Approvazione della graduatoria regionale dei medici pediatri di libera scelta valida per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 15 comma 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (di seguito anche ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i., di cui all’Intesa rep. n. 94/CSR del 29 luglio 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

VISTO in particolare l’art. 15, comma 1, del predetto Accordo che prevede che i pediatri da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dallo stesso atto sono tratti da graduatorie uniche per titoli predisposte annualmente a livello regionale;

 

RICHIAMATO l’art. 16 dell’ACN, che stabilisce i titoli valutabili per la formazione delle graduatorie e i criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi;

 

CONSIDERATO che, a termini dell’art. 15, commi 8 e 9 dell’ACN:

-            la graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione, per consentire agli interessati, entro i 30 giorni dalla pubblicazione, di presentare all’Assessorato regionale alla sanità le istanze di riesame della loro posizione;

-            la graduatoria regionale è approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, in via definitiva, entro il 31 dicembre, ed ha validità di un anno a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo;

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n° 790 del 04.11.2013, che stabilisce di “fissare il termine di permanenza di iscrizione dei Medici pediatri nella graduatoria regionale in anni 2 (due) a partire da quello successivo alla domanda di primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo”;

 

RILEVATO che la graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 dell’ACN, previa istruttoria di n° 121 pratiche relative alle istanze presentate dai medici specialisti pediatri;

 

DATO ATTO che nell’esame delle pratiche si è dovuto tener conto dei pareri forniti dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) in caso di dubbi interpretativi posti in materia di attribuzione e  valorizzazione dei punteggi (pareri liberamente consultabili sul sito internet della SISAC – FAQ relative agli articoli 16 e 17 del vigente ACN) e precisamente:

1.      Prot. n. 1901/2007 del 19 giugno 2007 come integrato con parere pubblicato il 6 maggio 2011, che stabilisce, ai fini del punteggio di cui all'art. 16, comma 1, punto II lettere a) e)  f) che  l'"attività di specialista pediatra" attiene alla sola attività svolta in qualità di pediatra, qualifica che si acquisisce tanto ai fini del rapporto convenzionale, quanto ai fini del rapporto di pubblico impiego o libero professionale solo disponendo di un diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti. Il mero svolgimento dell'attività medica nell'ambito di un reparto pediatrico non può determinare l'automatica acquisizione della qualifica di pediatra che, come detto, consegue esclusivamente al titolo di specializzazione’; ‘il punteggio di cui all'art. 16, comma 1, lett. f può essere assegnato, qualunque sia la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro, tassativamente allorquando l'attività venga svolta da medico in possesso della qualifica di pediatra’;

2.      Prot. n. 2195/2007 del 19 novembre 2007 che stabilisce, ‘con riferimento al punteggio in presenza di attività di pediatria, svolta a qualsiasi titolo, presso strutture sanitarie pubbliche, che il servizio prestato dal medico pediatra è valutabile, ai sensi dell'art. 16, c. 1, p. II, lett. f) e concorre pertanto alla determinazione della graduatoria regionale, solo se svolto presso un Istituto avente natura giuridica pubblica’.

(Il quesito, che conclude in senso generale per l’esclusività della natura giuridica pubblica, è riferito al caso di servizio svolto presso gli IRRCS, che possono avere natura giuridica sia privata che pubblica);

3.      Prot. n. 309/2013 del 10 aprile 2013, relativo al punteggio attribuibile, ai sensi dell'art. 16, c. 1, punto I, lett. f) del vigente ACN di pediatria, per tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del 18 aprile 1975: in ordine al quale ‘deve necessariamente intendersi il tirocinio pratico introdotto e reso obbligatorio con L. 18 aprile 1975, n. 148, propedeutico all'abilitazione al concorso pubblico per l'assunzione del personale sanitario medico presso gli enti ospedalieri. Tale normativa ha trovato applicazione sino alla novella legislativa in materia intervenuta con D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e più compiutamente esplicitata mediante regolamento di dettaglio emanato con D.M. 30 gennaio 1982’; pertanto non può essere assegnato ‘il prescritto punteggio ai sensi dell'art. 16, c.1, p. I, lett. f) dell'ACN 15 dicembre 2005 e smi a periodi di mero tirocinio esulanti dalle fattispecie tassativamente previste, ed eventualmente praticati al di fuori dell'arco temporale definito’;

4.      Prot. n. 29/2008 del 16 gennaio 2008, che rileva, sempre ai fini della attribuzione di punteggio,  che ‘l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", stabilisce per il medico pediatra l'incompatibilità a svolgere le attività previste in regime convenzionale qualora "sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario.... Nel caso di sostituzioni valgono le medesime incompatibilità fissate per l'instaurazione del rapporto convenzionale.’

 

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, come interpretati della SISAC, si è provveduto ad escludere la relativa valorizzazione, laddove precedentemente effettuata, in caso di:

-        svolgimento di attività di “pediatra” in mancanza della specializzazione o titolo equipollente;

-        svolgimento di servizi presso strutture aventi natura giuridica privata, ancorchè accreditate con il Servizio sanitario nazionale o ricadenti nelle tipologie di cui all’art. 4 del D. Lgs. 502/1992;

-        tirocinio svolto al di fuori della previsione di cui alla L. 148/1975;

-        attività di specialista pediatra, svolta anche in forma di sostituzione, in presenza di una condizione di incompatibilità derivante dall’essere titolare di rapporto di lavoro dipendente, pubblico e privato, anche precario, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN e dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con l’effetto di modificare il punteggio conferito ai medici pediatri che versassero in una delle predette fattispecie;

 

DATO ATTO del fatto che, nel corso dell’istruttoria, laddove le dichiarazioni degli istanti potessero dare adito a dubbi sulla natura o sulla durata del servizio valutabile, e in generale nei casi dubbi, il Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, i controlli ritenuti necessari presso gli Enti o le strutture in cui i servizi sono stati resi;

 

EVIDENZIATO, altresì che l’istruttoria condotta sulle pratiche agli atti ha consentito di verificare l’esistenza di alcuni errori materiali nel computo dei punteggi attribuiti ai medici interessati nelle precedenti annualità, per i quali si è dovuto procedere a correzione;

 

CONSIDERATO che, il riesame istruttorio condotto sulle pratiche per le ragioni espresse nei precedenti capoversi, comporterebbe anche la variazione di quelli attribuiti nella graduatoria approvata per il corrente anno 2016, pubblicata sul BURA n° 144 Speciale dell’ 18.12.2015;

 

DATO ATTO tuttavia che, poiché la graduatoria approvata per l’anno 2016, valida fino al 31.12.2016 (art. 15 comma 10 dell’ACN), non è stata sino ad ora utilizzata per la copertura di ambiti territoriali carenti ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) dello stesso ACN, alla modifica si provvederà, nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, nell’ipotesi in cui si verifichino le condizioni per il predetto utilizzo;

 

PRECISATO che con mail del 25 maggio 2016, acquisita al prot. n° 124765 del 31.05.2016,  l’Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti ha comunicato che il Dr. Angelozzi Bartolomeo è titolare di convenzione per la pediatria di l.s. a decorrere dal 1 settembre 2015, e che conseguentemente deve essere cancellato dalla graduatoria regionale;

 

RITENUTO pertanto, di procedere, secondo quanto previsto dell’art. 16 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, all’approvazione della graduatoria dei pediatri di cui all’elenco allegato alla presente determinazione ed alla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

-            di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 comma 8 del vigente Accordo Collettivo Nazionale, la graduatoria unica regionale per la pediatria di libera scelta valevole per l’anno 2017, redatta secondo i titoli ed i criteri di valutazione previsti dall’art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009, così come risulta dall'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-            di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15, comma 8, del citato Accordo Collettivo Nazionale;

-            di precisare che entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici specialisti pediatri interessati possono presentare motivata istanza in carta libera per il riesame della loro posizione in graduatoria, inviandola con PEC al seguente indirizzo: dpf015@pec.regione.abruzzo.it o con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

·             Dipartimento per la Salute e il Welfare

Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria

Via Conte di Ruvo n° 74

65127 PESCARA;

-            di precisare, in relazione al punto precedente, che coloro che si avvalgano della facoltà di trasmettere una raccomandata A.R. e non siano in possesso di un proprio indirizzo PEC dovranno dotarsene ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini delle successive comunicazioni con la Pubblica Amministrazione;

-            di riservare a successivo provvedimento, a termini dell’art. 15, comma 9 del vigente Accordo, l’approvazione in via definitiva della graduatoria unica regionale per la pediatria di libera scelta.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Crocco

 

Segue Allegato