonché trasmesso alla Provincia, al Comune e al Corpo Forestale
dello Stato, per quanto di competenza.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco