IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n. 6/2012
“Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni
agricole della Regione Abruzzo”, in particolare l’art. 1, comma 2 il quale
stabilisce che: “Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene ed
incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di
certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilità delle produzioni
agroalimentari abruzzesi mediante la concessione di un marchio comunitario
collettivo al fine di:
a.
garantire ai consumatori
finali le informazioni sull’origine delle materie prime, sulle caratteristiche
qualitative possedute dai prodotti e sull’identità degli operatori;
b.
favorire la formazione
degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;
c.
favorire l’eventuale accesso
ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo
dell’associazionismo”;
VISTA la deliberazione
di Giunta Regionale n. 879 del 17 dicembre 2012, modificata con D.G.R. n.
902/2013, con la quale:
- è stato approvato il Regolamento d'Uso
del Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”, al fine di
individuare le produzioni agricole che posseggono caratteristiche qualitative
"distinte" più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa
vigente per prodotti della stessa categoria e le aziende agricole ed
agroalimentari che aderiscono al sistema di controllo istituito;
- è stato approvato il "Logo"
che individua il marchio di qualità collettivo comunitario con la dicitura
“Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”;
VISTO l’art. 6 del
Regolamento d’Uso del marchio collettivo “Qualità Controllata dalla Regione
Abruzzo” che stabilisce, tra l’altro, che:
“I
disciplinari di produzione per la concessione del Marchio devono:
a. Definire le caratteristiche del prodotto
individuate per la concessione del marchio, in conformità a quanto previsto
dell'articolo 5;
b. Indicare se e con quali modalità, conformi
e compatibili con la disciplina comunitaria di settore, il richiedente l'uso
del marchio dovrà fornire al consumatore le informazioni relative all'origine
del prodotto o delle materie prime e dimostrarne la correttezza;
c. Garantire l'identificazione e la
rintracciabilità del prodotto, tenuto conto di quanto previsto dalla Norma ISO
22005;
d. Specificare, ove necessario, le modalità
di applicazione del marchio collettivo;
e. Essere predisposti in conformità alle
norme UNI EN ISO di riferimento per la elaborazione formale della
documentazione dei sistemi per la qualità e dei piani di controllo;
f. Indicare la modulistica allegata al
disciplinare;
g. Indicare, relativamente ai controlli, la
possibilità o meno, per le aziende interessate di avvalersi di Organismi terzi
accreditati a norma EN 45011, per alcuni o tutti i controlli necessari per
ottenere e mantenere la concessione d'uso del marchio.
DATO ATTO:
- Che con
la deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 29 aprile 2013 è
stato approvato il documento “Modalità di funzionamento del Comitato Tecnico
Regionale a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni
agricole della Regione Abruzzo – L.R. n° 6/2012” il quale definisce tra l’altro
che il Comitato Tecnico svolge “la funzione consultiva e di supporto
tecnico-scientifico sulla valutazione delle proposte dei disciplinari di
produzione presentate al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca”;
- Che con la Determinazione del Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca n.DPD/174/2016 del 02 novembre 2016 sono stati nominati i
componenti del Comitato Tecnico Regionale a sostegno della qualità e della
tracciabilità delle produzioni agricole della regione Abruzzo di cui alla LR n.
6/2012;
CONSIDERATO che il Servizio
Promozione delle Filiere, in ottemperanza agli adempimenti di cui alla DGR n. 400
del 27.05.2015 e DPD019/52 del 27.10.2015 (Piano delle prestazioni anno 2015),
ha provveduto a predisporre uno “Schema per la elaborazione di un disciplinare
di prodotto in conformità con la LR n.6/2012”, che risponde pienamente a quanto
stabilito dall’art. 6 del Regolamento d’Uso del marchio collettivo “Qualità
Controllata dalla Regione Abruzzo”;
RITENUTO opportuno
procedere all’approvazione dello “Schema per la elaborazione di un disciplinare
di prodotto in conformità con la LR n.6/2012”, che allegato alla presente sotto la lettera A) ne forma
parte integrante e sostanziale, al fine di poter avviare le attività funzionali
alla gestione del Marchio Collettivo comunitario denominato “Qualità
Controllata dalla Regione Abruzzo” a favore delle produzioni agroalimentari
abruzzesi di cui alla LR n. 6/2012;
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;
DETERMINA
Per
tutto quanto contenuto in premessa:
-
di approvare lo “Schema per la elaborazione di un
disciplinare di prodotto in conformità con la LR n.6/2012”, che allegato
alla presente sotto la lettera A) ne
forma parte integrante e sostanziale, al fine di poter avviare le attività
funzionali alla gestione del Marchio Collettivo comunitario denominato “Qualità
Controllata dalla Regione Abruzzo” a favore delle produzioni agroalimentari
abruzzesi di cui alla LR n. 6/2012;
-
di pubblicare il presente provvedimento sul sito della
regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché, in forma integrale e
con il relativo allegato, sul BURAT;
·
Allegato
A): “Schema per la elaborazione di un disciplinare di prodotto in conformità
con la LR n.6/2012”, composto di n.11 facciate.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita