IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e
che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:
A.
di autorizzare, a partire
dalla data del presente provvedimento, il Sig. Di Fabrizio Fernando a
scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque
reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile
abitazione ubicato in C.da Campo delle Piane nel
Comune di Montebello di Bertona PE (i dati principali dello scarico e
dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del
presente atto);
B.
di stabilire, per la
presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
1. L'impianto di depurazione da cui proviene
lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
- a quanto descritto nella documentazione
e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione
allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune
territorialmente competente,
- alle prescrizioni contenute nel presente
atto,
- a quanto stabilito dalle norme tecniche
nell’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4
febbraio1977,
- in generale a quanto stabilito
nell'intero corpus normativo vigente.
Qualunque
variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione
dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e
regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata,
comporterà l'invalidazione del presente atto;
2. in caso di aumento del numero di utenti,
l’impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di TRE abitanti
equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza
dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. n.
152/2006 parte III;
3. la fossa Imhoff,
opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
a) ricevere unicamente liquami domestici
senza acque meteoriche,
b) essere perfettamente impermeabile,
c) essere dotata di comparto di
sedimentazione munito di deflettori,
d) essere dotata di comparto di accumulo e
digestione dei fanghi,
e) permettere l’uscita in continuo del
liquame chiarificato,
f) essere accessibile dall’alto per
verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
g) essere munita di idonea tubazione di
ventilazione,
h) essere posizionata ad almeno 1 metro dai
muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate
all’acqua potabile e dai confini di proprietà,
i) essere svuotata con cadenza almeno
annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione.
Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella
cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici,
residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla
presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative
motivazioni, volta per volta, a questo Servizio Regionale;
4. la condotta di sub-irrigazione dovrà
a) avere una lunghezza pari a metri 9 (nove),
b) essere provvista di vaschetta a tenuta con
sifone di cacciata in testa alla condotta,
c) essere costituita da tubolari di diametro
di 10/12 cm e lunghezza 30/50 cm o similari ovvero da tubi in PVC pesante,
d) se costituita da elementi tubolari essi
devono essere posti in opera a 1-2 cm l’uno dall’altro, proteggendo lo spazio
tra i due tubi per impedire l’ingresso di materiali,
e) se costituita da elementi in PVC pesante
essere realizzata praticando inferiormente e perpendicolarmente all’asse del
tubo delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25 cm,
f) rispettare la pendenza compresa tra lo
0,2 e 0,5% del canale disperdente,
g) se ramificata, essere a tenuta in
prossimità degli innesti delle ramificazioni,
h) essere realizzata con uno scavo profondo
circa 80 cm largo alla base 40 cm ed alla sommità 80cm,
i) essere posta su uno strato di 10 - 15 cm
di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo,
j) essere rinfiancata e ricoperta con circa
10 – 15 cm di pietrisco (40/70 mm),
k) essere realizzata con accorgimenti
affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio (copertura con
tessuto non tessuto),
l) essere collocata ad almeno 10 metri da
fabbricati, aie o aree pavimentate, ad almeno 30 metri dai confini di proprietà
(in questo caso la condotta può essere collocata ad una distanza inferiore a 30
metri e non superiore a 5 metri dal confine di proprietà del Sig. Passeri
Gabriele nato a Collecorvino il 02/06/1965 che ha sottoscritto in merito
apposita autorizzazione in data 11/12/2015, allegata all'istanza), ad almeno 30
metri da altro impianto analogo. Fra la trincea ed una qualunque condotta,
serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, ci deve
essere una distanza minima di 30 metri,
m) non potrà avere ramificazioni in quanto il
terreno è in pendenza e non permette che una condotta ramificata abbia la
pendenza e la profondità previste, ed in quanto l'assetto ramificato contrasta
con quanto espressamente richiesto dalla delibera CITAI 04/02/1977 allegato 5,
capitolo 5, ultimo capoverso (La fascia di terreno impegnata o la distanza tra
due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri);
5. sull’impianto dovrà essere effettuata
un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la
perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno periodicamente
verificati, lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante
(eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con
la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell’area e della
fossa Imhoff, provvedendo all’estrazione dei fanghi e
della crosta nell’interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la
disciplina relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto
alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza;
6. dovrà essere assicurato che la falda a
valle NON venga usata a scopo potabile, o domestico, né per l’irrigazione di
prodotti da mangiare crudi;
7. dovrà essere assicurato che i pozzetti di
controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili;
8. le acque meteoriche debbono essere
smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in
alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola;
9. devono essere adottate tutte le misure
necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante
il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);
C. di
specificare che:
- ai sensi di quanto previsto al
terz’ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R.
60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla
data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della
L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica
fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio
(fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell’art. 4 della L.R. 60/2001)
l’allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete
fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo
della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;
D. di
trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di
competenza, il presente provvedimento a:
• Sig. Di Fabrizio Fernando,
• Comune di Montebello di Bertona PE;
E. di
precisare che il presente atto:
• non richiede il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151
del D.Lgs. n. 267/’00, in quanto non comporta impegno
di spesa,
• è rilasciato fatti salvi diritti di
terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa
salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta
di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa
vigente,
• può essere sempre modificato in
relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per
prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
• deve essere conservato agli atti della
ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;
F.
di disporre la
pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;
PRECISA
INOLTRE CHE
I. il titolare degli scarichi è tenuto
all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo
svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
II. deve essere comunicata a questa Regione,
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione
delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle
prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La
comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso
di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei
lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema
di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare
in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della
presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso
di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente
interrato e i lavori conclusi,
III. devono essere comunicate, a questa Regione,
la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
IV. qualunque interruzione, anche parziale del
funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a
questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc.,
improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che
generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale
provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare
danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare
tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
V. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124,
comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006:
• deve essere richiesta a questa Regione
una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto,
per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di
scarico, derivante da trasferimento dell’attività
dell’insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione
d’uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti,
ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o
quantitativamente diverse da quello autorizzato,
• deve essere comunicato a questa Regione
qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci
invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La
Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo
recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,
VI. per la modifica della titolarità dello
scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o
dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa
Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente
autorizzazione. Quest’ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione
che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea
documentazione comprovante l’avvenuta variazione di titolarità,
VII. è fatto divieto categorico di utilizzo di
by-pass dell'impianto di trattamento;
VIII. il Titolare, affinché lo scarico non sia causa
di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
a) garantire che l’impianto sia sottoposto
agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
b) procedere alla valutazione della
compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell’intervento proposto, richiedendo
le eventuali necessarie autorizzazioni,
IX. è rinviata alla competenza e responsabilità
dell’Amministrazione Comunale di Montebello di Bertona PE la valutazione circa
la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi,
giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
X. si procederà, in caso d'inosservanza alle
prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità
delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già
specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
a) alla diffida assegnando un termine entro
il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o
l’ambiente.
Contro il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non
sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della
notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine
della loro pubblicazione.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni