IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383,
“Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo
di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11
recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul
B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000
con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge
11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente
svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e
spirituale;
c.
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico,
sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione Sociale possono
fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso
dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al
richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal
Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione
al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei
Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce
Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla
Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle
organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n.
37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione necessaria per
l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di
convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale
sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30
settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c),
e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta
la cancellazione dal registro regionale;
DATO
ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto
2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati
i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e
ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
-
che tali modelli devono essere necessariamente
utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
-
l’istanza, acquisita
dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al prot.
RA/16775/DPF014 del 26/01/2016
presentata dalla Croce Rossa italiana ,
Comitato Locale di PENNE (PE), alla Sezione prima, Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
-
la documentazione integrativa all’istanza succitata
del 7/10/2016 acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
prot. n. RA/0071323/16/DPF014 del 18.10.2016;
DATO
ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme,
ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata
all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e
la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale,
dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di PENNE (PE), alla Sezione prima, Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che,
con nota acquisita dal Dipartimento per
la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/16775/DPF014 del
26.01.2016 integrata con la nota acquisita agli atti del Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. N.
RA/0071323/16/DPF014 del 18/10/2016 la
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di PENNE (PE) con sede legale nel Comune
di PENNE (PE) in Via Btg Alpini L’Aquila
n. 1- C.F. 02070430687, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b.
di dare atto che il
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata
istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua
alla Sezione Prima, nell’Articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
c.
di iscrivere, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, la Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di PENNE (PE) con sede legale nel Comune di PENNE (PE) in Via Btg Alpini L’Aquila n. 1, C.F. n.
02070430687 alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell’Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
d.
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi
all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di utilizzare ai fini
dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
f.
di disporre la notifica del
presente provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini