IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’Accordo
Collettivo Nazionale (di seguito anche ACN) per la disciplina dei rapporti con
i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i., di cui
all’Intesa rep. n. 94/CSR del 29 luglio 2009 della Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO in particolare
l’art. 15, comma 1, del predetto Accordo che prevede che i pediatri da
incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dallo stesso atto
sono tratti da graduatorie uniche per titoli predisposte annualmente a livello
regionale;
RICHIAMATO l’art. 16
dell’ACN, che stabilisce i titoli valutabili per la formazione delle
graduatorie e i criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi;
CONSIDERATO che, a termini
dell’art. 15, commi 8 e 9 dell’ACN:
-
la graduatoria è resa pubblica entro
il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione, per consentire agli
interessati, entro i 30 giorni dalla pubblicazione, di presentare
all’Assessorato regionale alla sanità le istanze di riesame della loro
posizione;
-
la graduatoria regionale è approvata
e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, in via definitiva, entro
il 31 dicembre, ed ha validità di un anno a decorrere dal 1 gennaio dell’anno
successivo;
RICHIAMATA la Deliberazione
di G.R. n° 790 del 04.11.2013, che stabilisce di “fissare il termine di
permanenza di iscrizione dei Medici pediatri nella graduatoria regionale in
anni 2 (due) a partire da quello successivo alla domanda di primo inserimento,
ovvero da quello dell’ultima istanza di integrazione titoli trasmessa alla
Regione Abruzzo”;
RILEVATO che la
graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 dell’ACN,
previa istruttoria di n° 121 pratiche relative alle istanze presentate dai
medici specialisti pediatri;
DATO ATTO che nell’esame
delle pratiche si è dovuto tener conto dei pareri forniti dalla Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) in caso di dubbi interpretativi posti
in materia di attribuzione e
valorizzazione dei punteggi (pareri liberamente consultabili sul
sito internet della SISAC – FAQ relative agli articoli 16 e 17 del vigente ACN)
e precisamente:
1. Prot. n.
1901/2007 del 19 giugno 2007 come integrato con parere pubblicato il 6 maggio
2011, che stabilisce, ai fini del punteggio di cui all'art. 16, comma 1, punto
II lettere a) e) f) che l'"attività di specialista pediatra"
attiene alla sola attività svolta in qualità di pediatra, qualifica che si
acquisisce tanto ai fini del rapporto convenzionale, quanto ai fini del
rapporto di pubblico impiego o libero professionale solo disponendo di un
diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti. Il mero
svolgimento dell'attività medica nell'ambito di un reparto pediatrico non può
determinare l'automatica acquisizione della qualifica di pediatra che, come
detto, consegue esclusivamente al titolo di specializzazione’; ‘il punteggio di
cui all'art. 16, comma 1, lett. f può essere
assegnato, qualunque sia la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro,
tassativamente allorquando l'attività venga svolta da medico in possesso della
qualifica di pediatra’;
2. Prot. n.
2195/2007 del 19 novembre 2007 che stabilisce, ‘con riferimento al punteggio in
presenza di attività di pediatria, svolta a qualsiasi titolo, presso strutture
sanitarie pubbliche, che il servizio prestato dal medico pediatra è valutabile,
ai sensi dell'art. 16, c. 1, p. II, lett. f) e
concorre pertanto alla determinazione della graduatoria regionale, solo se
svolto presso un Istituto avente natura giuridica pubblica’.
(Il quesito, che conclude in senso
generale per l’esclusività della natura giuridica pubblica, è riferito al caso
di servizio svolto presso gli IRRCS, che possono avere natura giuridica sia
privata che pubblica);
3. Prot. n.
309/2013 del 10 aprile 2013, relativo al punteggio attribuibile, ai sensi
dell'art. 16, c. 1, punto I, lett. f) del vigente ACN
di pediatria, per tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del
18 aprile 1975: in ordine al quale ‘deve necessariamente intendersi il
tirocinio pratico introdotto e reso obbligatorio con L. 18 aprile 1975, n. 148,
propedeutico all'abilitazione al concorso pubblico per l'assunzione del
personale sanitario medico presso gli enti ospedalieri. Tale normativa ha
trovato applicazione sino alla novella legislativa in materia intervenuta con
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e più compiutamente esplicitata mediante
regolamento di dettaglio emanato con D.M. 30 gennaio 1982’; pertanto non può
essere assegnato ‘il prescritto punteggio ai sensi dell'art. 16, c.1, p. I, lett. f) dell'ACN 15 dicembre 2005 e smi
a periodi di mero tirocinio esulanti dalle fattispecie tassativamente previste,
ed eventualmente praticati al di fuori dell'arco temporale definito’;
4. Prot. n. 29/2008
del 16 gennaio 2008, che rileva, sempre ai fini della attribuzione di punteggio, che
‘l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in
materia di finanza pubblica", stabilisce per il medico pediatra
l'incompatibilità a svolgere le attività previste in regime convenzionale
qualora "sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico
o privato, anche precario.... Nel caso di sostituzioni valgono le medesime
incompatibilità fissate per l'instaurazione del rapporto convenzionale.’
RILEVATO che, in
applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, come interpretati della
SISAC, si è provveduto ad escludere la relativa valorizzazione, laddove precedentemente
effettuata, in caso di:
- svolgimento di attività di “pediatra” in
mancanza della specializzazione o titolo equipollente;
- svolgimento di servizi presso strutture
aventi natura giuridica privata, ancorchè accreditate
con il Servizio sanitario nazionale o ricadenti nelle tipologie di cui all’art.
4 del D. Lgs. 502/1992;
- tirocinio svolto al di fuori della
previsione di cui alla L. 148/1975;
- attività di specialista pediatra, svolta
anche in forma di sostituzione, in presenza di una condizione di
incompatibilità derivante dall’essere titolare di rapporto di lavoro
dipendente, pubblico e privato, anche precario, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN
e dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con l’effetto di
modificare il punteggio conferito ai medici pediatri che versassero in una
delle predette fattispecie;
DATO ATTO del fatto che,
nel corso dell’istruttoria, laddove le dichiarazioni degli istanti potessero
dare adito a dubbi sulla natura o sulla durata del servizio valutabile, e in
generale nei casi dubbi, il Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale -
Medicina Convenzionata e Penitenziaria ha provveduto ad effettuare, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, i controlli ritenuti necessari presso gli Enti o le strutture
in cui i servizi sono stati resi;
EVIDENZIATO, altresì che
l’istruttoria condotta sulle pratiche agli atti ha consentito di verificare l’esistenza
di alcuni errori materiali nel computo dei punteggi attribuiti ai medici
interessati nelle precedenti annualità, per i quali si è dovuto procedere a
correzione;
CONSIDERATO che, il riesame
istruttorio condotto sulle pratiche per le ragioni espresse nei precedenti
capoversi, comporterebbe anche la variazione di quelli attribuiti nella
graduatoria approvata per il corrente anno 2016, pubblicata sul BURA n° 144
Speciale dell’ 18.12.2015;
DATO ATTO tuttavia che,
poiché la graduatoria approvata per l’anno 2016, valida fino al 31.12.2016
(art. 15 comma 10 dell’ACN), non è stata sino ad ora utilizzata per la
copertura di ambiti territoriali carenti ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) dello stesso ACN, alla modifica si provvederà, nel
rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, nell’ipotesi
in cui si verifichino le condizioni per il predetto utilizzo;
PRECISATO che con mail del
25 maggio 2016, acquisita al prot. n°
124765 del 31.05.2016, l’Azienda USL
Lanciano-Vasto-Chieti ha comunicato che il Dr. Angelozzi
Bartolomeo è titolare di convenzione per la pediatria di l.s.
a decorrere dal 1 settembre 2015, e che conseguentemente deve essere cancellato
dalla graduatoria regionale;
RITENUTO pertanto, di
procedere, secondo quanto previsto dell’art. 16 del vigente ACN per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta,
all’approvazione della graduatoria dei pediatri di cui all’elenco allegato alla
presente determinazione ed alla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:
-
di approvare, ai sensi e per
gli effetti dell’art.15 comma 8 del vigente Accordo Collettivo Nazionale, la
graduatoria unica regionale per la pediatria di libera scelta valevole per
l’anno 2017, redatta secondo i titoli ed i criteri di valutazione previsti
dall’art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009, così come risulta
dall'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
-
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 15, comma 8, del citato Accordo Collettivo Nazionale;
-
di precisare che entro 30 giorni dalla pubblicazione i
medici specialisti pediatri interessati possono presentare motivata istanza in carta
libera per il riesame della loro posizione in graduatoria, inviandola con PEC
al seguente indirizzo: dpf015@pec.regione.abruzzo.it o con raccomandata A.R.,
al seguente indirizzo:
·
Dipartimento
per la Salute e il Welfare
Servizio Assistenza Distrettuale
Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria
Via Conte di Ruvo n° 74
65127 PESCARA;
-
di precisare, in relazione al punto precedente, che
coloro che si avvalgano della facoltà di trasmettere una raccomandata A.R. e
non siano in possesso di un proprio indirizzo PEC dovranno dotarsene ai sensi
dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge
28 gennaio 2009, n. 2, ai fini delle successive comunicazioni con la Pubblica
Amministrazione;
-
di riservare a successivo provvedimento, a termini
dell’art. 15, comma 9 del vigente Accordo, l’approvazione in via definitiva
della graduatoria unica regionale per la pediatria di libera scelta.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa Maria Crocco