IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
-
il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati
agricoli - Regolamento unico OCM ed in
particolare gli articoli 62, 66 e 71;
-
il Regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio e relativo all’Organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
-
il Regolamento delegato (UE) n.
560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ed in particolare l’art. 3;
-
il Regolamento di esecuzione (UE) n.
561/2015 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
-
il Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015
recante: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti
viticoli”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 61
del 03 febbraio 2014
recante “Disposizioni per la gestione
ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di
semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015”che demanda
al responsabile del Servizio Competente del Dipartimento l'approvazione della
modulistica e la definizione della tempistica per gli adempimenti connessi alla
gestione del potenziale viticolo regionale prevedendo, al Punto 16 “Reimpianto
anticipato”, che la concessione
dell'autorizzazione al reimpianto anticipato debba essere corredata dalla
costituzione di una garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione per un
importo pari ad euro 6.000,00 per ettaro con durata fino all’estirpazione del
vecchio vigneto;
RICHIAMATA, altresì, la
DPD019/130 del 27.06.2016 con cui è stato approvato lo schema di garanzia fidejussoria per il reimpianto anticipato di vigneti nella
Regione Abruzzo e che, tra l’altro, prevedeva:
-
di ritenere valido ai fini istruttori
il precedente importo di polizza fideiussoria pari ad € 4.200,00 ad ettaro
adottato con DGR n. 81/2001, qualora la
polizza fosse stata già sottoscritta, pur necessitando di una integrazione
dell’importo garantito fino alla copertura di € 6.000,00 ad ettaro, così come previsto dalla D.G.R. n. 61/2014;
-
di fissare la durata della
fideiussione prevista dal punto 16 della DGR
n.61/2014 in dieci anni, al fine
di rendere compatibile la durata della garanzia stessa con la tempistica
prevista dalla normativa comunitaria;
CONSIDERATO che, a seguito
dell’approvazione dello schema di fidejussione nella formulazione contenuta nell'Allegato
“MODELLO F” della DPD019/130/2016, sono pervenute da parte delle OO.PP.AA. comunicazioni che segnalavano difficoltà sia da parte dei
produttori che delle compagnie di
Assicurazione a fissare la durata della fideiussione in dieci anni;
PRESO ATTO che in analogia
con le garanzie già emesse a favore di AGEA, Organismo Pagatore della Regione
Abruzzo, per la Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti è stato
previsto uno schema di polizza fidejussoria che ha
incontrato il favore sia delle OO.PP.AA. che delle
Compagnie Assicuratrici che operano nella Regione;
RITENUTO, pertanto, di
dover modificare il precedente modello di polizza fidejussoria
previsto dalla DPD019/130 del 27.06.2016;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed
in particolare l’art. 5;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1.
di approvare lo schema di garanzia fidejussoria
(bancaria o assicurativa) per la concessione dell'autorizzazione al reimpianto
anticipato dei vigneti contenuto nell'Allegato “MODELLO F” denominato “Modello Fac Simile di Garanzia Fidejussoria”,
che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto ed è composto da n. 2 (due) facciate;
2.
di confermare quale importo garantito, quello pari ad €
6.000,00 (seimila) ad ettaro, così come
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2014;
3.
di stabilire in 48 mesi dalla data della sua emissione
la durata iniziale della garanzia fidejussoria, con
automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi;
3.
di modificare la durata massima della fideiussione
portandola da dieci (10) a sette (7) anni in analogia con le polizze emesse a
garanzia dei benefici erogati da AGEA per la Misura Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti dell’OCM vino;
4.
di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento:
-
sul Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo;
-
sul “Portale Web” della Regione
Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) nella sezione NEWS e AVVISI, con
valore di comunicazione ai soggetti interessati e nel paragrafo “VITIVINICOLO”
alla sezione “Modulistica Vino” al
seguente link:
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/index.asp?modello=modulisticaVino&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=menuVino8;
4.
di trasmettere, per una maggiore diffusione, il presente
Atto ai Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
competenti in materia ed alle OO.PP.AA.
Regionali.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita