IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
A.
di autorizzare, a partire dalla data del presente
provvedimento, i Signori Pavone Italo e Pavone Giuseppino a scaricare, su
suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche,
provenienti dal loro fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in C.da Cartiera nel Comune di Loreto Aprutino PE (i dati
principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella
tabella della narrativa del presente atto);
B.
di stabilire, per la presente autorizzazione, le
seguenti prescrizioni:
1. L'impianto di depurazione da cui proviene
lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
• a quanto descritto nella documentazione
e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione
allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune
territorialmente competente,
• alle prescrizioni contenute nel presente
atto,
• a quanto stabilito dalle norme tecniche
nell’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4
febbraio1977,
• in generale a quanto stabilito
nell'intero corpus normativo vigente.
Qualunque variazione apportata per
qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente,
oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali
vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del
presente atto;
2. in caso di aumento del numero di utenti,
l’impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di dodici (12) abitanti
equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza
dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. n.
152/2006 parte III,
3. la fossa Imhoff,
opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
- ricevere unicamente liquami domestici
senza acque meteoriche,
- essere perfettamente impermeabile,
- essere dotata di comparto di
sedimentazione munito di deflettori,
- essere dotata di comparto di accumulo e
digestione dei fanghi,
- permettere l’uscita in continuo del
liquame chiarificato,
- essere accessibile dall’alto per
verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
- essere munita di idonea tubazione di
ventilazione,
- essere posizionata ad almeno 1 metro dai
muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate
all’acqua potabile e dai confini di proprietà,
- essere svuotata con cadenza almeno
semestrale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria
autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento
dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei
servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza
alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle
relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione,
4. dovrà essere effettuata sull’impianto
complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità
la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno periodicamente
verificati il livello liquido del fitodepuratore, lo
stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali
intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza
prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell’area e della fossa Imhoff, provvedendo all’estrazione dei fanghi e della
crosta nell’interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la
disciplina relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto
alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza. Dovrà essere eseguita
adeguata manutenzione al sistema di fitodepurazione realizzato, alle condizioni
del mezzo filtrante ed alla vegetazione ivi piantumata (pulizia dalle
infestanti, potatura, ecc.), per garantirne l’efficienza depurativa,
5. essere assicurato che i pozzetti di
controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
6. devono essere adottate tutte le misure
necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante
il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);
C. di
specificare che:
- ai sensi di quanto previsto al
terz’ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R.
60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla
data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della
L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica
fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio
(fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell’art. 4 della L.R. 60/2001)
l’allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete
fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo
della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;
D. di
trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di
competenza, il presente provvedimento a:
• Sig. Pavone Italo,
• Sig. Pavone Giuseppino,
• Comune di Loreto Aprutino PE;
E. di
precisare che il presente atto:
• non richiede il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151
del D.Lgs. n. 267/’00, in quanto non comporta impegno
di spesa,
• è rilasciato fatti salvi diritti di
terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa
salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta
di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa
vigente,
• può essere sempre modificato in
relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per
prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
• deve essere conservato agli atti della
ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;
F.
di disporre la pubblicazione del presente atto, per
estratto, sul B.U.R.A.T.;
PRECISA
INOLTRE CHE
1. il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione
di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle
attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione,
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione
delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle
prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La
comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso
di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei
lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema
di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare
in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della
presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso
di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente
interrato e i lavori conclusi,
3. deve essere comunicato, a questa Regione,
la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
4. qualunque interruzione, anche parziale del
funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a
questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc.,
improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che
generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale
provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare
danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare
tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124,
comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
• deve essere richiesta a questa Regione
una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto,
per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di
scarico, derivante da trasferimento dell’attività
dell’insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione
d’uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli
utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche
qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,
• deve essere comunicato a questa Regione
qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci
invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La
Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo
recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,
• per la modifica della titolarità dello
scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o
dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa
Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente
autorizzazione. Quest’ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione
che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea
documentazione comprovante l’avvenuta variazione di titolarità,
• è fatto divieto categorico di utilizzo
di by-pass dell'impianto di trattamento,
• il Titolare, affinché lo scarico non sia
causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
a) garantire che l’impianto sia sottoposto
agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
b) procedere alla valutazione della
compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell’intervento proposto, richiedendo
le eventuali necessarie autorizzazioni,
• è rinviata alla competenza e
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di LORETO APRUTINO PE la
valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli
abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
• si procederà, in caso d'inosservanza
alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità
delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già
specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
1) alla diffida assegnando un termine entro
il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
2) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente;
3) alla revoca dell’autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la
salute e/o l’ambiente.
Contro
il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di
comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione
individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal
giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Giancarlo Misantoni