IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di
seminativo “ a favore del Sig.
PETROCCO Genuino nato a L’Aquila il
06.04.1948 ed ivi residente nella Fraz. S. Gregorio Via Costantinopoli snc
, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di
cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.750 circa della zona
del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di L’Aquila distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 276 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del
canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi
della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 67,27 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante
versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo –
Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/143723 del 23.06.2016
, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) ,
in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’
attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004 , in
particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato
alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/143723 del
23.06.2016 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ; ;
7. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo