Autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006. ACA SpA. Impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in località Capoluogo del Comune di Catignano (PE). Autorizzazione, a titolo di rinnovo della determinazione dirigenziale n. 2706/2012 della Provincia di Pescara, allo scarico in corpo idrico superficiale dell’effluente del trattamento di acque reflue urbane.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

 

A.          di autorizzare, a partire dalla data del presente provvedimento, l’ACA SpA, nelle persone degli Ingg. Lorenzo Livello e Bartolomeo Di Giovanni, in qualità di Titolari dell’attività da cui origina lo scarico, a scaricare, nel fosso Cappuccini, l'effluente del depuratore a fanghi attivi di acque reflue urbane, NON contenenti acque reflue industriali, ubicato in località Capoluogo/Paludi del Comune di Catignano (PE) (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto) gestito da ACA SpA;

 

B.          di stabilire, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:

1.           Caratteristiche impiantistiche

L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:

        a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione conservati agli atti di questo Servizio e del Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo  e della Az. USL competenti per territorio,

        alle prescrizioni contenute nel presente atto,

        in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

        qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo all'impianto, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto.

Ove assenti o incomplete, dovranno essere impiantate e manutenute cortine arboree sempreverdi, atte a mitigare l'impatto visivo e la diffusione di odori o aerosol molesti.

L'area circostante l'impianto deve essere pavimentata in modo tale da consentire di circolare in sicurezza.

2.           Sistema scolmatore in testa all’impianto

Il sistema scolmatore delle portate meteoriche collocato in testa all’impianto deve essere usato in caso di eventi meteorici eccezionali che determinano problemi di contenimento dei reflui e a condizione che vengano rispettati i limiti minimi di diluizione o delle portate stabilite dalla vigente normativa.

Il titolare dello scarico si impegna, entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione, a presentare una proposta di adeguamento del manufatto in maniera tale che venga adeguatamente trattato il refluo scolmato secondo le seguenti indicazioni di massima dettate dall’ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti:

-        calcolata la portata media (qn) sulla base delle misurazioni e/o sulla base degli a.e. serviti, si deve operare in modo tale che 3qn subisca il trattamento biologico completo,

-        la portata eccedente e fino a 5qn sarà sottoposta ad un’adeguata grigliatura, una decantazione in vasca di adeguato volume e una disinfezione,

-        la portata eccedente i 5 qn e fino a un valore da stabilire, subirà solamente un trattamento di grigliatura grossolana.

3.           Allacci fognari

Il Titolare dell'attività da cui origina lo scarico deve adottare ogni possibile accorgimento per evitare che vengano immessi all'impianto volumi di reflui superiori alla massima capacità depurativa dell'impianto stesso e a prescrivere, per ciascuno allaccio autorizzato alla relativa rete fognaria, idonee prescrizioni ed idonei sistemi di depurazione dei reflui in maniera da non sovraccaricare l'impianto con flussi abnormi di reflui o incompatibili con i trattamenti depurativi e a controllare che non si verifichino scarichi o allacci abusivi o non autorizzati alla suddetta rete.

4.           Pozzetti di ispezione,  misuratori di portata, campionatore

L’impianto deve essere dotato:

1)      di pozzetto di campionamento del refluo di scarico, che deve essere posizionato immediatamente a monte dell’immissione nel corpo recettore (art. 101, comma 3, D. Lgs. 152/’06) e risultare sempre accessibile ed idoneo alla operazioni di campionamento (vedi metodi analitici per le acque IRSA CNR-Manuale 92, par. 4.2: Metodo di campionamento acque di scarico),

2)      di pozzetto di campionamento del refluo di scarico proveniente dal sistema scolmatore dell’impianto, che deve essere posizionato immediatamente a monte del corpo ricettore (art. 101, comma 3, D. Lgs. 152/’06) e risultare sempre accessibile ed idoneo alla operazioni di campionamento (vedi metodi analitici per le acque IRSA CNR-Manuale 92, par. 4.2: Metodo di campionamento acque di scarico),

3)      di pozzetto di controllo dello scarico, interno all'impianto, con le relative garanzie di sicurezza,

4)      di un ulteriore pozzetto di campionamento, in testa all'impianto, avente le medesime caratteristiche di accessibilità di quello posizionato in uscita dall'impianto di depurazione, per procedere al campionamento del refluo prima del trattamento,

5)      trattandosi di impianto a servizio di agglomerato < 2.000 a.e., anche al fine di effettuare in modo efficace l'eventuale disinfezione, entro il periodo di validità del presente atto, si auspica che l'impianto sia dotato di un sistema di misura in continuo della portata in uscita dall'impianto; tale sistema può essere costituito da stramazzo tarato con caratteristiche costruttive idonee alla misurazione del livello.

5.           Limiti

E’ fatto obbligo al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti (in termini di concentrazione) fissati:

        dalla Tab C della L.R. 31/2010, colonna da 251 a 1.999 a.e.,

il parametro Escherichia coli deve rispettare il limite di 3.000 U.F.C./100 ml.

Il rispetto dei limiti non deve essere ottenuto tramite diluizione.

I provvedimenti gestionali e manutentivi posti in essere per mantenere l'impianto in perfetta efficienza devono assicurare che l’immissione dello scarico trattato nel corpo idrico superficiale rispetti i suddetti limiti tabellari di legge ed abbia un effetto non negativo in termini di impatto, consentendo e non ostacolando il raggiungimento dei relativi obiettivi di qualità del corpo ricettore.

In caso di superamenti dei limiti il Titolare dovrà porre in essere tutte le misure idonee al ripristino tempestivo dei limiti superati e dare comunicazione in merito alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque ed al competente Distretto Provinciale dell’ARTA Abruzzo.

Il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi è relativa all'opzione riferita al rispetto della concentrazione.

6.           Autocontrolli

Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di legge il Titolare dello scarico deve effettuare i seguenti autocontrolli:

        con frequenza mensile: controllare tutti i parametri di cui alla Tab. C di cui alla L.R. 31/2010,

Per il parametro Escherichia coli l’autocontrollo dovrà essere effettuato con cadenza mensile.

Le analisi devono essere svolte in laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 (o che comunque garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità) ed eseguite da Tecnico abilitato il quale deve indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati.

Le analisi, al fine di verificare l'efficienza dell'impianto, devono essere eseguite su campioni di refluo prelevati sia prima del trattamento depurativo (in ingresso all'impianto) che dopo il trattamento di depurazione (in uscita dall'impianto).

La data di campionamento deve essere comunicata ad ARTA Abruzzo (Distretto Provinciale territorialmente competente) e Regione (Servizio Gestione e Qualità delle Acque), ai medesimi soggetti devono essere comunicati, entro 15 giorni dal controllo stesso, i risultati delle analisi.

Qualora dai risultati analitici emerga che uno o più parametri non rientrano nei limiti, si dovranno effettuare interventi gestionali sull'impianto atti a garantire il rispetto degli stessi.

Almeno una volta l'anno, andrà effettuato il controllo anche dei seguenti parametri:

-        Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, B.O.D.5, C.O.D., Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Saggio di tossicità acuta.

I parametri di cui sopra non devono superare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/'06, qualora detti limiti siano superati si dovrà:

        effettuare interventi gestionali sull'impianto atti a garantire il rispetto degli stessi,

        effettuare indagini volte a verificare la presenza di eventuali scarichi anomali nella rete fognaria afferente.

7.           Linea Fanghi

Deve essere garantita la regolare disidratazione e lo smaltimento dei fanghi essiccati. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 178 commi 3 e 4, 179 comma 1, 180, 181 comma 1, 182 comma 2 del T.U.A., al fine di ridurre la produzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, è vietato lo smaltimento dei fanghi allo stato fluido, se non in casi eccezionali da giustificare preventivamente con comunicazione scritta alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque e per conoscenza all'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti.

Dovranno essere effettuate, a cadenza opportuna, le operazioni di asportazione dei residui (materiale grossolano, sabbie, fanghi, ecc.) che andranno trattati e smaltiti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/’06 e conservando la documentazione dell’avvenuto smaltimento per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo. In particolare il deposito temporaneo dei fanghi prodotti presso l'impianto, deve avvenire in maniera tale da non creare molestie olfattive che possano causare disagi per la qualità della vita e per l'ambiente. Anche la tempistica del loro smaltimento, che in ogni caso deve rispettare la normativa vigente, deve essere tale da prevenire e contenere i pregiudizi eventualmente causati dalle molestie stesse. Lo smaltimento dei fanghi e, in generale, dei rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto di depurazione, deve seguire le disposizioni contenute nell'art. 127 e nella parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Deve essere impiegata apposita Ditta autorizzata per il loro trasporto. La documentazione relativa alle operazioni di smaltimento deve essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione degli Enti e delle Strutture Tecniche di Controllo.

8.           Misure d’emergenza

Devono essere predisposte opportune misure d'emergenza per la gestione di eventi accidentali non previsti, quali malfunzionamenti/rotture/ecc.

Deve essere implementato un efficace sistema di controlli, preferibilmente automatizzati, e di intervento con squadre specializzate in grado di intervenire nell'arco delle 24 ore, festività comprese, e ricambi pronti in magazzino, che consenta di ridurre al minimo i tempi di ogni eventuale disservizio non programmabile.

Qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque e all'ARTA Abruzzo - Distretto di Chieti.

9.           Manutenzione dell'impianto

Il Titolare dell'attività da cui origina lo scarico è obbligato a garantire la corretta efficienza, la perfetta conduzione e manutenzione, la perfetta gestione dell'impianto di depurazione, di tutte le componenti sia fisse che mobili, di tutte le pertinenze e della rete di adduzione e di scarico per impedire esalazioni, tracimamenti, percolazioni, spandimenti e fuoriuscita di reflui che possano arrecare pregiudizi a terzi, danni al corpo recettore, alla acque, al suolo, al sottosuolo e all'ambiente in generale.

L'area di pertinenza dell'impianto deve essere tenuta in perfette condizioni igieniche, pulita da vegetazione infestante, derattizzata, sgombra e oggetto di costante manutenzione.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente il piano di manutenzione e conduzione proposto.

Deve essere effettuata sull’impianto complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati lo stato delle opere strutturali e delle apparecchiature.

10.        Accessibilità

Deve essere garantita una costante sorveglianza e una manutenzione generalizzata della recinzione dell'area, del cancello e della strada di accesso, atte a mantenere l'impianto in condizioni d'uso adeguate e in sicurezza.

La strada di accesso deve essere sistemata a regola d'arte in modo tale da garantire sempre l'agevole accessibilità agli automezzi, anche in casi emergenziali.

Il Titolare deve consentire dovrà sempre consentire agli Enti di controllo l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico, al sistema di depurazione, al sistema di collettamento e allo scarico finale, con l'obbligo, altresì, di mantenere l'agibilità di detti luoghi ed impianti, compreso l'agevole accesso al punto di immissione nel corpo ricettore.

Deve essere sempre reso accessibile lo scarico per i campionamenti ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

11.        Documentazione

Presso l’impianto, a disposizione degli Organi di Vigilanza, devono essere sempre disponibili:

        copia della presente autorizzazione,

        un quaderno, costituito da fogli non amovibili e numerati a cura del Titolare dello scarico, di registrazione dei dati e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) contenente le seguenti informazioni:

-        data e ora dei disservizi dell'impianto di depurazione;

-        periodo di fermata dell'impianto (manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, ecc.),

-        componenti meccanici sostituiti e/o revisionati (cinghie, ruote, cuscinetti, lubrificazione, ingrassaggio, etc.),

-        apparecchiature revisionate e/o sostituite,

-        interventi sulle strutture (verniciature, rifacimenti, ecc.);

        un registro degli autocontrolli, dove devono essere annotati data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche e report sintetico dei risultati (parametri non conformi in dettaglio).

Presso la sede dell’ACA SpA devono sempre essere disponibili il nominativo e recapiti del responsabile della conduzione dell'impianto di trattamento e del suo sostituto delegato.

12.        Allacci di acque reflue industriali

La presente autorizzazione, in base a quanto dichiarato dai richiedenti, è relativa ad uno scarico derivante dal trattamento di acque reflue urbane NON contenenti acque reflue industriali.

13.        Altro

Presso l'impianto, o presso strutture di immediato e agevole raggiungimento, deve essere presente una sufficiente scorta di pezzi di ricambio per quelle parti maggiormente soggette a guasti o ad usura, al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento per la loro sostituzione.

Lo scarico deve avvenire senza utilizzo di condutture by-pass di trattamento dell'impianto depurativo salvo il sistema scolmatore delle portate meteoriche in testa all'impianto di depurazione.

Lo scarico delle acque reflue deve avvenire in modo tale da non causare danni alla stabilità dei suoli: in particolare non si devono verificare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento.

Le acque scaricate dovranno essere compatibili con la capacità idraulica del corso d'acqua recettore e non dovranno produrre significative alterazioni delle sue caratteristiche morfologiche (condizioni delle rive e del fondo, condizioni delle zone riparie).

Deve essere data comunicazione a Regione ed ARTA Abruzzo (Distretto Provinciale competente per teritorio), con preavviso di 15 gg, di tutti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmabili.

Deve essere data immediata comunicazione di tutti i guasti ecc, che hanno ripercussione diretta ed indiretta sull’efficienza depurativa dell’impianto.

Si auspica che l'impianto sia dotato di una seconda linea di trattamento, in osservanza di quanto previsto all’all. 4, punto 2.1 della Delibera CITAI 4/2/77; in alternativa si possono eventualmente valutare soluzioni diverse in grado di conseguire il medesimo risultato.

E’ fatto obbligo di rispettare l’accordo di collaborazione tra la Provincia di Pescara, l’ARTA Abruzzo ed i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ex D.G.R. 103/2004.

 

DI DARE ATTO che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati si procederà ai sensi dell'artt. 130 del D.Lgs. 152/2006 a seconda dei casi:

-            alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate,

-            alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente,

-            alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente;

 

DI DARE ATTO che:

-            la presente autorizzazione:

        ha una durata di 4 (quattro anni) che decorrono dalla data del rilascio del presente provvedimento,

        non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati (in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico–sanitaria, ecc.), previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e non sostituiti dal presente atto,

        deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell’istanza e delle relativa integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;

-            la domanda di rinnovo dell’Autorizzazione dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

-            per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, in merito a quanto in questa sede autorizzato, valgono le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del PTA Regionale,

-            il Titolare dell'attività da cui origina lo scarico che intende effettuare una modifica sostanziale dell'impianto, così come definita al punto 1.2 della D.G.R. 28 marzo 2013, n. 227, inoltre idonea istanza alla Regione Abruzzo per la valutazione della modifica proposta. Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione della modifica da parte della regione, l'impresa richiede una nuova autorizzazione allo scarico. La Modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione allo scarico; qualora, diversamente, la modifica venga effettuata prima del rilascio della nuova autorizzazione allo scarico, lo scarico si intende effettuato in mancanza di titolo autorizzatorio. La nuova autorizzazione allo scarico avrà durata di 4 anni;

-            il Titolare dell'attività da cui origina lo scarico che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Regione:

        nel caso in cui la Regione non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Titolare può procedere all'esecuzione della modifica. La Regione provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione,

        nel caso in cui la Regione ritenga che la modifica comunicata sia sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Titolare di procedere ai sensi della D.G.R. 28/03/2013, n. 227;

-            in caso di variazione del regime societario l’Impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;

-            nel caso di modifica del Titolare dell'attività (attuali Di Giovanni Bartolomeo e Livello Lorenzo) all’impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica mediante dichiarazione contenente l’informativa e le nuove indicazioni, utilizzando l’apposita modulistica predisposta da questo Ente;

-            in caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l’impresa deve comunicare alla Regione, al Comune, alla ASL ed al Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;

 

DISPONE

 

-        la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.,

-        che il presente provvedimento venga trasmesso ai destinatari di seguito elencati:

1.      ACA SpA,

2.      Dipartimento di Prevenzione dell’Az. USL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione,

3.      Comune di Catignano PE,

4.      ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti,

per l’esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

 

INFORMA CHE

 

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

 

Elenco scadenze

 

Data

Attività

Riferimento

Annuale

-        Campionamento ed autocontrollo dei seguenti parametri di Tab. 3 dell’all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006:

-        Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, B.O.D.5, C.O.D., Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Saggio di tossicità acuta

Prescrizione del presente atto

Mensile

Campionamento ed autocontrollo dei parametri di Tab. C della L.R. 31/2010 + parametro Escherichia coli

Allegato 3 a Norme di Attuazione del PTA

Entro 15 giorni dall’effettuazione del campionamento

Comunicazione ad ARTA e Regione dei risultati delle analisi dell’autocontrollo

Entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione

Presentare una proposta di adeguamento dello scolmatore in testa all’impianto

Prescrizione del presente atto, pena revoca dell’autorizzazione

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giancarlo Misantoni