Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per l’integrale ricostruzione (denominata IR3) e l’esercizio di un impianto eolico (facente parte dell’esistente Parco Eolico Alto Vastese), di potenza massima pari a 13.2 MWe, ubicato nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH), loc. “Colle San Silvestro”. Società:  E2i Energie Speciali srl Via Dante, 15 20123 MILANO.

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE

 

Omissis

 

AUTORIZZA

 

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

 

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

 

Art. 1

 

La Società E2i Energie Speciali srl, con sede legale in Milano, Via Dante 15, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 all’integrale ricostruzione (denominata IR3) e all’esercizio di un impianto eolico (facente parte dell’esistente Parco Eolico Alto Vastese), ubicato nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH), loc. “Colle San Silvestro”, e di potenza massima pari a 13.2 MWe, da realizzarsi mediante lo smantellamento dei 24 (ventiquattro) aerogeneratori esistenti e l’istallazione di 4 (quattro) nuovi aerogeneratori, ciascuno di potenza massima pari a 3.3 MWe, con opere connesse ed infrastrutture di rete ricadenti nei Comuni di Castiglione Messer Marino, Montazzoli, Monteferrante e Roio del Sangro (CH) e p.to di connessione alla Rete Elettrica Nazionale nella esistente Stazione Elettrica 150 kV nel Comune di Monteferrante (CH).

 

Art. 2

 

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 05/08/2016 e agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

Gli impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi del 05/08/2016, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. n° 327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

L’autorità competente ai fini espropriativi è l’Amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino (CH).

 

Art. 3

 

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

a.           Prescrizione della Provincia di Chieti – Servizio Concessioni: la Società richiedente, prima dell’eventuale esecuzione dei lavori di “revisione” dei cavidotti esistenti mediante sostituzione e/o aggiunta di nuovi cavi elettrici, dovrà preventivamente provvedere a trasmettere a questa Provincia tutta la documentazione di dettaglio che si rendesse necessario.

b.           Prescrizioni dell’Arta Distretto Provinciale di Pescara per gli aspetti inerenti gli agenti fisici:

1.           In primo luogo, occorre che la ditta proceda ad effettuare una campagna di misure fonometriche post operam (vedi LR n. 23 del 17/07/2007 art. 4 comma 7) mirata alla verifica dell’effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i ricettori considerati nello studio previsionale. Tale campagna, da effettuare seguendo le prescrizioni della citata norma UNI/TS 11143-7, dovrà in particolare verificare l’applicabilità del criterio differenziale (nonché eventualmente il rispetto del relativo valore limite) nel periodo notturno presso i ricettori abitativi più esposti (in primo luogo quelli effettivamente occupati, in particolare l’abitazione “R06”);

2.           Nel momento in cui il Comune coinvolto procederà all’approvazione di un piano di classificazione acustica, la ditta, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della LR n. 23 del 17/07/2017, dovrà comunque verificare la compatibilità delle emissioni rumorose del parco eolico con i valori limite che verranno assegnati alle aree limitrofe, in particolare a quelle occupate dai ricettori considerati nello studio;

3.           In esito alle verifiche fonometriche di cui ai precedenti p.ti, dovranno (ove necessario) essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre le emissioni sonore dell’impianto, per esempio limitando opportunamente la potenza acustica erogata da uno o più aerogeneratori nel periodo notturno.

c.           Prescrizioni dell’Aeronautica Militare:

1.           Per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione area, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con circolare di cui al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000.

2.           Necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.

d.           Prescrizioni di Terna:

1.           il trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e relativamente alle apparecchiature di protezione da istallare sullo stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo Terna, sarà cura del proponente prendere accordi con Terna Dispacciamento – Analisi di Esercizio (Sede Terna Napoli), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio;

2.           prima dell’avvio dei lavori di realizzazione va richiesta a Terna la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

e.           Prescrizioni del Comitato CCR - VIA:

1.           siano rispettate le linee guida regionali riguardo la pendenza del terreno su cui vengono realizzate le piazzole degli aerogeneratori e delle aree di stoccaggio e che sia eseguito un monitoraggio della fauna locale e dell’avifauna in fase di cantiere e post-operam;

2.           la rimozione della vegetazione, al fine di tutelare gli habitat delle specie ornitiche di interesse comunitario ivi nidificanti, potrà avvenire solo tra il primo di agosto ed il 31 di marzo.

f.            Prescrizioni di ENAV: dovrà essere comunicata la data di inizio lavori con un preavviso di almeno tre mesi e contestualmente dovranno essere trasmessi, per ciascun aerogeneratore, i seguenti dati definitivi:

1.           Posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi nel sistema WGS-84;

2.           Altezza massima (torre + raggio pala);

3.           Quota slm al top (altezza massima + quota terreno);

4.           Segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata nel rispetto delle prescrizioni dell’ENAC; si richiede che venga altresì comunicata la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa per il successivo aggiornamento della documentazione aeronautica.

g.           Prescrizioni ENAC:

1.           trattandosi di manufatto di altezza sul livello del terreno maggiore di 100 m (150 m AGL), si prescrive la seguente segnalazione:

a.           Segnaletica diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3): le pale dovranno essere verniciate con tre bande (rossa, bianca e rossa) ciascuna di 6 metri di lunghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 metri delle stesse; la manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita continuamente nel tempo a cura e spese del proprietario dell’impianto;

b.           Segnaletica notturna (rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8.1 lett. C) e 11.9 e 11.12): dovranno essere poste, sulla sommità della navicella del rotore, luci intermittenti di alta intensità (trattandosi di ostacoli di altezza pari o superiore a 1540 mt); dovrà essere altresì prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile;

la responsabilità della segnalazione ed illuminazione degli ostacoli e del mantenimento in efficienza dei sistemi di segnalazione è del titolare dell’oggetto che costituisce ostacolo. Pertanto il titolare del manufatto/impianto dovrà, in caso di avaria dei suddetti sistemi di segnalazione dell’ostacolo, provvede all’immediato ripristino degli stessi e comunicare tempestivamente alla Direzione Aeroportuale di Cagliari, competente per territorio, i tempi previsti per il ripristino e le coordinate WGS-84 del manufatto privo di segnaletica, affinché i suddetti soggetti possano provvedere all’emissione del relativo NOTAM (informazione aeronautica al personale navigante

2.           il proponente dovrà inviare a ENAC e all’ENAV la comunicazione di inizio lavori con almeno 3 mesi di preavviso;

3.           contestualmente alla comunicazione di inizio lavori lo stesso dovrà comunicare a ENAC e a ENAV, per ciascun aerogeneratore, le coordinate WGS84, altezza minima rispetto al piano di posa (torre + raggio pala), quota massima sul livello del mare (altezza massima + quota del terreno), segnalazione ICAO diurna e notturna prescritta e adottata, data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna;

4.           per quanto riguarda la gru mobile necessaria al montaggio delle torri eoliche, delle navicelle e delle pale – non avendo elementi utili in questa fase per determinarne lo sbraccio in altezza – il proponente dovrà, qualora le manovre della stessa superassero i 100 m di altezza dal piano di posa:

a.           comunicare con congruo anticipo la data di inizio impiego della gru, fornendo a ENAC e a ENAV l’altezza rispetto al livello del terreno e la quota sul livello del terreno e la quota sul livello del mare raggiunta dal p.to più alto della gru;

b.           dotare il braccio mobile della gru della segnalazione diurna (rif. RCEA cap. 4, par. 11.3) ed abbassarlo ad ogni fine turno;

c.           in caso di lavori svolti in notturna (da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo l’alba) dotare la sommità del braccio mobile di segnalazione notturna luminosa (rif. RCEA cap. 4, parr. 11.8, 11.9 e 11.12).

5.           il proponente dovrà, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, comunicare formalmente all’Aeronautica Militare le caratteristiche ed i dati tecnici dell’opera, ai fini dell’aggiornamento delle carte aeronautiche.

 

h.           Prescrizioni MISE: l’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo resta in attesa della comunicazione di fine lavori da parte della società E2i Energie Speciali srl, ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione alle opere della Rete Elettrica Nazionale.

 

Art. 4

 

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Castiglione Messer Marino (CH), all’Arta Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Al fine lavori per la realizzazione degli elettrodotti, il Proponente deve dare comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto dalla nota prot.mise n. 127551 del 26/07/2016.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, all’Arta Distretto Provinciale di Chieti e al Sindaco del Comune di Castiglione Messer Marino (CH).

 

Art. 5

 

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Castiglione Messer Marino (CH), all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

 

Art. 6

 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a.           alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b.           alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c.           alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

 

Art. 7

 

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

 

Art. 8

 

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

 

Art. 9

 

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

a.           Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società E2i Energie Speciali srl con sede legale a Milano in Via Dante n° 15, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b.           Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Sabatino Belmaggio