D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. – Ditta Terra Verde S.r.l. – Via delle Industrie, 10 – Loc. Piano di Sacco – Città Sant’Angelo (PE). Determinazione n. DR4/27 del 02.03.2012 inerente “Autorizzazione regionale alla realizzazione e la gestione di un impianto recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13 – R3 e R1 dell’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  – Provvedimenti.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.      di disporre a parziale modifica della autorizzazione regionale n. DR4/27 del 02.03.2012 che la Ditta Terra Verde S.r.l. sospenda gli ingressi dei rifiuti da avviare alla linea di produzione CDR, operazioni gestionali R13/R3, riducendoli nei liniti di giacenza massima  pari a 2.000 t/a;

2.      di stabilire che in merito all’impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13-R3 dell’Allegato C alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la produzione di Combustibile Solido Secondario – CSS (precedentemente denominato CDR) in parte in uso al gassificatore (impianto di recupero energia R1 - inattivo) e in parte per cessioni a terzi, con il presente provvedimento la riduzione delle potenzialità di trattamento da 15.000 t/a a 2.000 t/a, a far data dalla notifica del presente provvedimento;

3.      di prescrivere che la Ditta in oggetto provveda, entro il termine improrogabile del 30.11.2016, ad ottemperare a quanto riportato al precedente punto 1);

4.      di prescrivere alla Ditta Terra Verde S.r.l. la produzione del Certificato Prevenzione Incendi e il Certificato di agibilità dell’impianto entro il 30.11. 2016;

5.      di precisare che la prosecuzione dell’esercizio delle attività di cui al punto 2) è comunque condizionata all’esito dell’esame della documentazione indicata al precedente punto 4); il SGR, in tal senso, procederà ad una specifica istruttoria in merito di detta documentazione e, in caso favorevole, sarà adottato uno specifico nulla-osta per il proseguo per le fasi R13 e R3 per una potenzialità totale di 2000 t/a;

6.      di stabilire che la ditta produca entro il termine di  30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, apposita relazione di dettaglio, contente l’elenco dei CER da gestire, le potenzialità istantanee, le potenzialità annue e le fasi di gestione ad essi connesse, in merito a tale documento il Servizio Gestione Rifiuti provvederà ad acquisire parere tecnico da parte del competente Distretto provinciale dell’ARTA di Chieti;

7.      di stabilire che la Ditta in oggetto, alla scadenza delle garanzie finanziarie previste alla data del 28.04.2017 produca apposita polizza fideiussoria commisurata alle fasi e alla riduzione della potenzialità dell’impianto, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;

8.      di confermare la sospensione dell’ attivazione della linea “gassificatore” con riserva di riesame giusta prescrizione indicata al punto 9) della determinazione n. DR4/27 del 02.03.2012; 

9.      di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;

10.    di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11.    di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

12.    di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Città Sant’Angelo (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, al Comando VV.FF. di Pescara;

13.    di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini