IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
a.
di autorizzare, a partire dalla
data del presente provvedimento, l’ACA SpA, nelle persone del degli Ingg.
Lorenzo Livello e Bartolomeo Di Giovanni, in qualità di Titolari dell’attività
da cui origina lo scarico, a scaricare, nel fiume Nora, l'effluente del
depuratore a fanghi attivi di acque reflue urbane, (che non contengono acque
reflue industriali), ubicato in località Ventignano del Comune di Cepagatti
(PE) (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono
riassunti nella tabella della narrativa del presente atto) gestito da ACA SpA;
b.
di stabilire, per la presente
autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
1.
Caratteristiche
impiantistiche
L'impianto
di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente
autorizzazione, deve essere conforme:
• a quanto descritto nella documentazione
e negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione
conservati agli atti di questo Servizio e del Distretto Provinciale dell'ARTA
Abruzzo e della Az. USL competenti per
territorio,
• alle prescrizioni contenute nel presente
atto,
• in generale a quanto stabilito
nell'intero corpus normativo vigente.
• qualunque variazione apportata per
qualsiasi motivo all'impianto, oppure qualunque difformità da norme e
regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata,
comporterà l'invalidazione del presente atto.
Ove assenti o incomplete, dovranno essere
impiantate e manutenute cortine arboree sempreverdi, atte a mitigare l'impatto
visivo e la diffusione di odori o aerosol molesti.
L'area circostante l'impianto deve essere
pavimentata in modo tale da consentire di circolare in sicurezza.
2.
Sistema
scolmatore in testa all’impianto
Il
sistema scolmatore delle portate meteoriche collocato in testa all’impianto
deve essere usato in caso di eventi meteorici eccezionali che determinano
problemi di contenimento dei reflui e a condizione che vengano rispettati i
limiti minimi di diluizione o delle portate stabilite dalla vigente normativa.
Il titolare dello scarico si impegna,
entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione, a presentare una
proposta di adeguamento del manufatto in maniera tale che venga adeguatamente
trattato il refluo scolmato secondo le seguenti indicazioni di massima dettate
dall’ARTA:
- calcolata la portata media (qn) sulla
base delle misurazioni e/o sulla base degli a.e. serviti, si deve operare in
modo tale che 3qn subisca il trattamento biologico completo,
- la portata eccedente e fino a 5qn sarà
sottoposta ad un’adeguata grigliatura, una decantazione in vasca di adeguato
volume e una disinfezione,
- la portata eccedente i 5 qn e fino a un
valore da stabilire, subirà solamente un trattamento di grigliatura grossolana.
3.
Allacci
fognari
Il Titolare dell'attività da cui origina
lo scarico deve adottare ogni possibile accorgimento per evitare che vengano
immessi all'impianto volumi di reflui superiori alla massima capacità
depurativa dell'impianto stesso e a prescrivere, per ciascuno allaccio
autorizzato alla relativa rete fognaria, idonee prescrizioni ed idonei sistemi
di depurazione dei reflui in maniera da non sovraccaricare l'impianto con
flussi abnormi di reflui o incompatibili con i trattamenti depurativi e a
controllare che non si verifichino scarichi o allacci abusivi o non autorizzati
alla suddetta rete.
4.
Pozzetti
di ispezione, misuratori di portata,
campionatore
L’impianto deve essere dotato:
1) di pozzetto di campionamento del refluo di
scarico, che deve essere posizionato immediatamente a monte dell’immissione nel
corpo recettore (art. 101, comma 3, D. Lgs. 152/’06) e risultare sempre
accessibile ed idoneo alla operazioni di campionamento (vedi metodi analitici
per le acque IRSA CNR-Manuale 92, par. 4.2: Metodo di campionamento acque di
scarico),
2) di pozzetto di campionamento del refluo di
scarico proveniente dal sistema scolmatore dell’impianto, che deve essere
posizionato immediatamente a monte del corpo ricettore (art. 101, comma 3, D.
Lgs. 152/’06) e risultare sempre accessibile ed idoneo alla operazioni di
campionamento (vedi metodi analitici per le acque IRSA CNR-Manuale 92, par.
4.2: Metodo di campionamento acque di scarico),
3) di pozzetto di controllo dello scarico,
interno all'impianto, con le relative garanzie di sicurezza,
4) di un ulteriore pozzetto di campionamento,
in testa all'impianto, avente le medesime caratteristiche di accessibilità di
quello posizionato in uscita dall'impianto di depurazione, per procedere al
campionamento del refluo prima del trattamento,
5) trattandosi di impianto a servizio di
agglomerato > 2.000 a.e., ai sensi del punto 3.4.2 del quadro programmatico
del vigente PTA, esso deve essere dotato di un sistema di misura in continuo
della portata in entrata e in uscita dall'impianto e di un sistema automatico
in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio
ponderato sulla variazione di portata e quindi rappresentativo dello scarico
nell'arco di 24 ore,
6) trattandosi di impianto a servizio di
agglomerato > 2.000 a.e., ai sensi di quanto previsto all’allegato 3 delle
Norme Tecniche di Attuazione del PTA, il gestore deve dotarsi di un
campionatore automatico fisso refrigerato con misuratore di portata e predisporre
il sistema per l'istallazione del campionatore portatile, con le relative
garanzie di sicurezza.
5.
Limiti
E’ fatto obbligo al Titolare dell'attività
da cui origina lo scarico di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti
(in termini di concentrazione) fissati:
• dalla Tab. 1 dell'all. 5 alla parte III
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
• il parametro Escherichia coli deve
rispettare il limite di 3.000 U.F.C./100 ml.
Il rispetto dei limiti non deve essere
ottenuto tramite diluizione.
I provvedimenti gestionali e manutentivi
posti in essere per mantenere l'impianto in perfetta efficienza devono
assicurare che l’immissione dello scarico trattato nel corpo idrico
superficiale rispetti i suddetti limiti tabellari di legge ed abbia un effetto
non negativo in termini di impatto, consentendo e non ostacolando il
raggiungimento dei relativi obiettivi di qualità del corpo ricettore.
In caso di superamenti dei limiti il
Titolare dovrà porre in essere tutte le misure idonee al ripristino tempestivo
dei limiti superati e dare comunicazione in merito alla Regione Abruzzo –
Servizio Gestione e Qualità delle Acque ed al competente Distretto Provinciale
dell’ARTA Abruzzo.
Il sistema di riferimento per il controllo
degli scarichi è relativa all'opzione riferita al rispetto della
concentrazione.
6.
Autocontrolli
Al fine di verificare la rispondenza ai
limiti di legge il Titolare dello scarico deve effettuare i seguenti
autocontrolli:
• con frequenza mensile: controllare tutti
i parametri di cui alla Tab. 1, dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs.
152/'06,
Per il parametro Escherichia coli
l’autocontrollo dovrà essere effettuato con cadenza mensile.
Le analisi devono essere svolte in
laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 (o che comunque garantiscano di
corrispondere ai necessari requisiti di qualità) ed eseguite da Tecnico
abilitato il quale deve indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine
Professionale e i metodi analitici utilizzati.
Le analisi, al fine di verificare
l'efficienza dell'impianto, devono essere eseguite su campioni di refluo
prelevati sia prima del trattamento depurativo (in ingresso all'impianto) che
dopo il trattamento di depurazione (in uscita dall'impianto).
La data di campionamento deve essere
comunicata ad ARTA (distretto provinciale territorialmente competente) e
Regione (Servizio Gestione e Qualità delle Acque), ai medesimi soggetti devono
essere comunicati, entro 15 giorni dal controllo stesso, i risultati delle
analisi.
Qualora dai risultati analitici emerga che
uno o più parametri non rientrano nei limiti, si dovranno effettuare interventi
gestionali sull'impianto atti a garantire il rispetto degli stessi.
Almeno una volta l'anno, andrà effettuato
il controllo anche dei seguenti parametri:
- pH, , Materiali grossolani, Solidi
sospesi totali, B.O.D.5, C.O.D., Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto
nitrico, Grassi e olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Tensioattivi
totali, Saggio di tossicità acuta.
I parametri di cui sopra non devono
superare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.
Lgs. 152/'06, qualora detti limiti siano superati si dovrà:
• effettuare interventi gestionali
sull'impianto atti a garantire il rispetto degli stessi,
• effettuare indagini volte a verificare
la presenza di eventuali scarichi anomali nella rete fognaria afferente.
7.
Linea
Fanghi
Deve essere garantita la regolare
disidratazione e lo smaltimento dei fanghi essiccati. Ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 178 commi 3 e 4, 179 comma 1, 180, 181 comma 1, 182 comma
2 del T.U.A., al fine di ridurre la produzione dei rifiuti da avviare allo
smaltimento finale, è vietato lo smaltimento dei fanghi allo stato fluido, se
non in casi eccezionali da giustificare preventivamente con comunicazione
scritta alla Regione Abruzzo – servizio Gestione eQualità delle Acque e per
conoscenza all'ARTA distretto Provinciale di Chieti.
Dovranno essere effettuate, a cadenza
opportuna, le operazioni di asportazione dei residui (materiale grossolano,
sabbie, fanghi, ecc.) che andranno trattati e smaltiti secondo quanto disposto
dal D.Lgs. 152/’06 e conservando la documentazione dell’avvenuto smaltimento
per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo. In particolare il deposito
temporaneo dei fanghi prodotti presso l'impianto, deve avvenire in maniera tale
da non creare molestie olfattive che possano causare disagi per la qualità
della vita e per l'ambiente. Anche la tempistica del loro smaltimento, che in
ogni caso deve rispettare la normativa vigente, deve essere tale da prevenire e
contenere i pregiudizi eventualmente causati dalle molestie stesse. Lo
smaltimento dei fanghi e, in generale, dei rifiuti derivanti dalla manutenzione
dell'impianto di depurazione, deve seguire le disposizioni contenute nell'art.
127 e nella parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Deve essere impiegata
apposita Ditta autorizzata per il loro trasporto. La documentazione relativa
alle operazioni di smaltimento deve essere conservata dal titolare dello
scarico e messa a disposizione degli Enti e delle Strutture Tecniche di Controllo.
8.
Misure
d’emergenza
Devono essere predisposte opportune misure
d'emergenza per la gestione di eventi accidentali non previsti, quali
malfunzionamenti/rotture/ecc.
Deve essere implementato un efficace
sistema di controlli, preferibilmente automatizzati, e di intervento con
squadre specializzate in grado di intervenire nell'arco delle 24 ore, festività
comprese, e ricambi pronti in magazzino, che consenta di ridurre al minimo i
tempi di ogni eventuale disservizio non programmabile.
Qualunque interruzione, anche parziale del
funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a
questa Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque e all'ARTA -
Distretto di Chieti.
9.
Manutenzione
dell'impianto
Il Titolare dell'attività da cui origina
lo scarico è obbligato a garantire la corretta efficienza, la perfetta
conduzione e manutenzione, la perfetta gestione dell'impianto di depurazione,
di tutte le componenti sia fisse che mobili, di tutte le pertinenze e della
rete di adduzione e di scarico per impedire esalazioni, tracimamenti,
percolazioni, spandimenti e fuoriuscita di reflui che possano arrecare
pregiudizi a terzi, danni al corpo recettore, alla acque, al suolo, al
sottosuolo e all'ambiente in generale.
L'area di pertinenza dell'impianto deve
essere tenuta in perfette condizioni igieniche, pulita da vegetazione
infestante, derattizzata, sgombra e oggetto di costante manutenzione.
Si raccomanda di seguire scrupolosamente
il piano di manutenzione e conduzione proposto.
Deve essere effettuata sull’impianto
complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con
continuità la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno
periodicamente verificati lo stato delle opere strutturali e delle
apparecchiature.
10.
Accessibilità
Deve essere garantita una costante
sorveglianza e una manutenzione generalizzata della recinzione dell'area, del
cancello e della strada di accesso, atte a mantenere l'impianto in condizioni
d'uso adeguate e in sicurezza.
La strada di accesso deve essere sistemata
a regola d'arte in modo tale da garantire sempre l'agevole accessibilità agli
automezzi, anche in casi emergenziali.
Il Titolare deve consentire dovrà sempre
consentire agli Enti di controllo l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo
scarico, al sistema di depurazione, al sistema di collettamento e allo scarico
finale, con l'obbligo, altresì, di mantenere l'agibilità di detti luoghi ed
impianti, compreso l'agevole accesso al punto di immissione nel corpo
ricettore.
Deve essere sempre reso accessibile lo
scarico per i campionamenti ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs 152/2006
e s.m.i.
11.
Documentazione
Presso
l’impianto, a disposizione degli Organi di Vigilanza, devono essere sempre
disponibili:
• copia della presente autorizzazione,
• un quaderno, costituito da fogli non
amovibili e numerati a cura del Titolare dello scarico, di registrazione dei
dati e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) contenente le seguenti
informazioni:
- data e ora dei disservizi dell'impianto
di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto
(manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, ecc.),
- componenti meccanici sostituiti e/o
revisionati (cinghie, ruote, cuscinetti, lubrificazione, ingrassaggio, etc.),
- apparecchiature revisionate e/o sostituite,
- interventi sulle strutture
(verniciature, rifacimenti, ecc.);
• un registro degli autocontrolli, dove
devono essere annotati data e ora dei prelievi effettuati per le analisi
periodiche e report sintetico dei risultati (parametri non conformi in
dettaglio).
Presso la sede dell’ACA SpA devono sempre
essere disponibili il nominativo e recapiti del responsabile della conduzione
dell'impianto di trattamento e del suo sostituto delegato.
12.
Allacci
di acque reflue industriali
La
presente autorizzazione, in base a quanto dichiarato dai richiedenti, è
relativa ad uno scarico derivante dal trattamento di acque reflue urbane NON
contenenti acque reflue industriali.
13.
Altro
Presso l'impianto, o presso strutture di
immediato e agevole raggiungimento, deve essere presente una sufficiente scorta
di pezzi di ricambio per quelle parti maggiormente soggette a guasti o ad
usura, al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento per la loro
sostituzione.
Lo scarico deve avvenire senza utilizzo di
condutture by-pass di trattamento dell'impianto depurativo salvo il sistema
scolmatore delle portate meteoriche in testa all'impianto di depurazione.
Le acque scaricate dovranno essere
compatibili con la capacità idraulica del corso d'acqua recettore e non
dovranno produrre significative alterazioni delle sue caratteristiche
morfologiche (condizioni delle rive e del fondo, condizioni delle zone
riparie).
Deve essere data comunicazione a Regione
ed ARTA, con preavviso di 15 gg, di tutti interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria programmabili.
Deve essere data immediata comunicazione
di tutti i guasti ecc, che hanno ripercussione diretta ed indiretta
sull’efficienza depurativa dell’impianto.
Si auspica che l'impianto sia dotato di
una seconda linea di trattamento, in osservanza di quanto previsto all’all. 4,
punto 2.1 della Delibera CITAI 4/2/77; in alternativa si possono eventualmente
valutare soluzioni diverse in grado di conseguire il medesimo risultato.
E’ fatto obbligo di rispettare l’accordo
di collaborazione tra la Provincia di Pescara, l’ARTA ed i gestori degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane ex D.G.R. 103/2004.
DI DARE ATTO che, in caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi
allegati si procederà ai sensi dell'artt. 130 del D.Lgs. 152/06 a seconda dei
casi:
-
alla
diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità
riscontrate,
-
alla
diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo
determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o
l'ambiente,
-
alla
revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente;
DI DARE ATTO che:
-
la
presente autorizzazione:
• ha una durata di 4 (quattro anni) che
decorrono dalla data del rilascio del presente provvedimento,
• non esonera dal conseguimento di altre
autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati (in
materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico–sanitaria, ecc.), previsti
dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e non
sostituiti dal presente atto,
• deve essere conservata presso lo
stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell’istanza
e delle relativa integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;
-
la
domanda di rinnovo dell’Autorizzazione dovrà essere presentata almeno un anno
prima della scadenza;
-
per
quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, in merito a
quanto in questa sede autorizzato, valgono le disposizioni del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i. e del PTA Regionale,
-
il
Titolare dell'attività da cui origina lo scarico che intende effettuare una
modifica sostanziale dell'impianto, così come definita al punto 1.2 della
D.G.R. 28 marzo 2013, n. 227, inoltre idonea istanza alla Regione Abruzzo per
la valutazione della modifica proposta. Ottenuta l'autorizzazione alla
realizzazione della modifica da parte della regione, l'impresa richiede una
nuova autorizzazione allo scarico. La Modifica non può essere eseguita sino al
rilascio della nuova autorizzazione allo scarico; qualora, diversamente, la
modifica venga effettuata prima del rilascio della nuova autorizzazione allo
scarico, lo scarico si intende effettuato in mancanza di titolo autorizzatorio.
La nuova autorizzazione allo scarico avrà durata di 4 anni;
-
il
Titolare dell'attività da cui origina lo scarico che intende effettuare una
modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione
preventiva alla Regione:
• nel caso in cui la Regione non si
esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Titolare può procedere
all'esecuzione della modifica. La Regione provvede, ove necessario, ad
aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla
durata dell'autorizzazione,
• nel caso in cui la Regione ritenga che
la modifica comunicata sia sostanziale, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione medesima, ordina al Titolare di procedere ai sensi della D.G.R.
28/03/2013, n. 227;
-
in
caso di variazione del regime societario l’Impresa subentrante dovrà richiedere
la voltura del presente provvedimento;
-
nel
caso di modifica del Titolare dell'attività (attuali Di Giovanni Bartolomeo e
Livello Lorenzo) all’impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica
mediante dichiarazione contenente l’informativa e le nuove indicazioni,
utilizzando l’apposita modulistica predisposta da questo Ente;
-
in
caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l’impresa deve
comunicare alla Regione, al Comune, alla ASL ed al Distretto Provinciale di
Chieti dell'ARTA Abruzzo la data prevista per l'eventuale smantellamento degli
stessi.
DISPONE
- la
pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.,
- che
il presente provvedimento venga trasmesso ai destinatari di seguito
elencati:
1. ACA SpA,
2. Az. USL di Pescara, Dipartimento di
Prevenzione,
3. Comune di Cepagatti PE,
4. Distretto Prov.le ARTA di Chieti,
per l’esercizio delle loro rispettive
funzioni e competenze.
INFORMA CHE
Contro
il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di
comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione
individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal
giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.
Data |
Attività |
Riferimento |
Annuale |
Campionamento
ed autocontrollo dei seguenti parametri di Tab. 3 dell’all. 5 alla parte III
del T.U.A.: pH,
, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, B.O.D.5, C.O.D.,
Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e olii animali/vegetali,
Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Saggio di tossicità acuta |
D.Lgs.
152/06 Allegato
3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA |
Mensile |
Campionamento
ed autocontrollo dei parametri di Tab. 1 dell'all. 5 alla parte III del TUA +
parametro Escherichia coli |
|
Entro
15 giorni dall’effettuazione del campionamento |
Comunicazione
ad ARTA e Regione dei risultati delle analisi dell’autocontrollo |
|
Entro sei mesi dal
rilascio dell’autorizzazione |
Presentare
una proposta di adeguamento dello scolmatore in testa all’impianto |
Prescrizione
del presente atto, pena revoca dell’autorizzazione |
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Giancarlo Misantoni