IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e
che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:
A.
di
autorizzare, a partire dalla data del presente
provvedimento, l’ACA SpA, nelle persone degli Ingg. Lorenzo Livello e
Bartolomeo Di Giovanni, in qualità di Titolari dell’attività da cui origina lo
scarico, a scaricare, nel fosso San’Agata, l'effluente del depuratore a fanghi
attivi di acque reflue urbane, contenenti acque reflue industriali, ubicato in
località Palumbo del Comune di Cepagatti (PE) (i dati principali dello scarico
e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa
del presente atto) gestito da ACA SpA;
B.
di
stabilire, per la presente autorizzazione, le
seguenti prescrizioni:
1.
Caratteristiche impiantistiche
L'impianto di depurazione da cui proviene
lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
• a quanto descritto nella documentazione
e negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione
conservati agli atti di questo Servizio e del Distretto Provinciale dell'ARTA
Abruzzo e della Az. USL competenti per
territorio,
• alle prescrizioni contenute nel presente
atto,
• in generale a quanto stabilito
nell'intero corpus normativo vigente.
• qualunque variazione apportata per
qualsiasi motivo all'impianto, oppure qualunque difformità da norme e
regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata,
comporterà l'invalidazione del presente atto.
Ove assenti o
incomplete, dovranno essere impiantate e manutenute cortine arboree
sempreverdi, atte a mitigare l'impatto visivo e la diffusione di odori o
aerosol molesti.
L'area
circostante l'impianto deve essere pavimentata in modo tale da consentire di
circolare in sicurezza.
2.
Sistema scolmatore in testa
all’impianto
Il sistema scolmatore delle portate
meteoriche collocato in testa all’impianto deve essere usato in caso di eventi
meteorici eccezionali che determinano problemi di contenimento dei reflui e a
condizione che vengano rispettati i limiti minimi di diluizione o delle portate
stabilite dalla vigente normativa.
Il titolare
dello scarico si impegna, entro sei mesi dal rilascio della presente
autorizzazione, a presentare una proposta di adeguamento del manufatto in
maniera tale che venga adeguatamente trattato il refluo scolmato secondo le
seguenti indicazioni di massima dettate dall’ARTA:
- calcolata la portata media (qn) sulla
base delle misurazioni e/o sulla base degli a.e. serviti, si deve operare in
modo tale che 3qn subisca il trattamento biologico completo,
- la portata eccedente e fino a 5qn sarà
sottoposta ad un’adeguata grigliatura, una decantazione in vasca di adeguato
volume e una disinfezione,
- la portata eccedente i 5 qn e fino a un
valore da stabilire, subirà solamente un trattamento di grigliatura grossolana.
3.
Allacci fognari
Il Titolare
dell'attività da cui origina lo scarico deve adottare ogni possibile
accorgimento per evitare che vengano immessi all'impianto volumi di reflui
superiori alla massima capacità depurativa dell'impianto stesso e a
prescrivere, per ciascuno allaccio autorizzato alla relativa rete fognaria,
idonee prescrizioni ed idonei sistemi di depurazione dei reflui in maniera da
non sovraccaricare l'impianto con flussi abnormi di reflui o incompatibili con
i trattamenti depurativi e a controllare che non si verifichino scarichi o
allacci abusivi o non autorizzati alla suddetta rete.
4.
Pozzetti di ispezione, misuratori di portata, campionatore
L’impianto deve
essere dotato:
1) di pozzetto di campionamento del refluo di
scarico, che deve essere posizionato immediatamente a monte dell’immissione nel
corpo recettore (art. 101, comma 3, D. Lgs. 152/’06) e risultare sempre
accessibile ed idoneo alla operazioni di campionamento (vedi metodi analitici
per le acque IRSA CNR-Manuale 92, par. 4.2: Metodo di campionamento acque di
scarico),
2) di pozzetto di campionamento del refluo di
scarico proveniente dal sistema scolmatore dell’impianto, che deve essere
posizionato immediatamente a monte del corpo ricettore (art. 101, comma 3, D.
Lgs. 152/’06) e risultare sempre accessibile ed idoneo alla operazioni di
campionamento (vedi metodi analitici per le acque IRSA CNR-Manuale 92, par.
4.2: Metodo di campionamento acque di scarico),
3) di pozzetto di controllo dello scarico,
interno all'impianto, con le relative garanzie di sicurezza,
4) di un ulteriore pozzetto di campionamento,
in testa all'impianto, avente le medesime caratteristiche di accessibilità di
quello posizionato in uscita dall'impianto di depurazione, per procedere al
campionamento del refluo prima del trattamento,
5) trattandosi di impianto a servizio di
agglomerato > 2.000 a.e., ai sensi del punto 3.4.2 del quadro programmatico
del vigente PTA, esso deve essere dotato di un sistema di misura in continuo
della portata in entrata e in uscita dall'impianto e di un sistema automatico
in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio
ponderato sulla variazione di portata e quindi rappresentativo dello scarico
nell'arco di 24 ore,
6) trattandosi di impianto a servizio di
agglomerato > 2.000 a.e., ai sensi di quanto previsto all’allegato 3 delle
Norme Tecniche di Attuazione del PTA, il gestore deve dotarsi di un
campionatore automatico fisso refrigerato con misuratore di portata e
predisporre il sistema per l'istallazione del campionatore portatile, con le
relative garanzie di sicurezza.
5.
Limiti
E’ fatto obbligo
al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico di rispettare costantemente
e rigorosamente i limiti (in termini di concentrazione) fissati:
• dalla Tab. 1 dell'all. 5 alla parte III
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
• dalla Tab. 3 dell'all. 5 alla parte III
del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (colonna scarico in acque superficiali),
• il parametro Escherichia coli deve
rispettare il limite di 3.000 U.F.C./100 ml.
Il rispetto dei
limiti non deve essere ottenuto tramite diluizione.
I provvedimenti
gestionali e manutentivi posti in essere per mantenere l'impianto in perfetta
efficienza devono assicurare che l’immissione dello scarico trattato nel corpo
idrico superficiale rispetti i suddetti limiti tabellari di legge ed abbia un effetto
non negativo in termini di impatto, consentendo e non ostacolando il
raggiungimento dei relativi obiettivi di qualità del corpo ricettore.
In caso di
superamenti dei limiti il Titolare dovrà porre in essere tutte le misure idonee
al ripristino tempestivo dei limiti superati e dare comunicazione in merito
alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque ed al competente
Distretto Provinciale dell’ARTA Abruzzo.
Il sistema di
riferimento per il controllo degli scarichi è relativa all'opzione riferita al
rispetto della concentrazione.
6.
Autocontrolli
Al fine di
verificare la rispondenza ai limiti di legge il Titolare dello scarico deve
effettuare i seguenti autocontrolli:
• con frequenza mensile: controllare tutti
i parametri di cui alla Tab. 1, dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs.
152/'06,
• con frequenza annuale: controllare i
parametri di cui alla Tab. 3, dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs.
152/'06, di seguito indicati:
- pH, Temperatura, Colore, , Materiali
grossolani, Solidi sospesi totali, B.O.D.5, C.O.D., Alluminio, Cadmio, Cromo
totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Zinco,
Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Idrocarburi
totali, Saggio di tossicità acuta;
Per il parametro
Escherichia coli l’autocontrollo dovrà essere effettuato con cadenza mensile.
Le analisi
devono essere svolte in laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 (o che comunque
garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità) ed eseguite da
Tecnico abilitato il quale deve indicare nel referto l'appartenenza al proprio
Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati.
Le analisi, al
fine di verificare l'efficienza dell'impianto, devono essere eseguite su
campioni di refluo prelevati sia prima del trattamento depurativo (in ingresso
all'impianto) che dopo il trattamento di depurazione (in uscita dall'impianto).
La data di
campionamento deve essere comunicata ad ARTA (distretto provinciale
territorialmente competente) e Regione (Servizio Gestione e Qualità delle
Acque), ai medesimi soggetti devono essere comunicati, entro 15 giorni dal
controllo stesso, i risultati delle analisi.
Qualora dai
risultati analitici emerga che uno o più parametri non rientrano nei limiti, si
dovranno effettuare interventi gestionali sull'impianto atti a garantire il
rispetto degli stessi.
7.
Linea Fanghi
Deve essere
garantita la regolare disidratazione e lo smaltimento dei fanghi essiccati. Ai
sensi di quanto disposto dagli artt. 178 commi 3 e 4, 179 comma 1, 180, 181
comma 1, 182 comma 2 del T.U.A., al fine di ridurre la produzione dei rifiuti
da avviare allo smaltimento finale, è vietato lo smaltimento dei fanghi allo
stato fluido, se non in casi eccezionali da giustificare preventivamente con
comunicazione scritta alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle
Acque e per conoscenza all'ARTA distretto Provinciale di Chieti.
Dovranno essere
effettuate, a cadenza opportuna, le operazioni di asportazione dei residui
(materiale grossolano, sabbie, fanghi, ecc.) che andranno trattati e smaltiti
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/’06 e conservando la documentazione
dell’avvenuto smaltimento per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo.
In particolare il deposito temporaneo dei fanghi prodotti presso l'impianto,
deve avvenire in maniera tale da non creare molestie olfattive che possano
causare disagi per la qualità della vita e per l'ambiente. Anche la tempistica
del loro smaltimento, che in ogni caso deve rispettare la normativa vigente,
deve essere tale da prevenire e contenere i pregiudizi eventualmente causati
dalle molestie stesse. Lo smaltimento dei fanghi e, in generale, dei rifiuti
derivanti dalla manutenzione dell'impianto di depurazione, deve seguire le
disposizioni contenute nell'art. 127 e nella parte IV del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.. Deve essere impiegata apposita Ditta autorizzata per il loro
trasporto. La documentazione relativa alle operazioni di smaltimento deve
essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione degli Enti
e delle Strutture Tecniche di Controllo.
8.
Misure d’emergenza
Devono essere
predisposte opportune misure d'emergenza per la gestione di eventi accidentali
non previsti, quali malfunzionamenti/rotture/ecc.
Deve essere
implementato un efficace sistema di controlli, preferibilmente automatizzati, e
di intervento con squadre specializzate in grado di intervenire nell'arco delle
24 ore, festività comprese, e ricambi pronti in magazzino, che consenta di
ridurre al minimo i tempi di ogni eventuale disservizio non programmabile.
Qualunque
interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve
essere tempestivamente comunicata a questa Regione Abruzzo – Servizio Gestione
e Qualità delle Acque e all'ARTA - Distretto di Chieti.
9.
Manutenzione dell'impianto
Il Titolare
dell'attività da cui origina lo scarico è obbligato a garantire la corretta
efficienza, la perfetta conduzione e manutenzione, la perfetta gestione
dell'impianto di depurazione, di tutte le componenti sia fisse che mobili, di
tutte le pertinenze e della rete di adduzione e di scarico per impedire
esalazioni, tracimamenti, percolazioni, spandimenti e fuoriuscita di reflui che
possano arrecare pregiudizi a terzi, danni al corpo recettore, alla acque, al
suolo, al sottosuolo e all'ambiente in generale.
L'area di
pertinenza dell'impianto deve essere tenuta in perfette condizioni igieniche,
pulita da vegetazione infestante, derattizzata, sgombra e oggetto di costante
manutenzione.
Si raccomanda di
seguire scrupolosamente il piano di manutenzione e conduzione proposto.
Deve essere
effettuata sull’impianto complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta
a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal
senso andranno periodicamente verificati lo stato delle opere strutturali e
delle apparecchiature.
10.
Accessibilità
Deve essere
garantita una costante sorveglianza e una manutenzione generalizzata della
recinzione dell'area, del cancello e della strada di accesso, atte a mantenere
l'impianto in condizioni d'uso adeguate e in sicurezza.
La strada di
accesso deve essere sistemata a regola d'arte in modo tale da garantire sempre
l'agevole accessibilità agli automezzi, anche in casi emergenziali.
Il Titolare deve
consentire dovrà sempre consentire agli Enti di controllo l'accesso ai luoghi
dai quali ha origine lo scarico, al sistema di depurazione, al sistema di
collettamento e allo scarico finale, con l'obbligo, altresì, di mantenere
l'agibilità di detti luoghi ed impianti, compreso l'agevole accesso al punto di
immissione nel corpo ricettore.
Deve essere
sempre reso accessibile lo scarico per i campionamenti ai sensi dell'art. 101,
comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
11.
Documentazione
Presso
l’impianto, a disposizione degli Organi di Vigilanza, devono essere sempre disponibili:
• copia della presente autorizzazione,
• un quaderno, costituito da fogli non
amovibili e numerati a cura del Titolare dello scarico, di registrazione dei
dati e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) contenente le seguenti
informazioni:
- data e ora dei disservizi dell'impianto
di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto
(manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, ecc.),
- componenti meccanici sostituiti e/o
revisionati (cinghie, ruote, cuscinetti, lubrificazione, ingrassaggio, etc.),
- apparecchiature revisionate e/o
sostituite,
- interventi sulle strutture
(verniciature, rifacimenti, ecc.);
• un registro degli autocontrolli, dove
devono essere annotati data e ora dei prelievi effettuati per le analisi
periodiche e report sintetico dei risultati (parametri non conformi in
dettaglio).
Presso la sede
dell’ACA SpA devono sempre essere disponibili il nominativo e recapiti del
responsabile della conduzione dell'impianto di trattamento e del suo sostituto
delegato.
12.
Allacci di acque reflue industriali
La presente
autorizzazione, in base a quanto dichiarato dai richiedenti, è relativa ad uno
scarico derivante dal trattamento di acque reflue urbane contenenti acque
reflue industriali.
L’autorizzazione
è rilasciata tenendo conto che i reflui industriali afferenti all’impianto
provengono dalle imprese "DP2 srl" e "Petrolbitumi srl".
Dovrà essere
comunicato, a questo Servizio ed all'ARTA Abruzzo Distretto Prov.le di Chieti,
l'allaccio di nuovi scarichi industriali fornendo nel contempo le
caratteristiche dei nuovi scarichi (portata, inquinanti, ecc).
13.
Altro
Presso
l'impianto, o presso strutture di immediato e agevole raggiungimento, deve
essere presente una sufficiente scorta di pezzi di ricambio per quelle parti
maggiormente soggette a guasti o ad usura, al fine di ridurre al minimo i tempi
di intervento per la loro sostituzione.
Lo scarico deve
avvenire senza utilizzo di condutture by-pass di trattamento dell'impianto
depurativo salvo il sistema scolmatore delle portate meteoriche in testa
all'impianto di depurazione.
Lo scarico delle
acque reflue deve avvenire in modo tale da non causare danni alla stabilità dei
suoli: in particolare non si devono verificare fenomeni di ristagno e/o
ruscellamento.
Le acque
scaricate dovranno essere compatibili con la capacità idraulica del corso
d'acqua recettore e non dovranno produrre significative alterazioni delle sue
caratteristiche morfologiche (condizioni delle rive e del fondo, condizioni
delle zone riparie).
Deve essere data
comunicazione a Regione ed ARTA, con preavviso di 15 gg, di tutti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria programmabili.
Deve essere data
immediata comunicazione di tutti i guasti ecc, che hanno ripercussione diretta
ed indiretta sull’efficienza depurativa dell’impianto.
Si auspica che
l'impianto sia dotato di una seconda linea di trattamento, in osservanza di
quanto previsto all’all. 4, punto 2.1 della Delibera CITAI 4/2/77; in
alternativa si possono eventualmente valutare soluzioni diverse in grado di
conseguire il medesimo risultato.
E’ fatto obbligo
di rispettare l’accordo di collaborazione tra la Provincia di Pescara, l’ARTA
ed i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ex D.G.R.
103/2004.
DI
DARE ATTO che, in caso di inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati si procederà
ai sensi dell'artt. 130 del D.Lgs. 152/06 a seconda dei casi:
-
alla diffida assegnando un termine
entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate,
-
alla diffida e contestuale
sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente,
-
alla revoca dell'autorizzazione in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso
di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per
la salute e/o l'ambiente;
DI
DARE ATTO inoltre che:
-
presente autorizzazione:
• ha una durata di 4 (quattro anni) che
decorrono dalla data del rilascio del presente provvedimento,
• non esonera dal conseguimento di altre
autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati (in
materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico–sanitaria, ecc.), previsti
dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e non
sostituiti dal presente atto,
• deve essere conservata presso lo
stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell’istanza
e delle relativa integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;
-
la domanda di rinnovo
dell’Autorizzazione dovrà essere presentata almeno un anno prima della
scadenza;
-
per quanto non espressamente
previsto dal presente provvedimento, in merito a quanto in questa sede
autorizzato, valgono le disposizioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del PTA
Regionale,
-
il Titolare dell'attività da cui
origina lo scarico che intende effettuare una modifica sostanziale
dell'impianto, così come definita al punto 1.2 della D.G.R. 28 marzo 2013, n.
227, inoltre idonea istanza alla Regione Abruzzo per la valutazione della
modifica proposta. Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione della modifica
da parte della regione, l'impresa richiede una nuova autorizzazione allo
scarico. La Modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova
autorizzazione allo scarico; qualora, diversamente, la modifica venga
effettuata prima del rilascio della nuova autorizzazione allo scarico, lo
scarico si intende effettuato in mancanza di titolo autorizzatorio. La nuova autorizzazione
allo scarico avrà durata di 4 anni;
-
il Titolare dell'attività da cui
origina lo scarico che intende effettuare una modifica non sostanziale
dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Regione:
• nel caso in cui la Regione non si
esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Titolare può procedere
all'esecuzione della modifica. La Regione provvede, ove necessario, ad
aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla
durata dell'autorizzazione,
• nel caso in cui la Regione ritenga che
la modifica comunicata sia sostanziale, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione medesima, ordina al Titolare di procedere ai sensi della D.G.R.
28/03/2013, n. 227;
-
in caso di variazione del regime
societario l’Impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente
provvedimento;
-
nel caso di modifica del Titolare
dell'attività (attuali Di Giovanni Bartolomeo e Livello Lorenzo) all’impresa è
fatto obbligo di comunicare detta modifica mediante dichiarazione contenente
l’informativa e le nuove indicazioni, utilizzando l’apposita modulistica
predisposta da questo Ente;
-
in caso di cessazione dell'attività
degli impianti autorizzati l’impresa deve comunicare alla Regione, al Comune,
alla ASL ed al Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo la data
prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
-
nel caso negli stabilimenti che
scaricano acque reflue industriali nella fognatura, si verifichino variazioni
del ciclo produttivo e/o delle sostanze utilizzate che comportino una
variazione delle caratteristiche qualitative del relativo scarico e nel caso
nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze non elencate nel
presente provvedimento come caratterizzanti lo scarico vengano autorizzati dal
Gestore del SII allo scarico in fognatura, deve essere data comunicazione a
questo Ente ed all’ARTA allegando documentazione pertinente. L’Ente provvederà,
previo parere ARTA, a modificare eventualmente l’elenco dei parametri
inquinanti soggetti al controllo e all’autocontrollo.
DISPONE
- la
pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.,
- che
il presente provvedimento venga trasmesso ai destinatari di seguito
elencati:
1. ACA SpA,
2. AUSL, Dipartimento di Prevenzione,
3. Comune di Cepagatti PE,
4. Distretto Prov.le ARTA di Chieti,
per l’esercizio
delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che
copia della presente Autorizzazione e copia della documentazione tecnica
presentata a corredo dell’istanza di autorizzazione devono essere conservate
presso l'impianto, tenute a disposizione degli Enti preposti al controllo.
INFORMA
CHE
Contro il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non
sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della
notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine
della loro pubblicazione.
Elenco
scadenze
Data |
Attività |
Riferimento |
Annuale |
-
Campionamento ed autocontrollo
dei seguenti parametri di Tab. 3 dell’all. 5 alla parte III del T.U.A.: -
pH, Temperatura, Colore, ,
Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, B.O.D.5, C.O.D.,
Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo,
Rame, Stagno, Zinco, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto
nitrico, Idrocarburi totali, Saggio di tossicità acuta |
D.Lgs. 152/06 Allegato 3 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PTA |
Mensile |
Campionamento ed autocontrollo dei
parametri di Tab. 1 dell'all. 5 alla parte III del TUA + parametro Escherichia
coli |
|
Entro 15 giorni dall’effettuazione del
campionamento |
Comunicazione ad ARTA e Regione dei
risultati delle analisi dell’autocontrollo |
|
Entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione |
Presentare una proposta di adeguamento
dello scolmatore in testa all’impianto |
Prescrizione del presente atto, pena
revoca dell’autorizzazione |
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni