IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto
commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il
Commissario ad acta “all’attuazione della normativa statale in materia di
autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della
vigente normativa regionale”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA la L.R.
31.07.2007, n. 32 e ss.mm.ii. recante
“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private”;
RICHIAMATO, in particolare
l’art. 3 della citata legge regionale, così come modificato, da ultimo,
dall’art. 3 della L.R. 02.05.2016 n. 12 , a tenore del
quale: “La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento
in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere
autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli
strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale,
piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria regionale,
atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un
anno solare.” (comma 1); Il parere di compatibilità programmatoria
regionale è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale […]
(comma 5);
VISTA la domanda
presentata dal legale rappresentante della società “Comunità Passaggi Srl”, con sede legale in Roma, Via Quinto Fabio Pittore n.
28, Partita IVA n. 05447141002 al Comune di Oricola, da questo trasmessa alla
Regione Abruzzo in data 28 luglio 2015 prot. n.
(2769) e acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare in data 18
agosto 2015 (prot. n. RA/213787/DPF), così come
modificata dalla istanza acquisita dal Comune di Oricola in data 14 luglio
2016, e trasmessa nella stessa data con prot. n. 2662
al Dipartimento per la Salute e il Welfare, ai fini dell’acquisizione del
parere di compatibilità programmatoria di cui al richiamato art. 3, commi 1 e 5, per
l’ampliamento a n. 15 posti letto della struttura residenziale esistente
nell’unità immobiliare sita nel Comune di Oricola (AQ), Via Tiburtina Valeria
Km 28,200 di tipologia “SRP 2 – Struttura residenziale psichiatrica per
trattamenti terapeutico riabilitativi di carattere estensivo”;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n. 10/2016 del 1° marzo 2016, recante “Riordino della rete
di residenzialità psichiatrica. Approvazione documento tecnico, individuazione
tariffe e definizione del processo di riorganizzazione della rete regionale
residenziale e semi residenziale della salute mentale”, con il quale sono state
definite, in aderenza alle indicazioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 17
ottobre 2013 e del Decreto del Commissario ad Acta n. 134/2014, le tipologie
strutturali delle strutture eroganti prestazioni di cura per la salute mentale,
e proceduto, per ciascuna di esse, al calcolo del fabbisogno di posti letto per
articolato per territorio;
VISTA la deliberazione
dei Direttore Generale della Azienda USL 01 - Avezzano-Sulmona-L’Aquila
- n. 533 del 14 aprile 2016, con la
quale, tra l’altro, è stato approvato il Piano strategico aziendale – relativo
al triennio 2016 -2018;
RICHIAMATA, nello specifico,
la Tabella 8B che, con riferimento all’intervento 2 “Riorganizzazione della
rete residenziale area salute mentale”, tra gli indicatori di risultato
relativi al 2016, individua anche “ l’estensione da n.
8 pl a n. 15 pl per la SRP
2 Oricola”;
CONSIDERATO che Il Decreto del
Commissario ad Acta n. 95 del 12 agosto 2016 ha approvato la programmazione
strategia dell’Azienda USL Avezzano-Sulmona-L’Aquila
nella parte relativa alla riorganizzazione della rete residenziale;
RITENUTO sussistenti i
presupposti per il rilascio, in favore della Società “Comunità Passaggi Srl”, con legale in Roma, Via Quinto Fabio Pittore n. 28,
Partita IVA n. 05447141002, del parere favorevole di compatibilità
programmatoria di cui all’art. 3 commi 1
e 5, della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii., per l’ampliamento a n. 15 posti letto della
struttura residenziale esistente nell’unità immobiliare sita nel Comune di
Oricola (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 28,200 tipoloaia
“SRP 2 – Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico
riabilitativi di carattere estensivo”;
RITENUTO, pertanto, di
poter rilasciare in favore della Società “Comunità Passaggi Srl”,
con legale in Roma, Via Quinto Fabio Pittore n. 28, Partita IVA n. 05447141002,
del parere favorevole di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 commi 1 e
5, della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii., ai fini
dell’ampliamento a n. 15 posti letto della struttura residenziale esistente
nell’unità immobiliare sita nel Comune di Oricola (AQ), Via Tiburtina Valeria
Km 28,200 di tipoloaia “SRP 2 – Struttura
residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi di
carattere estensivo”;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di
rilasciare in favore della Società “Passaggi Srl”,
con sede legale in Roma, Via Quinto Fabio Pittore n. 28, Partita IVA n.
05447141002, parere favorevole di compatibilità programmatoria di cui all’art.
3 commi 1 e 5, della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii.,
ai fini dell’ampliamento a n. 15 posti letto della struttura residenziale
esistente nell’unità immobiliare sita nel Comune di Oricola (AQ), Via Tiburtina
Valeria Km 28,200 di tipologia “SRP 2 – Struttura residenziale psichiatrica per
trattamenti terapeutico riabilitativi di carattere estensivo”;
2. di
notificare il presente decreto al Comune di Oricola (AQ) e di trasmetterne
copia alla Società e all’Azienda USL 01 di Avezzano Sulmona L’Aquila,
disponendo inoltre di porre in essere quanto necessario al rispetto degli
obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di comunicare
il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze,
secondo le modalità dagli stessi prescritte.
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso