L. 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i. Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.. Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo. Approvazione modifica perimetrazione di aree a pericolosità da frana localizzate in diversi Comuni delle Province di Pescara, Chieti e Teramo ricadenti nel territorio regionale ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:

-            l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-            l’art. 17, comma 6 ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

 

VISTA la Legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;

 

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio tempore” dalle medesime Autorità;

 

VISTO il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

 

VISTO il verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41 Speciale del 23.06.2010)  con il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 sopra citato;

 

VISTO il verbale consiliare n. 49/2 del 24.11.2015 (pubblicato sul BURAT Ordinario n. 02 del 20.01.2016)  con il quale sono state, da ultimo, approvate talune ulteriori modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 sopra citato;

 

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:

1.      l’art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni  dall’entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);

2.      l’art. 2, al comma 1, che così recita “Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;

3.      l’art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell’Ing. Luciano Di Biase;

 

EVIDENZIATO che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);

 

VISTA la L.R. 16 Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015) che stabilisce, all’art. 1 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", la possibilità di prorogare la durata dell’incarico di Commissario Liquidatore, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni in presenza di motivate e documentate ragioni;

 

VISTA la L.R. 03 Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) che, all’art. 9 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il termine originario di durata dell’incarico commissariale di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 5/2015 sopra vista, sostituendo la parola “duecentosettanta” alla previsione iniziale di “centottanta”;

 

VISTA la L.R. 13 Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016) che, all’art. 2 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il comma 1 dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015 sostituendo le parole “novanta giorni” con le parole “duecentosettanta giorni ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221” fissando in totali duecentosettanta giorni la durata massima di proroga dell’incarico di Commissario Liquidatore, in sostituzione del termine originario di 90 giorni;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 38 del 15 aprile 2016 con il quale, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 11/2016, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro fino alla data del 12 ottobre 2016 ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in ragione della necessità di assicurare la completa definizione dei rapporti successori tra le soppresse Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, nonché ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell’Autorità di Bacino;

 

VISTA la nota Prot. RA/140468  del 20.06.2016 (ALL. 1) attraverso cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 23 del 31.05.2016 del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, completo di Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il quale sono approvate e proposte alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Montesilvano (PE), Penne (PE), Brittoli (PE), Roccamontepiano (CH), Ortona (CH) e  Montorio al Vomano (TE), ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all’ ALL. 2 della presente deliberazione, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e modifica delle perimetrazioni ex art. 20, comma 1, ed art. 24, comma  4, lettere a) b) e c), delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, approvato con  verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008, che così dispongono:

-            comma 1 art. 20 : “Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione nei propri strumenti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 dell’Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle specifiche di cui al punto 4 dello stesso allegato e appongono le fasce di rispetto per l’ampiezza stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle presenti norme”;

-            comma 4 art. 24: “Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di Piano nei seguenti casi:

a.       nuove emergenze ambientali;

b.      proposte di nuove perimetrazioni di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri "Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all’albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi, trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;

c.       proposte di riduzione della perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri Uffici tecnici e/o da Professionisti ,iscritti all’albo professionale con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purchè la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area perimetrata. Detti studi, trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme”;

 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 20, comma 1, e 24, comma 4, lettere a) e b) e c), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, alla presa d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, n. 23/2016 ed all’approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Montesilvano (PE), Penne (PE), Brittoli (PE), Roccamontepiano (CH), Ortona (CH) e  Montorio al Vomano (TE), ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all’ ALL. 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali,  attestata con la firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con la firma apposta in calce allo stesso, a norma dell'art. 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di;

 

1.      approvare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 20, comma 1, e  24, comma 4, lettere a)  b) e c), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, di cui al verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.01.2008,  e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, citati in premessa, le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Montesilvano (PE), Penne (PE), Brittoli (PE), Roccamontepiano (CH), Ortona (CH) e  Montorio al Vomano (TE), ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all’ALL. 2 citato in premessa, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2.      dare mandato al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;

3.      dare atto che nelle aree, siccome modificate ai sensi del punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, si applicano, a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, le relative Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” di cui al Verbale Consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni approvate con verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 e verbale consiliare n. 49/2 del 24.11.2015.

 

Segue Allegato