Cava di ghiaia in località “Villa Ricci” – Comune di Sant’Omero (TE). Ditta Sancarmine Cave s.r.l. – Aut. Com. 6512 del 11/7/2016 Delibera di G.R. n. 479/2010 – Variante progetto di ripristino.

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Ai sensi dell’art. 3.3 delle “Direttive Tecniche” allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 479 del 14/6/2010,  per   tutto  quanto   esposto  in  premessa   che  in  questa   sede  si  intende integralmente  riportato:

 

La ditta Sancarmine Cave srl con sede in C.so Adriatico n.65, Sant’Egidio alla Vibrata (TE), è autorizzata alla variante del ripristino ambientale per la cava di ghiaia in località “Villa Ricci” nel comune di Sant’Omero (TE), in esercizio in base all’Autorizzazione Comunale n.6512 del 11/7/2016, con scadenza 11/7/20122, individuata in catasto al Foglio di mappa n. 35 Particelle nn.105p, 276p, del comune censuario di Sant’Omero (TE), nel rispetto del progetto di “Variante non Sostanziale al Progetto di Ripristino Ambientale” allegato al presente provvedimento e munito del visto della Conferenza dei Servizi del 28/9/2016, e dell’integrazione acquisita in data 25/10/2016 vistata dal Responsabile del Procedimento, nonché alle seguenti condizioni;

 

1.           l’impiego dei fanghi di lavaggio inerti è consentito come sottoprodotto attraverso la completa certificazione documentale da parte del produttore, ovvero che sia conforme a tutte le condizioni imposte dall’art. 184 bis, del D.Lgs n. 152/2006;

2.           le  terre e rocce da scavo possono essere utilizzate sia in regime di sottoprodotto che come rifiuto, in conformità alle vigenti leggi in materia e verificato attraverso la completa certificazione documentale;

3.           la ricostituzione dello strato superficiale deve essere realizzata con almeno un metro di spessore di terreno vegetale, idoneo alla coltivazione agricola e debitamente analizzato;

4.           il materiale collocato deve essere compattato opportunamente al fine di evitare assestamenti del terreno una volta ultimato il ripristino ambientale;

5.           deve essere mantenuta in vigore l’attuale garanzia prevista per i ripristino ambientale pari a €150.000,00;

6.           la durata dell’intervento deve essere pari alla vigenza dell’Autorizzazione Comunale in essere e condotta in conformità al piano di intervento annuale, attestandone il rispetto in conformità al progetto approvato allegato all’Autorizzazione Comunale n.6512/2016, attraverso la certificazione di un tecnico abilitato;

7.           Prima dell’inizio dei lavori di variante al ripristino deve essere redata una relazione della qualità ambientale da trasmettere al Servizio Regionale Risorse del Territorio;

8.           ogni variazione al DSS redatto ai sensi dell’art.6 del D.Lgs n.624/1996 deve essere comunicato agli Organi di Vigilanza (Servizio Regionale Risorse del Territorio e Attività Estrattive – Pescara e Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo);

9.           deve essere tenuto presso il cantiere un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti, con fogli timbrati e numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali conferiti per la verifica annuale da parte degli Organi di Vigilanza, debitamente validato;

10.        deve essere comunicato preventivamente ogni eventuale variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell’attività, al Servizio Regionale Risorse del Territorio e Attività Estrattive per la predisposizione dei relativi interventi;

11.        deve essere verificato se la tipologia del materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di provenienza, richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato all’istanza in oggetto, tale verifica debitamente sottoscritta, deve essere riportata sul registro di cui al punto 8) ;

12.        alla chiusura dell’attività di coltivazione della cava, dovrà essere redatta da parte di un tecnico abilitato  una perizia asseverata che attesti la regolarità dell’opera eseguita, corredata da una relazione della qualità ambientale, redatta ai sensi del D.Lvo 152/2006, concordata con l’ARTA;

13.        la quantità annua massima di rifiuti speciali non pericolosi conferibile nel sito è pari a 9.000 mc, come previsto nella Relazione Tecnica Integrata allegata al progetto approvato allegato all’Autorizzazione Comunale n.6512 del 11/7/2016.

14.        La ditta verificherà, annualmente e a proprie spese, il rispetto del cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino allegato all’Autorizzazione Comunale n. 6512/2016. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;

 

L’avvio dei lavori relativi al progetto di ripristino ambientale in variante, da comunicare con 15 giorni di preavviso, non è consentito prima che la Ditta abbia perfezionato l’iscrizione al R.I.P., ai sensi dell’art.5 del D.M. 5/02/1998 e s. m. ed i., con la competente Amministrazione Provinciale e stipulato la polizza di garanzia prevista.

 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni e le condizioni contenute nel all’Autorizzazione Comunale n.6512 del 11/7/2016 e nel progetto ad essa allegato, integrate dal presente provvedimento.

           

Il presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso alla Provincia, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato, per quanto di competenza.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco