IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
1. di
adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013, l’atto endo-procedimentale per l’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.), da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del
titolo in conformità con quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 59/2013, per
lo stabilimento dell’impresa AZIENDA AGRICOLA LUPINETTI ELDA sito in C.da Collemaggio n. 58 nel Comune di Penne (PE)
relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
• autorizzazione agli scarichi di cui al
capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006,
2. di
specificare che l’A.U.A. è subordinata all’osservanza della normativa di
settore e delle prescrizioni tecnico – gestionali riportate negli allegati:
a) Allegato scarichi (prot.
RA 55038 del 29/09/2016),
3. di
definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di
autocontrollo, a cura dell’impresa, così come specificato, per ciascuna matrice
ambientale, nel rispettivo allegato;
4. di
specificare che in materia di sanzioni si fa rifermento alle norme
settoriali;
5. di
disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;
Ai
sensi dell’articolo 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha
una durata di 15 (quindici anni) che
decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all’impresa da parte del
SUAP competente, essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente
alla documentazione presentata a corredo dell’istanza (relazione tecnica schemi
impiantistici, planimetrie, ecc.) e delle eventuali integrazioni, a
disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli.
La
Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 5, del D.P.R.
59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza,
ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
L’impresa
che intenda effettuare modifiche dell’attività e/o dell’impianto è tenuta a
rispettare quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
La
domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata al SUAP
competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate
all’art. 5 del D.P.R. 59/2013.
Nel
caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale Lupinetti
Elda) all’impresa è fatto obbligo di comunicare detta
modifica.
Eventuali
autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto di questo atto
cessano di essere validi al momento in cui la presente
A.U.A. diventa vigente.
Si
dispone la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale,
in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il
titolo all’impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito
elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:
• Regione Abruzzo, Servizio Politica
Energetica, Qualità dell’Aria, SINA,
• Comune di Penne (PE),
per l’esercizio delle
loro rispettive funzioni e competenze.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Sabatino Belmaggio