IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda presentata dal Signor DI DONATO
Antonello, nato a Casoli (CH) il 23.08.1979, e residente in Casoli (CH)
Via Aventino, n. 57 - Cod. Fisc.
n. DDN NNL 79M23 B985O; Partita IVA n.
02568720698.
VISTA la legge 15 gennaio 1991 n. 30, concernente la
“Disciplina della riproduzione animale”;
VISTO il decreto
ministeriale 13 gennaio 1994 n. 172,
Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
VISTE le procedure
amministrative per l’attuazione, nella
Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione
della Legge 15 gennaio 1991, n. 30;
VISTE le leggi n.
280/1999 e n. 403/2000, concernenti la disciplina della riproduzione animale;
DATO
ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative
primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei
disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare
direttamente i dispositivi normativi nazionali;
RITENUTO, infine, che il
Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione
Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul
BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
VISTO il certificato
attestante l’iscrizione all’Albo
dell’ordine professionale dei Medici Veterinari della provincia di CHIETI;
VISTA la legge regionale
n. 77/99;
DISPONE
l’iscrizione del Signor:
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
||
DI DONATO |
Antonello |
23.08.1979 |
||
Comune di nascita |
Provincia |
Comune di residenza |
Provincia |
|
CASOLI |
CH |
CASOLI |
CH |
|
Via/Località |
N.civico |
C.a.p. |
Codice Fiscale / Partita I.V.A. |
Aventino |
57 |
66043 |
DDN NNL 79M23 B985O 02568720698 |
Titolo di studio |
Telefono |
Medicina Veterinaria |
339 3794755 |
nell’elenco Regionale degli operatori di
inseminazione artificiale Sezione F – VETERINARI;
2. al suddetto operatore è attribuito il
codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:
C |
H |
0 |
3 |
1 |
9 |
F |
3. di
fare obbligo al Sig. DI DONATO
Antonello;
3.1. di rifornirsi di materiale seminale
esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;
3.2. di mantenere in buono stato di
conservazione il materiale seminale;
3.3. di
utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per
l’inseminazione artificiale;
3.4. di
certificare, sugli appositi moduli distribuiti dall’Associazione Regionale
Allevatori D’Abruzzo,
l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o
tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del
proprietario della fattrice;
3.5 di
utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
3.6. di non
suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;
3.7. di
trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta
giorni dalla data di compilazione all’Associazione Regionale Allevatori
D’Abruzzo;
3.8. di
comunicare al Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - della Regione Abruzzo –
Via Catullo 17, 65127 Pescara - preventivamente ogni
variazione dei dati dichiarati nella domanda,
presentata in data 07.10.2016 Protocollo n. RA 0063639/16;
3.9. di
praticare l’inseminazione artificiale per la specie bovina in altrui
allevamenti ricadenti nell’ambito territoriale della regione Abruzzo;
4. di autorizzare il Servizio assistenza
atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione Abruzzo a pubblicare
il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di
trasparenza.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Fausto Fanti