L’AUTORITA’
COMPETENTE
Omissis
AUTORIZZA
Ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
Per
tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art.
1
La Società E2i Energie
Speciali srl, con sede legale in Milano, Via Dante 15, di
seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante
pro-tempore, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 all’integrale ricostruzione
(denominata IR2) e all’esercizio di
un impianto eolico (facente parte dell’esistente Parco Eolico Alto Vastese)
ubicato nel Comune di Schiavi d’Abruzzo (CH), loc.
“Fonte Gelata”, e di potenza massima pari a 13.2 MWe,
da realizzarsi mediante lo smantellamento dei 15 (quindici) aerogeneratori
esistenti e l’istallazione di 4 (quattro) nuovi aerogeneratori, ciascuno di
potenza massima pari a 3.3 MWe, con opere connesse ed
infrastrutture di rete ricadenti nei Comuni di Castiglione Messer Marino,
Montazzoli, Monteferrante, Roio del Sangro e Schiavi d’Abruzzo (CH) e p.to di
connessione alla Rete Elettrica Nazionale nella esistente Stazione Elettrica
150 kV nel Comune di Monteferrante (CH).
Art.
2
Gli
impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto
definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 05/08/2016, agli atti del
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.
Gli
impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi
del 05/08/2016, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti con la conseguenza che, ai sensi del
D.P.R. n° 327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio
equivale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla
dichiarazione di pubblica utilità.
L’autorità
competente ai fini espropriativi è l’Amministrazione comunale di Schiavi
d’Abruzzo (CH).
Art.
3
L’autorizzazione
è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate
nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e
di seguito riportare:
a.
Prescrizione
della Provincia di Chieti – Servizio Concessioni: la Società richiedente, prima
dell’eventuale esecuzione dei lavori di “revisione” dei cavidotti esistenti
mediante sostituzione e/o aggiunta di nuovi cavi elettrici, dovrà
preventivamente provvedere a trasmettere a questa Provincia tutta la
documentazione di dettaglio che si rendesse necessario.
b.
Prescrizioni
dell’Arta Distretto Provinciale di Pescara per gli aspetti inerenti gli agenti
fisici:
1.
In
primo luogo, occorre che la ditta proceda ad effettuare una campagna di misure
fonometriche post operam (vedi LR n. 23 del
17/07/2007 art. 4 comma 7) mirata alla verifica dell’effettivo rispetto dei
valori limite applicabili presso i ricettori considerati nello studio
previsionale. Tale campagna, da effettuare seguendo le prescrizioni della
citata norma UNI/TS 11143-7, dovrà in particolare verificare l’applicabilità
del criterio differenziale (nonché eventualmente il rispetto del relativo
valore limite) nel periodo notturno presso i ricettori abitativi più esposti
(in primo luogo quelli effettivamente occupati, in particolare la struttura
ricettiva “R15” l’abitazione “R19”);
2.
Nel
momento in cui il Comune coinvolto procederà all’approvazione di un piano di
classificazione acustica, la ditta, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della LR n. 23
del 17/07/2017, dovrà comunque verificare la compatibilità delle emissioni
rumorose del parco eolico con i valori limite che verranno assegnati alle aree
limitrofe, in particolare a quelle occupate dai ricettori considerati nello
studio;
3.
In
esito alle verifiche fonometriche di cui ai precedenti p.ti,
dovranno (ove necessario) essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a
ridurre le emissioni sonore dell’impianto, per esempio limitando opportunamente
la potenza acustica erogata da uno o più aerogeneratori nel periodo notturno.
c.
Prescrizioni
dell’Aeronautica Militare:
1.
Per
ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli
ostacoli alla navigazione area, dovranno essere rispettate le disposizioni
impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con circolare di cui al foglio n.
146/394/4422 del 09/08/2000.
2.
Necessità
di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@postacert.difesa.it)
almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.
d.
Prescrizioni
di Terna:
1.
il trasformatore AT/MT dovrà essere
del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e relativamente alle
apparecchiature di protezione da istallare sullo stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità
della Centrale sul sistema di controllo Terna, sarà cura del proponente
prendere accordi con Terna Dispacciamento – Analisi di Esercizio (Sede Terna
Napoli), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio;
2.
prima dell’avvio dei lavori di
realizzazione va richiesta a Terna la soluzione tecnica minima di dettaglio
(STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la
realizzazione degli impianti di rete per la connessione.
e.
Prescrizioni
del Comitato CCR - VIA:
1.
siano rispettate le linee guida
regionali riguardo la pendenza del terreno su cui vengono realizzate le
piazzole degli aerogeneratori e delle aree di stoccaggio e che sia eseguito un
monitoraggio della fauna locale e dell’avifauna in fase di cantiere e post-operam;
2.
la rimozione della vegetazione, al
fine di tutelare gli habitat delle specie ornitiche di interesse comunitario
ivi nidificanti, potrà avvenire solo tra il primo di agosto ed il 31 di marzo.
f.
Prescrizioni
di ENAV: dovrà essere comunicata la data di inizio lavori con un preavviso di
almeno tre mesi e contestualmente dovranno essere trasmessi, per ciascun
aerogeneratore, i seguenti dati definitivi:
1.
Posizione
espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi nel
sistema WGS-84;
2.
Altezza
massima (torre + raggio pala);
3.
Quota
slm al top (altezza massima + quota terreno);
4.
Segnaletica
ICAO (diurna e/o notturna) adottata nel rispetto delle prescrizioni dell’ENAC;
si richiede che venga altresì comunicata la data di effettiva attivazione della
segnaletica luminosa per il successivo aggiornamento della documentazione
aeronautica.
g.
Prescrizioni
ENAC:
1.
trattandosi di manufatto di
altezza sul livello del terreno maggiore di 100 m (150 m AGL), si prescrive la
seguente segnalazione:
a.
Segnaletica
diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3): le pale
dovranno essere verniciate con tre bande (rossa, bianca e rossa) ciascuna di 6
metri di lunghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 metri delle stesse; la
manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita continuamente nel tempo
a cura e spese del proprietario dell’impianto;
b.
Segnaletica
notturna (rif. RCEA Cap. 4, parr.
11.8.1 lett. C) e 11.9 e 11.12): dovranno essere
poste, sulla sommità della navicella del rotore, luci intermittenti di alta
intensità (trattandosi di ostacoli di altezza pari o superiore a 1540 mt);
dovrà essere altresì prevista a cura e spese del proprietario una procedura
manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con
frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento
dell’80% della prevista vita utile;
la responsabilità
della segnalazione ed illuminazione degli ostacoli e del mantenimento in
efficienza dei sistemi di segnalazione è del titolare dell’oggetto che
costituisce ostacolo. Pertanto il titolare del manufatto/impianto dovrà, in
caso di avaria dei suddetti sistemi di segnalazione dell’ostacolo, provvede
all’immediato ripristino degli stessi e comunicare tempestivamente alla
Direzione Aeroportuale di Cagliari, competente per territorio, i tempi previsti
per il ripristino e le coordinate WGS-84 del manufatto privo di segnaletica,
affinché i suddetti soggetti possano provvedere all’emissione del relativo
NOTAM (informazione aeronautica al personale navigante
2.
il proponente dovrà inviare a ENAC e
all’ENAV la comunicazione di inizio lavori con almeno 3 mesi di preavviso;
3.
contestualmente alla
comunicazione di inizio lavori lo stesso dovrà comunicare a ENAC e a ENAV, per
ciascun aerogeneratore, le coordinate WGS84, altezza minima rispetto al piano
di posa (torre + raggio pala), quota massima sul livello del mare (altezza
massima + quota del terreno), segnalazione ICAO diurna e notturna prescritta e
adottata, data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna;
4.
per quanto riguarda la gru mobile necessaria
al montaggio delle torri eoliche, delle navicelle e delle pale – non avendo
elementi utili in questa fase per determinarne lo sbraccio in altezza – il
proponente dovrà, qualora le manovre della stessa superassero i 100 m di
altezza dal piano di posa:
a.
comunicare con congruo
anticipo la data di inizio impiego della gru, fornendo a ENAC e a ENAV
l’altezza rispetto al livello del terreno e la quota sul livello del terreno e
la quota sul livello del mare raggiunta dal p.to più alto della gru;
b.
dotare il braccio mobile
della gru della segnalazione diurna (rif. RCEA cap.
4, par. 11.3) ed abbassarlo ad ogni fine turno;
c.
in caso di lavori svolti in notturna
(da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo l’alba) dotare la sommità del
braccio mobile di segnalazione notturna luminosa (rif.
RCEA cap. 4, parr. 11.8, 11.9 e 11.12).
5.
il proponente dovrà, almeno 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori, comunicare formalmente all’Aeronautica Militare
le caratteristiche ed i dati tecnici dell’opera, ai fini dell’aggiornamento
delle carte aeronautiche.
h.
Prescrizioni
MISE: l’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo resta in attesa della
comunicazione di fine lavori da parte della società E2i Energie Speciali srl, ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto
delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione
alle opere della Rete Elettrica Nazionale.
Art.
4
L’inizio
dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse
all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di
12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’
fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco
del Comune di Schiavi d’Abruzzo (CH), all’Arta Distretto Provinciale di Chieti
la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Al
fine lavori per la realizzazione degli elettrodotti, il Proponente deve dare
comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto
dalla nota prot.mise n. 127551 del 26/07/2016.
Entro
i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta
proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare
esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori
attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale
si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti
nel presente provvedimento.
Quindici
giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data
comunicazione all’Autorità Competente, all’Arta Distretto Provinciale di Chieti
e al Sindaco del Comune di Schiavi d’Abruzzo (CH).
Art.
5
Il
Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di
Schiavi d’Abruzzo (CH), all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto
Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli
impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art.
6
In
caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la
gravità dell'infrazione:
a.
alla diffida, con l'assegnazione di un
termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b.
alla diffida ed alla contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c.
alla revoca dell'autorizzazione ed alla
chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art.
7
Le
attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento
dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo
agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art.
8
La
presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla
costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.
Resta
fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui
sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
Ogni
modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata
dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la
Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto
dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto
esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la
Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per
impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare
l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
La
variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata
all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.
Art.
9
Per
tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa
riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.
a.
Il
presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene
notificato, ai sensi di legge, alla Società E2i Energie Speciali srl con sede legale a
Milano in Via Dante n° 15, nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore;
b.
Il
Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai
soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e
al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del
presente provvedimento.
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Sabatino Belmaggio